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DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15/9/2003) |
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Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e successive
modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19
settembre 1996, n. 626; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 1999 adottati in attuazione dei suddetti decreti
legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 ai fini dell'individuazione dei
datori di lavoro nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 1. Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni,
sono datori di lavoro: Art. 2 1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione costituisce, nell'ambito di propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma. Art. 3 1. Gli oneri relativi agli interventi necessari all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, concernenti l'Ufficio nazionale per il servizio civile gravano sulla quota del Fondo nazionale per il servizio civile destinata alle spese di funzionamento dell'Ufficio. Art. 4 1. Al comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, le parole «sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e» sono soppresse. Art. 5 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1999 ed ogni altra disposizione con esso contrastante. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti, per gli adempimenti di competenza, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2003 p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti 4 settembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 117 |
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