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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo
sviluppo della azione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il
riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 419
del 1999 che include l'istituto tra gli enti di ricerca, prevedendo
inoltre che l'approvazione del relativo statuto avvenga su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Su proposta del Ministro per lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. E' approvato, nel testo allegato al
presente decreto, il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
p. Il Presidente: Letta
ISFOL Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori Statuto
Art. 1
Finalita' e natura
1. L'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo
della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle
risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.
2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, e' dotato di indipendenza di
giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa,
amministrativa e contabile, cosi' come stabilito nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419; ha sede in Roma, ed e' sottoposto alla vigilanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto
delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome
nelle materie di cui al comma 1.
Art. 2
Finalita' e compiti
1. Per le finalita' di cui all'art. 1
l'ISFOL:
a) svolge e promuove attivita' di studio, ricerca, sperimentazione,
documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza
tecnica;
b) fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e
province autonome, agli enti locali, alla Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) puo' svolgere attivita' di consulenza tecnico-scientifica per il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e
istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano
attribuiti dal Parlamento;
d) collabora con le regioni e le province autonome nell'ambito dei
compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche
dell'art. 1, comma 1, anche attraverso la realizzazione di attivita',
programmi e progetti da esse affidati;
e) promuove, svolge e realizza le attivita' previste nel Programma
nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
f) puo' fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi
in regime di diritto privato;
g) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a
carattere innovativo ed esemplare;
h) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei
risultati delle proprie attivita', comprese quelle realizzate con le
collaborazioni di cui al comma 3;
i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di
studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di
dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3
luglio 1998, n. 210;
l) svolge attivita' di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai
sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari
regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
conformita' alla legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
m) puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
2. Per le finalita' e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL,
secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo'
stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi,
fondazioni e societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali ed
internazionali, anche con partecipazione maggioritaria.
3. L'Istituto puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale per
fornire, per il tempo necessario, un supporto alle regioni, province
autonome ed enti locali. A questo scopo puo' istituire una sede
decentrata in una localita' delle regioni dell'obiettivo 1 del fondo
sociale e una nelle regioni dell'obiettivo 3. L'istituto puo' altresi
istituire un proprio ufficio presso l'Unione europea per favorire
l'integrazione delle proprie attivita' con quelle svolte a livello
comunitario.
Art. 3
Organizzazione e funzionamento
1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri
regolamenti:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;
b) l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga, ove
necessario, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
n. 696, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
c) la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale.
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono sottoposti
all'approvazione del Ministero del lavoro e politiche sociali che puo'
formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro
ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera c) sono approvati dal
Ministero del lavoro e politiche sociali con il concerto del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro
ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano
esecutivi.
Art. 4
Gli organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'ISFOL:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Presidente
1. Il presidente, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni
ed e' rinnovabile una sola volta.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita le
seguenti funzioni:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e ne assicura il coordinamento
tecnico-scientifico anche firmando atti e documenti di rilevanza
strategica;
b) sovrintende ai rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei
rapporti dell'Istituto con gli organismi comunitari ed internazionali;
c) garantisce e verifica l'attuazione degli indirizzi espressi dal
consiglio di amministrazione, avvalendosi delle risultanze del controllo
interno di cui al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed emanando
direttive conseguenti al direttore generale.
3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il
comitato di consultazione. Provvede nelle materie e per gli atti delegati
dal consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita
espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto
del criterio di distinzione tra indirizzo ed attivita' di gestione.
4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, puo'
delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo
ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione.
5. Su specifici ambiti di attivita' dell'Istituto coerenti con i compiti
di cui all'art. 2, il presidente puo', qualora necessario, costituire
comitati di indirizzo aventi funzioni consultive e di proposta. Nella
costituzione di detti comitati rileva il principio della rappresentanza
del partenariato sociale ed istituzionale.
Art. 6
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo
di indirizzo e programmazione, e' convocato dal presidente di norma una
volta al mese. Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) il piano triennale di attivita' e i relativi aggiornamenti, i bilanci
di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le
relazioni sulle attivita' di cui all'art. 12;
b) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art.
3 a maggioranza semplice.
2. Il consiglio, su proposta del presidente:
a) nomina il direttore generale e i responsabili di macro area di cui
all'art. 10;
b) definisce, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
le linee fondamentali di organizzazione; determina le competenze della
direzione generale e delle macro aree.
3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed e' composto dal presidente
e da otto membri di comprovata esperienza scientifica e professionale,
nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui
quattro su indicazione dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, tre della Conferenza dei presidenti delle regioni e uno del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il voto del
presidente nel caso di parita' vale doppio.
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e'
l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile
dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati tra gli iscritti
all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica
professionalita'.
2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed e' nominato
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. E' composto da un
presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due
membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 8
Ufficio di diretta collaborazione
1. Il presidente si avvale, per motivate
esigenze connesse all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, di un
ufficio di diretta collaborazione. Tale ufficio e' costituito da non piu'
di dieci unita', di cui non piu' di cinque esperti e personale di elevata
qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica
amministrazione.
2. L'ufficio di diretta collaborazione risponde nella sua attivita' al
presidente, costituisce un unico centro di costo ed e' soggetto, nel suo
funzionamento, alle norme previste dai regolamenti interni.
Art. 9
Ordinamento dell'Istituto
1. L'ordinamento dell'ISFOL prevede la
separazione dell'attivita' di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica
da quella amministrativa, ed e' cosi' strutturato:
a) macro-aree necessarie al conseguimento delle finalita' di cui all'art.
1. Articolate nei seguenti ambiti di competenza: sistemi formativi;
mercato del lavoro e delle politiche sociali. Le macro-aree si articolano
in strutture finalizzate allo svolgimento di compiti specifici;
b) uffici dirigenziali per la gestione delle risorse umane, finanziarie e
tecniche dell'ente in numero non superiore a cinque. Tale ordinamento
dovra' essere a sua volta ulteriormente definito nel previsto regolamento
di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
2. Sono affidati ad apposite strutture operative interne i controlli
previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. La
struttura preposta al controllo interno, cui compete l'attivita' di
valutazione e controllo strategico, opera in posizione di autonomia e
risponde direttamente al presidente.
3. E' istituito, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, un apposito
Comitato incaricato della valutazione dei risultati dell'attivita'
scientifica complessiva dell'ente con procedure trasparenti ed esiti
pubblici. La composizione e le specifiche attivita' del Comitato saranno
definite nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a).
4. In coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di
sussidiarieta' e di dialogo sociale, e' istituito un Comitato che, in
rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale, svolge funzioni
consultive sulle attivita' dell'Istituto in tema di politiche del lavoro,
della formazione e di inclusione sociale. La composizione e le principali
specifiche attivita' dovranno essere riprese nel regolamento di
organizzazione.
5. La gestione finanziaria dell'Istituto e' sottoposta al controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
6. E' istituito, entro novanta giorni dall'approvazione del presente
statuto, un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art.
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
Art. 10
Organi di gestione
1. Il direttore generale e i responsabili
delle macro-aree di cui all'art. 10 costituiscono uffici dirigenziali e
sono destinatari delle direttive emanate dal presidente e dal consiglio
di amministrazione.
2. Il direttore generale e' responsabile della gestione amministrativa,
tecnica e giuridica dell'Istituto e dell'attuazione degli atti di
indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti
dal presidente e dal consiglio di amministrazione; partecipa alle
riunioni dello stesso con voto consultivo. Il direttore generale adotta
gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale, svolge le attivita' di organizzazione del personale, adotta
gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio
ufficio. Coordina e controlla l'attivita' degli uffici dirigenziali di
cui all'art. 9, comma 1, lettera b). E' scelto tra esperti di elevata
qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in tal caso il rapporto di lavoro e' regolato con
contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico e'
collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica tre anni, rinnovabili
una sola volta.
3. I responsabili delle macro-aree di cui all'art. 10, comma 1, lettera
a) sono preposti al coordinamento di attivita' tra loro omogenee.
4. Il presidente organizza riunioni periodiche con il direttore generale
e i responsabili di macro-aree per garantire la collegialita' e
l'integrazione tra ruoli, funzioni e attivita'.
5. Il compenso del presidente e la retribuzione del direttore generale,
nonche' gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di eventuali direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non
possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario,
nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di
presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore
nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono
inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di
produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi
dell'Istituto.
Art. 11
Bilanci, relazioni e controlli
1. L'Istituto adotta un piano triennale
aggiornabile annualmente per programmare le proprie attivita' e per
definire il fabbisogno di personale. Il piano e' deliberato dal consiglio
d'amministrazione e approvato, entro quarantacinque giorni, dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione
entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto
consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il
bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui
all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Art. 12
Risorse finanziarie
1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attivita'
di istituto, di cui al piano triennale di cui all'art. 11, a carico dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o
di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;
d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attivita'.
Art. 13
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito
dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti,
donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'Istituto.
2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto risultante
dalla liquidazione sara' devoluto ad enti aventi analoghe finalita'.
Art. 14
Norme transitorie e finali
1. Il consiglio di amministrazione, il
collegio dei revisori dei conti sono nominati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di
attivita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dichiara
decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri
previsti per il presidente e il consiglio di amministrazione per la
durata massima di dodici mesi, a pena di scioglimento dell'Istituto.
3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 478 del 1973, decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977, e legge n. 845 del 1978, e' abrogato a
far data dall'entrata in vigore del presente statuto.
4. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la
stessa modalita' procedurale seguita per l'adozione del presente statuto.
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