|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14
febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in
particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede il rilascio da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di apposita
autorizzazione per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1
del medesimo articolo;
Visto l'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 276 del
2003 che dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto, stabilisce le modalita' di presentazione
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo
art. 4, nonche' i criteri per la verifica del corretto andamento
dell'attivita' svolta ed i criteri e le modalita' di revoca
dell'autorizzazione, nonche' ogni altro profilo inerente
l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro;
Visto l'art. 86, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
che prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per la disciplina transitoria e
di raccordo relativamente alle societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente;
Decreta:
Titolo I
Albo delle agenzie
per il lavoro
Art. 1
Istituzione
dell'Albo delle agenzie per il lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito, ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, di seguito denominato: «decreto legislativo», l'Albo
informatico delle agenzie per il lavoro, affidato alla
responsabilita' del direttore generale della Direzione generale
per l'impiego, l'orientamento e la formazione.
2. L'iscrizione all'Albo informatico delle agenzie e' subordinata
alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
4, 5 e 6 del decreto legislativo.
Art. 2
Articolazione
dell'Albo
1. In conformita' a
quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo,
l'Albo e' articolato nelle seguenti cinque sezioni: sezione I) -
agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista,
abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art.
20 del decreto legislativo; sezione II) - agenzie di
somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista, abilitate
allo svolgimento di una delle attivita' specifiche di cui all'art.
20, comma 3, lettere da a) a h) del decreto legislativo; sezione
III) - agenzie di intermediazione; sezione IV) - agenzie di
ricerca e selezione del personale; sezione V) - agenzie di
supporto alla ricollocazione professionale.
2. Le sezioni III, IV e V constano di una apposita sub-sezione
regionale, ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8
dell'art. 6 del decreto legislativo.
3. Nella sub-sezione di cui al comma 2, articolata per regione
secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 6, comma 8,
del decreto legislativo, sono iscritte le agenzie abilitate allo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere
b), c), d) del medesimo decreto legislativo, su base
esclusivamente regionale.
Art. 3
Tenuta dell'Albo
1. La Direzione
generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione, di seguito
denominata: «Direzione», provvede alla tenuta dell'Albo, alla
acquisizione delle domande di iscrizione e alla documentazione
prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione
all'Albo.
2. Qualunque persona che abbia un interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti puo' chiedere di visionare,
tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per
iscritto al direttore generale della Direzione, il fascicolo in
cui e' conservata la documentazione richiesta dalla legge e dal
presente regolamento di ciascuna agenzia autorizzata.
Titolo II
Procedure di
autorizzazione
Art. 4
Iscrizione
all'Albo
1. L'iscrizione
all'Albo informatico delle agenzie avviene previa presentazione
della richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un
floppy-disk nel quale e' riprodotta tutta la documentazione. La
richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e
formulata su appositi formulari, allegati al presente decreto.
2. L'iscrizione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e
di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di
regolamento. In attesa della definitiva messa a regime del
sistema, l'iscrizione all'Albo, con riferimento al requisito di
cui all'art. 5, comma 1, lettera f), del predetto decreto
legislativo e' subordinata alla dichiarazione del rappresentante
legale che l'agenzia provvedera' tempestivamente alla
interconnesione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'art. 15 del medesimo decreto legislativo, attraverso il
raccordo con uno o piu' nodi regionali.
3. Il direttore generale della Direzione autorizza l'iscrizione
all'Albo, che sara' ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. L'iscrizione alla sezione I dell'Albo comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni III, IV e V. L'iscrizione
alla sezione III dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni IV e V.
5. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20, comma 3,
lettere da a) ad h) del decreto legislativo, le agenzie di
somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano
svolgere piu' attivita' devono richiedere una autorizzazione
distinta corrispondente a ogni singola lettera di cui all'art. 20
appena citato. Per ognuna di queste singole autorizzazioni e'
richiesto il rispetto delle condizioni di legge per l'abilitazione
alla somministrazione di tipo specialista.
Art. 5
Autorizzazione
provvisoria
1. Contestualmente
alla richiesta di iscrizione all'Albo, i soggetti interessati
debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i
soggetti interessati predispongono un documento analitico dal
quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione
tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica
attivita' di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unita'
organizzative, dislocate territorialmente, nonche' l'organico.
3. Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le
agenzie di intermediazione la verifica della prevalenza
dell'oggetto sociale andra' effettuata a consuntivo, decorso il
biennio di autorizzazione provvisoria, sulla base dei dati di
contabilita' analitica che devono essere desumibili da ogni unita'
operativa.
4. Salvo esito negativo del procedimento, l'autorizzazione
provvisoria deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione si intende accettata.
Art. 6
Autorizzazione a
tempo indeterminato
1. Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta
giorni successivi il direttore generale della Direzione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attivita' svolta. In attesa
del rilascio o del diniego dell'autorizzazione a tempo
indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato
i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica della
attivita' svolta nel corso del biennio precedente, secondo
apposito formulario predisposto dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, e presentano la documentazione idonea allo
scopo.
3. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di
prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio
di attivita', va inteso in senso strettamente quantitativo, nel
senso che l'attivita' oggetto di autorizzazione deve riguardare
almeno il 50,1 per cento delle attivita' della agenzia svolte
nell'arco dei ventiquattro mesi.
4. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la
verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo,
verra' effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di
contabilita' analitica che devono essere desumibili da ogni unita'
operativa, ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione definitiva non puo' essere concessa ai
soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano
svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o
intermittente, l'attivita' o le attivita' per le quali sono
direttamente autorizzati.
6. Salvo esito negativo del procedimento, decorsi inutilmente i
termini previsti dal comma 1, la domanda di autorizzazione a tempo
indeterminato si intende accettata.
Art. 7
Sospensione e
revoca della autorizzazione
1. Il direttore
generale della Direzione sospende, dandone comunicazione
all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i
soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti
previsti dal decreto legislativo, dalle norme ordinarie sul
collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La Direzione vigila, anche attraverso gli organi periferici del
Ministero, al fine di verificare periodicamente la regolare
contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile.
3. La Direzione informa l'agenzia interessata delle eventuali
irregolarita' riscontrate nell'esercizio dei compiti di vigilanza,
ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinche'
l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarita' riscontrate
o a fornire eventuali chiarimenti.
4. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto
richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i
chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il direttore generale
per l'impiego dispone la cancellazione dall'Albo e la revoca
definitiva dell'autorizzazione.
Art. 8
Competenze
professionali e struttura organizzativa
1. Le agenzie per
il lavoro devono disporre di locali idonei allo specifico uso e
disporre di adeguate competenze professionali, dimostrabili per
titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane
o nelle relazioni industriali, secondo quanto disposto, con
decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, ai sensi dell'art. 5, comma
1, lettera c) del decreto legislativo.
Art. 9
Comunicazioni
1. Il direttore
generale della Direzione provvede a comunicare tempestivamente
agli interessati, a mezzo telematico o con raccomandata,
l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attivita' e
l'iscrizione all'Albo o il provvedimento negativo e ne dispone,
ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,
nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la
cessazione della attivita' e hanno l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
Art. 10
Divieto di
transazione commerciale
1.
L'autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria,
non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o
atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso,
qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della
autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi
persone fisiche o giuridiche. E' altresi' vietato il ricorso a
contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte
della attivita' oggetto di autorizzazione compresa l'attivita' di
commercializzazione.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di
conferimento in nuova o diversa societa' non autorizzata a tempo
indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessita',
per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione
provvisoria.
Titolo III
Disposizioni di
raccordo e regimi particolari di autorizzazione
Art. 11
Disposizioni di
raccordo
1. Le agenzie gia'
in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per
l'esercizio della attivita' di fornitura di lavoro temporaneo di
cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
ovvero per l'esercizio della attivita' di intermediazione ai sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono richiedere direttamente l'autorizzazione a tempo
indeterminato per lo svolgimento, rispettivamente, delle attivita'
di somministrazione di lavoro ovvero di intermediazione,
subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di
cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro
adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. Con
particolare riferimento alle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo, ai fini della concessione della autorizzazione a tempo
indeterminato l'Ufficio centrale per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori verifica la regolare
contribuzione ai fondi per la formazione di cui all'art. 5 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, il regolare versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, per il tramite
dell'INPS, e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile.
2. In attesa della autorizzazione a tempo indeterminato, alle
agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che abbiano presentato
apposita richiesta di autorizzazione alla somministrazione di
lavoro e' consentito operare ai sensi degli articoli 20 e seguenti
del decreto legislativo. Ottenuta l'autorizzazione alla
somministrazione di lavoro viene meno l'obbligo di cui all'art. 2,
comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, di
inclusione nella denominazione sociale della dicitura «societa'
di fornitura di lavoro temporaneo».
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato puo'
essere concluso, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 86,
comma 3, del decreto legislativo, per soddisfare esigenze
temporanee nei casi previsti dalle clausole dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche',
ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo, a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita'
dell'utilizzatore, a condizione che l'impresa di fornitura di
lavoro temporaneo abbia presentato la richiesta di autorizzazione
alla somministrazione di lavoro in ottemperanza alle norme del
presente decreto.
4. Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in possesso
della autorizzazione provvisoria di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, il termine di due anni di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo, decorre dalla data
di rilascio di tale autorizzazione.
5. Le societa' di ricerca e selezione del personale o di supporto
alla ricollocazione professionale che hanno presentato domanda di
accreditamento secondo la normativa previgente di cui all'art. 10
del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall'art.
117, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono presentare
la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del
presente decreto, secondo lo schema di domanda allegato e
producendo la relativa documentazione.
Art. 12
Regimi
particolari di autorizzazione
1. Fermi restando i
regimi di accreditamento regionali e l'obbligo di interconnessione
alla borsa continua nazionale del lavoro, le universita' pubbliche
e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo, non necessitano di provvedimento
autorizzatorio purche' l'attivita' di intermediazione sia svolta
senza fini di lucro. L'autorizzazione e' per ogni singola
universita' o fondazione e non puo' essere ceduta o concessa ad
altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di universita' o
di fondazioni. L'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo non comportando l'iscrizione all'Albo delle
agenzie di lavoro, non si estende alle attivita' di ricerca e
selezione e di ricollocamento professionale.
2. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo, l'autorizzazione e' individuale e non puo'
essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma
del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola
secondaria di secondo grado.
3. Con riferimento alle associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, i
regimi particolari di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo riguardano unicamente le associazioni che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro la richiesta di iscrizione e' prevista con riferimento
alla sezione regionale dell'albo di cui all'art. 2.
4. Ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo, le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro, le associazioni dotate di riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale o aventi come oggetto sociale la tutela e
l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle
disabilita' nonche' gli enti bilaterali devono presentare adeguata
documentazione comprovante tutti i requisiti necessari.
Art. 13
Consulenti del
lavoro
1. Ai fini della
disposizione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo,
i consulenti del lavoro possono essere delegati dalla Fondazione
abilitata alla attivita' di intermediazione a svolgere, in nome e
per conto della Fondazione stessa, tutte le azioni necessarie alla
attivita' di intermediazione, nonche' tutte le azioni a essa
collegabili.
2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno
spazio dedicabile, anche in via non esclusiva, alla attivita' di
intermediazione. Tale spazio dovra' garantire l'assoluta privacy
dei contatti tra consulente e persone interessate, nonche'
l'accesso ai disabili ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della autorizzazione alla attivita' di intermediazione,
il Consiglio nazionale dell'ordine, per il tramite della
Fondazione, vigila affinche' i consulenti interessati alla
attivita' di intermediazione diano adeguata garanzia di svolgere
tale ruolo nel rispetto delle norme di legge e deontologiche.
Art. 14
Integrazione di
autorizzazione
1. I soggetti, in
possesso di autorizzazione definitiva o provvisoria allo
svolgimento di attivita' di ricerca e selezione o ricollocazione
professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di intermediazione e alla contestuale
iscrizione nella sezione III dell'albo di cui all'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo, previa acquisizione dei requisiti
tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento
di tale attivita' anche mediante integrazione di quelli gia' da
loro posseduti.
2. Attraverso tale integrazione e' possibile pervenire sia ai
requisiti richiesti per lo svolgimento della attivita' sull'intero
territorio nazionale sia a quelli richiesti per lo svolgimento di
tale attivita' con esclusivo riferimento all'ambito regionale come
previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo.
3. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della
agenzia che ne fa richiesta, diverra', contestualmente,
l'esercizio dell'attivita' di intermediazione cosi' come definita
dall'art. 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo.
4. In tale caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le
norme previste dal decreto legislativo, per l'attivita' di
intermediazione.
Art. 15
Disposizioni
finali
1. Il presente
decreto entrera' in vigore contestualmente al decreto di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.
2. Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate ai
sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per
l'esercizio della attivita' di intermediazione ai sensi dell'art.
10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, hanno
sessanta giorni di tempo dalla entrata in vigore del presente
decreto per richiedere l'autorizzazione all'attivita' di
somministrazione di lavoro o di intermediazione di lavoro. Decorso
inutilmente detto termine le precedenti autorizzazioni sono
revocate di diritto.
3. Le societa' di ricerca e selezione del personale o di supporto
alla ricollocazione professionale gia' accreditate secondo la
normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.
469 del 1997, come modificato dall'art. 117, commi 3 e 4, della
legge n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di
autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente decreto,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
medesimo decreto. Decorso inutilmente detto termine i precedenti
accreditamenti cessano di avere efficacia.
Roma, 23 dicembre
2003
Il Ministro: Maroni
Registrato alla
Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
|