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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 dicembre 2003
Modifica della voce 16 della
tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la
determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 9, comma
3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
(Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2/1/2004)
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 9, comma 3
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il quale consente la
fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica per
il personale addetto a determinate attivita';
Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile, n. 66, il
quale consente l'individuazione delle attivita' aventi le caratteristiche
di cui al comma 3 dello stesso articolo che non siano gia' ricomprese nel
decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 previsto dall'art. 5, comma
2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e successive modificazioni e
integrazioni, relativo alla determinazione delle attivita' alle quali e'
applicabile la deroga sul riposo domenicale e settimanale;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella II annessa al decreto
ministeriale 22 giugno 1935 sostituendo alla voce n. 16, in ordine alla
natura dell'attivita', la dizione «Produzione di acque minerali,
artificiali e affini» con «Produzione di acque minerali naturali, di
acque di sorgente e di bevande analcoliche a base di acqua e affini» e,
relativamente alle operazioni per le quali e' concessa la deroga, la
dizione «Nei mesi da maggio a tutto ottobre per il personale addetto
alle operazioni addetto alla fabbricazione, all'imbottigliamento, alla
spedizione e alla distribuzione» con «Per il personale addetto alla
fabbricazione, al confezionamento, alla spedizione e alla distribuzione»;
Decreta:
La voce 16 della tabella
II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la
determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 9, comma
3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e' modificata nel
seguente modo:
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Numero |
Natura
dell'attivita' |
Operazioni
per le quali e' concessa la deroga |
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16 |
Produzione
di acque minerali naturali, di acque di sorgente e di bevande
analcoliche a base di acqua e affini. |
Per il
personale addetto alla fabbricazione, al confezionamento, alla
spedizione e alla distribuzione. |
Il presente decreta sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2003
Il Ministro: Maroni
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