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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre
2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto»;
Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa
riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici
e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001, concernente la determinazione del
costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo -
comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» - riferito al mese
di febbraio 2001;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo orario del
lavoro a valere dal mese di luglio 2003 e dicembre 2003;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da
aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione
collettiva» - stipulato il 19 luglio 2003 da Filcams, Cisl Fisascat
UILTuCS Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet, Federreti con la
partecipazione di Confcommercio;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli
elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita';
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati
accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di
presenza, il terzo elemento e il premio di produttivita';
Decreta:
Art. 1
Il costo orario del lavoro
per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto
pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» - riferito al mese di
luglio 2003 e dicembre 2003 e' determinato in distinte tabelle con
riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella
provinciale, limitatamente alle province nelle quali e' intervenuta la
contrattazione di secondo livello. Le citate tabelle fanno parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puo'
usufruire; b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili
di impresa;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa
sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2003
Il Ministro: Maroni
Allegato
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Vedere tabelle da pag. 18 a pag. 21 <----
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