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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre
1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che
individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art.
1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in
particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1995, recante «Disciplina,
nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da
programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei
due distinti benefici»;
Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, relativo alla individuazione
dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art.
6, del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a fronte dei limiti
finanziari posti dal comma stesso;
Visto l'art. 1, comma 1, della gia' richiamata legge n. 451 del 1994, che
ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione
degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica
dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzione di funzioni al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei sopra
richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di
trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e
sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e
registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui
prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;
Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31445, registrato
alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 163,
riguardante i criteri per la concessione del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano
sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984,
contratti collettivi denominati «contratti di solidarieta»;
Ritenuta la necessita' di disciplinare ulteriormente la materia
riguardante la concessione del predetto trattamento, in particolare nella
parte relativa sia al numero dei lavoratori interessati alla riduzione
oraria, in rapporto al numero dei lavoratori dichiarati esuberanti, sia
alla percentuale di riduzione oraria da applicare, tale da dimostrare il
mantenimento dell'attivita' pro-duttiva;
Decreta:
Art. 1
All'art. 4 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31445 del 20 agosto 2002
concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano
sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984,
contratti collettivi denominati «contratti di solidarieta», e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis - In considerazione delle
finalita' stesse dell'istituto della solidarieta', non e' ammessa, in via
generale, la possibilita' di stipulare accordi sindacali laddove venga
previsto che il numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria
risulti essere uguale o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti
esuberanti.
Altresi', in linea di principio, al fine di mantenere una reale tenuta
produttiva dell'azienda, non possono essere ritenuti idonei i contratti
di solidarieta' che prevedano una riduzione oraria superiore al 50%
qualora tale riduzione interessi piu' della meta' dell'organico.».
Art. 2
1. Il criterio indicato
nel precedente articolo si applica ai contratti di solidarieta' stipulati
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto.
2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla
Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2003
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei
conti il 14 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 20
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