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Testo in vigore dal:
4-12-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
Ravvisata l'esigenza di avvalersi dell'articolo 1 della citata legge
n. 137 del 2002 per apportare all'organizzazione del Ministero
dell'interno, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad assicurare
una migliore funzionalita' dell'azione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
le strutture organizzative dei Ministeri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali non hanno espresso
alcuna osservazione;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 15 ottobre
2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera
d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e
periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle
politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione
e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note al
titolo:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici.»: «Art. 1 (Deleghe di cui
all'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di
decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2
della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12,
14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997,
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
Note
alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della
Repubblica italiana: «Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti». «Art. 87. - Il Presidente della
Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»: «Art. 5. -
1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione
dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano
l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna
delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere.».
- Per la rubrica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
rinvia alle note al titolo.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si
rinvia alle note al titolo. - Il decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'interno.».
- Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, reca: «Modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture
organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e le funzioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
Nota
all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (per l'argomento v. nella nota al titolo), come
modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 14 (Attribuzioni). - 1.
Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e
funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione
civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in
materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti
civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli
enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita'
di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle
forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza
generale di Governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e
periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle
politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione
e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa
vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981,
n. 121.».
Art.
2
Modifica
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1.
All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «superiore
a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a cinque».
Nota
all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (per l'argomento v. nella nota al titolo), come
modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 15 (Ordinamento). - 1.
Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei Dipartimenti non
puo' essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero e' costituita dagli
Uffici territoriali del governo di cui all'art. 11, anche con compiti
di rappresentanza generale del Governo sul territorio, dalle questure
e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.».
Art.
3
Disposizioni
finali
1. Il
presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 30 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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