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Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel
sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti
modifiche:
alla pag. 8, prima colonna, all'art. 5, comma 2, lettera f), dove e'
scritto: « ... anche se esclusivo.», leggasi: «... anche se non
esclusivo.»; ed ancora, alla pag. 22, seconda colonna, all'art. 44,
comma 1, dove e' scritto «... il lavoratore coobbligato deve ricevere
...», leggasi: «... il lavoratore coobbligato non deve ricevere ...».
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( ... omissis ...)
Art.
36-bis. - (Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro)
( ... omissis ...)
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di
instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di
lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
( ... omissis ...)
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Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Legge di conversione del Decreto Bersani)
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Alle direzioni
regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla regione siciliana: - Assessorato lavoro - Ufficio regionale
del lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'lNPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I - Divisione VII Al Secin
All'Asso Lavoro |
Come e' noto, l'art. 5,
rispettivamente al comma 2, lettera f) e comma 4, lettera c), del decreto
legislativo n. 276/2003 prevede che nell'atto costitutivo delle societa'
che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione sia indicata
detta attivita' come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
L'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n.
53 del 3 marzo 2004), comma 4, prevede poi che una volta concessa
l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo, vada effettuata di biennio in
biennio. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che la verifica
dell'oggetto sociale prevalente debba effettuarsi a consuntivo decorso il
primo biennio di attivita'.
Considerato che le prime autorizzazioni a tempo indeterminato per
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione sono state rilasciate nel
mese di novembre 2004, e' ormai scaduto il primo biennio previsto dalla
normativa per il controllo in parola. Occorre peraltro rilevare che il
bilancio relativo al secondo anno (2006), per ragioni concernenti
l'approvazione ed il deposito, sara' disponibile soltanto successivamente
al 30 giugno 2007, e, pertanto, le previste verifiche potranno essere
attivate soltanto dopo detta data. Si ricorda che ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, ai fini della
verifica, il concetto di prevalenza va inteso in senso strettamente
quantitativo, nel senso cioe' che l'attivita' oggetto di autorizzazione
deve aver riguardato almeno il 50,1 per cento delle attivita'
dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
Al riguardo, la circolare n. 25/2004 in data 24 giugno 2004, punto 2
chiarisce che "... la verifica deve essere effettuata con
riferimento all'agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve
consistere nel confronto fra l'entita' del fatturato della attivita/divisione
(quale sommatoria del fatturato di ogni singola unita' operativa) che
costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attivita/divisioni
e tale rapporto deve essere superiore a 50,1". Tutto cio' premesso,
pertanto, si precisa che le agenzie per il lavoro interessate
(somministrazione e intermediazione), trascorso il prescritto biennio
dovranno inviare alla scrivente, entro sessanta giorni dall'approvazione
del bilancio relativo al secondo anno di ciascun biennio, una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente,
attestante la prescritta prevalenza. Si richiamano, al riguardo, le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2007
Il direttore generale del
mercato del lavoro Menziani
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 87 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12
dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il
quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al
regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione
di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti
generali di intensita' degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli
aiuti sono considerati ammissibili;
Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti
di intensita' degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione
di lavoratori svantaggiati e disabili;
Visto l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che
qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, "qualsiasi
donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio
di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due
anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il
150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per
almeno due dei tre anni civili precedenti";
Visto l'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro e della previdenza
sociale - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia
inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso
di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;
Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina
vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54,
comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n.
2204/2002;
Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui
all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;
Considerati i dati ufficiali sull'occupazione e disoccupazione pubblicati
dall'Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione "Forze
lavoro" Media 2005; Considerati i dati ufficiali pubblicati da
Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media
dell'Europa a 15 membri per gli anni 2002-2003-2004;
Decreta:
Art. 1
Identificazione delle aree
territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. Le aree territoriali di cui
all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno
2007 in tutte le regioni e province autonome.
Art. 2
Aree territoriali di cui
all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 12 dicembre 2002 1. Le aree territoriali di cui all'art.
2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12
dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3
Incentivi economici
connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con
lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1 1. Gli incentivi
economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo
ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del
presente decreto.
Roma, 31 luglio 2007
Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei
conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 292.
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