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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
con le modifiche
introdotte da:

Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251,
Legge n. 80/2005, Legge 248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, Legge n. 266/2005 (il testo tiene conto delle abrogazioni intervenute con la sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale), Legge 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006, Finanziaria 2008, Legge 6/8/2008, n. 133.

(Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9/10/2003 - Suppl. Ord.)

Testo in vigore dal: 24-10-2003

''LEGGE BIAGI''
(DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
integrato con tutte le modifiche intervenute
)

Fonte: DPL Modena

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003).

(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2003)

  
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti modifiche:
alla pag. 8, prima colonna, all'art. 5, comma 2, lettera f), dove e' scritto: « ... anche se esclusivo.», leggasi: «... anche se non esclusivo.»; ed ancora, alla pag. 22, seconda colonna, all'art. 44, comma 1, dove e' scritto «... il lavoratore coobbligato deve ricevere ...», leggasi: «... il lavoratore coobbligato non deve ricevere ...».

AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003).

Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2003)

  
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 15, prima colonna, all'art. 18, comma 4, in luogo delle parole: «... e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.», leggasi: «... e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.».

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/8/2006 - Suppl. Ordinario n. 183)

  
( ... omissis ...)

Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

( ... omissis ...)

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

( ... omissis ...)

----> Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Legge di conversione del Decreto Bersani) <----

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 5 Luglio 2007, n. 20

Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro - Somministrazione e intermediazione come oggetto sociale prevalente. Controllo biennale.

(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3/8/2007)

  

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla regione siciliana: - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'lNPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I - Divisione VII Al Secin All'Asso Lavoro

Come e' noto, l'art. 5, rispettivamente al comma 2, lettera f) e comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che nell'atto costitutivo delle societa' che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione sia indicata detta attivita' come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
L'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2004), comma 4, prevede poi che una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, vada effettuata di biennio in biennio. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che la verifica dell'oggetto sociale prevalente debba effettuarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attivita'.
Considerato che le prime autorizzazioni a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione sono state rilasciate nel mese di novembre 2004, e' ormai scaduto il primo biennio previsto dalla normativa per il controllo in parola. Occorre peraltro rilevare che il bilancio relativo al secondo anno (2006), per ragioni concernenti l'approvazione ed il deposito, sara' disponibile soltanto successivamente al 30 giugno 2007, e, pertanto, le previste verifiche potranno essere attivate soltanto dopo detta data. Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, ai fini della verifica, il concetto di prevalenza va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso cioe' che l'attivita' oggetto di autorizzazione deve aver riguardato almeno il 50,1 per cento delle attivita' dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
Al riguardo, la circolare n. 25/2004 in data 24 giugno 2004, punto 2 chiarisce che "... la verifica deve essere effettuata con riferimento all'agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entita' del fatturato della attivita/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unita' operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attivita/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1". Tutto cio' premesso, pertanto, si precisa che le agenzie per il lavoro interessate (somministrazione e intermediazione), trascorso il prescritto biennio dovranno inviare alla scrivente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo anno di ciascun biennio, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, attestante la prescritta prevalenza. Si richiamano, al riguardo, le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale del mercato del lavoro Menziani

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 Luglio 2007
Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2007)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensita' degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensita' degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
Visto l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, "qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti";
Visto l'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;
Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;
Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;
Considerati i dati ufficiali sull'occupazione e disoccupazione pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione "Forze lavoro" Media 2005; Considerati i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media dell'Europa a 15 membri per gli anni 2002-2003-2004;

Decreta:

Art. 1

Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.

Art. 2

Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1 1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 292.

       

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