Avvertenza:
Le note qui
pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della
Costituzione e' il seguente: «Art. 76. L'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- Il testo dell'art. 87 della
Costituzione e' il seguente: «Art. 87. Il Presidente della
Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere
Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 1
della legge 6 luglio 2002, n. 137 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158), recante: «Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici» e' il seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
Resta fermo quanto
previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione
della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e
criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della
Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere a),
b), c) e d) della 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63), recante: «Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione anuninistrativa» e' il seguente: «Art. 11. - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu'
decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto
privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella
promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d)
riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e
sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche'
gli organismi operanti nel settore stesso.».
- Il testo dell'art.
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
e' il seguente: «Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel
preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di
lelegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo
e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione,
almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega
legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione,
il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso,
qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i
due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere
sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa
alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma
1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. - Il decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante: «Riordino dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente-ENEA, a norma degli
articoli 11, comma 1, e 18 comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46. Nota
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
(Finalita'
dell'Ente)
1. L'ENEA e' ente pubblico a supporto delle politiche di
competitivita' e di sviluppo sostenibile in campo
energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia,
dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere
ed effettuare attivita' di ricerca di base e applicata e di
innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati
ottenuti, nonche' di svolgere servizi di alto livello tecnologico,
anche in collaborazione con il sistema produttivo.
2. L'ENEA ha
personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed
e' dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al
presente decreto, nonche' al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle
attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, nonche' con il Ministro degli affari
esteri per quanto concerne le attivita' internazionali.
Art. 3
(Attivita' dell'ENEA)
1. Per
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA
svolge, in particolare, le seguenti attivita':
a) promuovere e
svolgere attivita' di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la
realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei
seguenti settori:
1) settore dell'energia;
2) settore dell'ambiente,
in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per
il miglioramento delle condizioni di compatibilita' ambientale e di
sicurezza degli stessi;
3) settore delle tecnologie e delle
applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti,
delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori
dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente e' responsabile
del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare;
b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca,
sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e
tecnologico;
c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie
avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree
tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a
richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;
d)
fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto
tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei
settori di competenza;
e) promuovere, nei settori di competenza, la
collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo
scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa
tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli
organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze
specifiche;
f) svolgere attivita' di comunicazione e promozione
della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonche'
favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il
trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello
sviluppo nazionale;
g) promuovere, favorire e sostenere processi di
innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori
di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche
stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai
principi dello sviluppo durevole;
h) collaborare con le regioni e
con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso
iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realta'
produttive del territorio;
i) effettuare la valutazione dei
risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie
strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di
valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204;
l) promuovere la formazione, in particolare
post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei
ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la
collaborazione con le universita' nazionali ed internazionali sulla
base di apposite convenzioni;
m) curare la realizzazione e gestione
di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
n) svolgere ogni
altra attivita' funzionale al perseguimento delle finalita'
istituzionali.
2. Le predette attivita' devono essere svolte
nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo
16, nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli
indirizzi definiti dal Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in
conformita' agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana
all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali.
3. L'ENEA potra', ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei
risultati delle proprie attivita' di ricerca, nonche' per il
migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi,
conferire i relativi diritti alla societa' di cui all'articolo 18.
Art. 4
(Organi)
1. Sono organi
dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c)
il collegio dei revisori.
Art. 5
(Presidente)
1. Il presidente
e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e
manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca
in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella
gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel
settore della ricerca. Il presidente e' nominato, con le procedure
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive.
2. Il presidente dura in carica quattro
anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il presidente, se
dipendente di pubbliche amministrazioni, puo' essere collocato fuori
ruolo e se professore o ricercatore puo' essere collocato in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le
istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed
internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e
con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del
consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima
seduta successiva del consiglio stesso.
6. In caso di assenza o
impedimento, il presidente e' sostituito da un vice presidente,
nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che
puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui all'articolo 20.
Note all'art. 5:
- Il testo
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
e' il seguente: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite
le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di
designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma
possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo
svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque
computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di
cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti
limiti, possono terminare il mandato in corso.».
- Il testo
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio
1980, n. 209), recante: «Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica», come modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705 e
dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, e' il seguente: «Art. 13
(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita).
-
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di
cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o
privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in
aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio
nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di
Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle
istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di
organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti
un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte
costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro
del Consiglio superiore della magistratura];
7) nomina a presidente
o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio
regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9)
nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle
cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a
carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di
lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di
enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la
presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di
pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore,
condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione
corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12)
nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati
in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni
dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica
i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore,
pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di
presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del
Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga
a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai
precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa
per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo
dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto
dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano
in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza
assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia
senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera,
del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme
vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi
del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente,
istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica
si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a
decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12
dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti
ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al
n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono
a carico dell'ente, istituto o societa'. I professori collocati in
aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi
universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'art.
14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle
commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche
previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di
svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal
consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole
di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito
dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del
corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E'
garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di
ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra
il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di
istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi
per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della
possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte
salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Il
presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori
ruolo per limiti di eta'.».
Art. 6
(Consiglio di
amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze
scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro
delle attivita' produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita'
produttive, con proprio decreto.
2. Il consiglio di amministrazione
dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
confermati una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione ha
poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In
particolare, il consiglio di amministrazione:
a) individua gli
obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'ente;
b) verifica
l'attuazione dei programmi;
c) nomina il direttore generale, su
proposta del presidente;
d) elabora ed approva il regolamento di
organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;
e)
approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i loro
aggiornamenti;
f) approva il bilancio preventivo, il bilancio
consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
g) delibera in materia
di costituzione di societa', partecipazioni dell'ENEA a societa',
associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei
relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
h)
nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative di
cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative
funzioni.
4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre,
sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento
affida alla sua competenza.
5. Il consiglio di amministrazione
nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.
Art. 7
(Consiglio scientifico)
1.
Presso l'ENEA e' istituito il consiglio scientifico, che e' composto
da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunita'
scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente
dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tre del Ministro
delle attivita' produttive, tre piu' uno del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e
forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il
presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. I componenti del consiglio
scientifico durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
3. Il consiglio scientifico ha compiti
propositivi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di
ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:
a) individua le
possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative
dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo
durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando
proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di
amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della
ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;
c)
esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici,
obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di
piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;
d)
realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione,
studi e redige pareri.
Art. 8
(Comitato di indirizzo e
coordinamento dei progetti di industrializzazione)
1. Presso l'ENEA
e' istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti
di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi
relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente con
particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare,
il comitato:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca
nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da
sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b)
compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori
produttivi di competenza a livello nazionale;
c) esprime al
consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici,
obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e
di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi
svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio
di amministrazione, studi e redige pareri.
2. Esso e' composto da
sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle
attivita' produttive, con funzioni di presidente, e uno dal
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La
partecipazione al comitato non comporta il percepimento di
indennita' o compensi in qualsiasi forma.
Art. 9
(Collegio dei revisori)
1. Il
collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e tre
membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e
un membro supplente sono designati dal Ministro delle attivita'
produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un
membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alla
nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio
decreto.
2. I membri del collegio dei revisori durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il
collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita'
amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti
dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
Note all'art. 9:
- Il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione
della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37.
- Il
testo dell'art. 2403 del codice civile e' il seguente: «Art. 2403
(Doveri del collegio sindacale).
- Il collegio sindacale deve
controllare l'amministrazione della societa', vigilare
sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la
regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio
sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni
trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei
titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno,
cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di
controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro
indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».
Art. 10
(Comitato di valutazione)
1.
Presso l'ENEA e' istituito il comitato di valutazione, che ha il
compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' di ricerca dell'ENEA, come indicato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti
nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di
valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (C.I.V.R.).
2. Il comitato di valutazione svolge i
propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione
del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico
necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di
valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione
dell'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati
scientifici e tecnologici della sua attivita' di ricerca. La
relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il numero, la
composizione, le modalita' di nomina e di funzionamento del comitato
di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il
presidente dell'ENEA.
Nota all'art. 10:
- Il
testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
come modificato dal decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381,
e' il seguente: «Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca).
- 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non
piu' di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione
ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e
disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da
esso approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e
alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e
la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione
della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua
attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati
o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse
coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle
attivita' svolte e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di
enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa
vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei
risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva
dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti
del comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti
pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3.
4. Le
indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
5.
6. Le
competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono
essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della
segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto
e puo' ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali,
a societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di appalti di servizi.».
Art. 11
(Struttura organizzativa)
1.
L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a
cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.
2.
Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina
l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in
strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata
l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio
finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
3. Al vertice della struttura organizzativa e'
posto il direttore generale.
4. Il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ENEA puo' prevedere l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unita'
organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di
quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini
istituzionali.
Art. 12
(Direttore generale)
1. Il
direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con
contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza
naturale del mandato del presidente, e' nominato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra
persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di
comprovata esperienza gestionale.
2. Il direttore generale puo'
essere confermato.
3. Il direttore generale e' responsabile della
gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore
generale:
a) esercita i poteri di direzione e gestione,
conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione
ed agli indirizzi espressi dal presidente;
b) predispone la proposta
di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle
proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformita' agli
obiettivi, priorita' e programmi definiti dal consiglio di'
amministrazione;
c) attua le delibere del consiglio di
amministrazione;
d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da
sottoporre al consiglio di amministrazione;
e) esercita le ulteriori
competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e
funzionamento, nonche' quelle necessarie per la gestione dell'ente;
f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.
Art. 13
(Dipartimenti)
1. I
dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello,
responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni
dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e
strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee,
individuate in relazione alle finalita' dell'ente ed ai settori di
intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la
multidisciplinarieta' dei compiti. Ai dipartimenti sono altresi'
attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di
secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione
delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite,
nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il
perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.
2. Con riferimento alle
specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto
stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in
particolare:
a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale
per le attivita' di competenza;
b) gestisce gli investimenti in
grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;
c) coordina e controlla l'attivita' delle strutture di secondo
livello;
d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello
in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente; e)
propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e
sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;
f) coordina le
relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di
competenza;
g) valorizza la ricerca sul territorio, anche
predisponendo e proponendo accordi di programma e attivita' di
agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;
h)
fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla
costituzione di nuove societa', sull'acquisizione di partecipazioni
e sull'avvio di attivita' di societa', consorzi e distretti
industriali sulle tematiche di competenza;
i) coordina, su specifico
incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti
e programmi comuni a piu' dipartimenti;
l) promuove la
valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di
competenza.
Art. 14
(Direzioni centrali)
1. Le
direzioni centrali sono unita' organizzative espletanti attivita' di
interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti.
2. Le
direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di
organizzazione e funzionamento, in particolare: a) assicurano
l'elaborazione dei bilanci;
b) curano l'amministrazione del
personale;
c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di
gestione;
d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete
di comunicazione dell'ente;
e) gestiscono la comunicazione esterna;
f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento
dell'ente, non inerenti le attivita' correnti della rete
scientifica;
g) gestiscono gli affari societari;
h) forniscono
assistenza e supporto legale;
i) supportano la rete scientifica
nella vendita di beni e servizi a terzi;
l) gestiscono il patrimonio
immobiliare.
Art. 15
(Incompatibilita' ed
indennita')
1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente,
componente del consiglio di amministrazione, del consiglio
scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di
direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14,
sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente.
2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di
amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei
revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere
direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca
dell'ente, ne' possono far parte di commissioni di concorso per il
reclutamento di personale dell'ENEA.
3. Il presidente, i componenti
del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i
direttori di dipartimento non possono essere amministratori o
dipendenti di societa' operanti nei settori di intervento dell'ENEA,
ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, ne' possono
avere altri interessi diretti e indiretti nell'attivita' svolta da
tali societa'.
4. Le indennita' di carica del presidente e del vice
presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di
amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei
revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia
assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto
all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
5. I compensi dei componenti del
consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati
dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA,
in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della
spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 16
(Piani di attivita')
1. L'ENEA
opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita',
formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli
obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici
attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma
nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro
delle attivita' produttive. Il piano comprende la programmazione
pluriennale del fabbisogno del personale.
2. Oltre al piano
triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica
le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici
obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne,
tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di
valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale
dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e
approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del
citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e
delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.
Nota all'art. 16:
- Il
testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e' il seguente: «2. Sulla base degli indirizzi di cui al
comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei
programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di
osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e'
predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art.
2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR),
di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei
contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli
obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi
alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro
stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto
delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e
gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere
specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie,
enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato.».
Art. 17
(Strumenti)
1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di cui agli
articoli 2 e 3 l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi,
accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati
interessati;
b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o
societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
c)
partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica
di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con
analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
d) commissionare
attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati,
nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie
strutture operative;
e) coordinare attivita' di soggetti terzi nei
propri settori di competenza;
f) avvalersi di ogni altro strumento
necessario al conseguimento delle finalita' istituzionali dell'ente.
2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita'
e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione
del piano triennale e del piano annuale dell'ente.
3. Il regolamento
di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui
al comma 1 e stabilisce le modalita' di funzionamento, di
organizzazione e di controllo degli stessi.
Art. 18
(Societa' di gestione)
1. Al
fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA e' autorizzata
a costituire una societa' di diritto privato alla quale possono
essere trasferite dagli aventi diritto la titolarita' e comunque i
diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali
derivanti dall'attivita' di ricerca dell'ente.
2. Nel rispetto dei
criteri di economicita' ed efficienza, la societa' di cui al comma 1
gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende
industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di
ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro
delle attivita' produttive, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'ENEA.
3. La societa' di cui al comma 1 puo'
assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre
societa' il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento
delle finalita' proprie dell'ENEA.
Art. 19
(Entrate)
1. Le entrate dell'ENEA
sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello
Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche
amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche
iniziative di ricerca;
c) dai contributi dell'Unione europea o di
altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e
progetti; d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la
fornitura di beni e servizi;
f) dai ricavi ottenuti con la cessione
di brevetti o cessione di know-how;
g) dagli utili o dividendi
derivanti dalla partecipazioni a societa' di capitali o ad altre
forme associative;
h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla
sua attivita'.
Art. 20
(Regolamenti)
1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, e'
tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro
delle attivita' produttive, previo parere per i profili di
rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:
a) detta
le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i
loro compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa
dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento delle singole unita' previste dagli articoli 13 e 14,
nonche' delle unita' di secondo livello nelle quali esse si
articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico,
nonche' l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i
principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c)
definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unita'
organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
d) definisce le
modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede
le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del
personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere
utilizzati per l'acquisizione del personale;
e) definisce le
modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e
contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la
pianificazione ed il controllo di gestione, nonche' per la redazione
dei bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la
trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse
finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la
realizzazione delle funzioni istituzionali;
h) definisce la
disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformita'
con la normativa nazionale e comunitaria vigente;
i) definisce le
regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e
stabilisce le modalita' di controllo degli stessi;
l) definisce le
modalita' per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre
funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unita'
organizzative di primo livello.
3. Il regolamento di organizzazione
e funzionamento puo' prevedere le modalita' di adozione di ulteriori
regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione
disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione.
Nota all'art. 20:
- Il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1999, n. 193.
Art. 21
(Personale)
1. Il rapporto di
lavoro del dipendenti dell'ENEA e' regolato ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del
medesimo decreto legislativo definisce il comparto di contrattazione
del personale dell'ENEA.
2. L'ENEA si avvale, sentite le
organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e
dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro,
nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano
triennale e il piano annuale dell'ente, che e' determinato con
l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la funzione pubblica, in modo comunque che sia
assicurata l'invarianza complessiva della spesa.
3. L'ENEA, con
proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 e previo
parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la disciplina
del personale in organico alla norme del comma 1.
Note all'art. 21:
- Il
testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
il seguente: «Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi).
- 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte
le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni
sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. I
professionisti degli enti pubblici, gia' appartenenti alla decima
qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere
aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate,
unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale
autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta
fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli
accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si
applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli
archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per
gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui
all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di
elevata responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei
contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono
agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: «4. Le aziende e
gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive
modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge
30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31
gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2,
ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa
depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere
di indirizzo le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della
Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri, che li esprime tramite il Ministro per la funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei
costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure
dell'art. 47.».
Art. 22
(Vigilanza e controllo)
1. Il
Ministro delle attivita' produttive vigila sul corretto andamento
dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali.
In particolare, il Ministro approva:
a) le proposte di piano
triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di
amministrazione;
b) il bilancio consuntivo dell'ente;
c) la
costituzione di societa', consorzi ed altre forme associative di cui
all'articolo 17 e i relativi statuti;
d) la partecipazione dell'ente
a societa', consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo
17;
e) le modifiche al regolamento di organizzazione e
funzionamento.
2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano
triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte
del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di
rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano
annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva
competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione
dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i
pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica.
3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei
revisori sono inviate al Ministro delle attivita' produttive entro
il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione
del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del
Ministro delle attivita' produttive, il bilancio si intende
approvato ed e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. L'ENEA e' soggetto al controllo della Corte dei conti
previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Note all'art. 22:
- Il
testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958,
n. 84), recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria» e' il seguente: «Art. 12.
- Il controllo previsto
dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli
enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale
o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia
finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli
articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal
presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi
di amministrazione e di revisione.».
- Il testo dell'art. 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286), recante: «Approvazione del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato», come modificato dalla legge 16
novembre 1939, n. 1889 e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, e' il
seguente: «Art. 43.
- L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le
autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni
amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali
ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza
dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di
regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le
disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di
concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la
rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma
sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed
esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato
o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali
amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi
della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di
cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa
deliberazione degli organi competenti.».
Art. 23
(Relazione annuale al
Parlamento)
1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al
Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita'
svolta dall'ENEA e dalle societa' o consorzi da essa comunque
partecipati.
Art. 24
(Commissariamento)
1. Per
gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento
dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il
consiglio di amministrazione e nominato un commissario
straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il
potere del presidente e del consiglio di amministrazione,
eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
Art. 25
(Norme transitorie e finali)
1. Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei
revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni
dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro
insediamento cessano gli organi attualmente in carica.
2. Fino
all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ENEA, di cui all'articolo 20, continuano a trovare applicazione
i regolamenti dell'ente attualmente vigenti.
3. Entro centottanta
giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il consiglio di
amministrazione e' tenuto a sottoporre al Ministro delle attivita'
produttive un piano di razionalizzazione delle attivita' e funzioni
non svolte direttamente dall'ENEA.
4. In sede di prima attuazione
del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto
dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del
1998, in merito al limite massimo del due mandati per il presidente
di enti di ricerca.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio
1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e
18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 3 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 25:
- Per il
testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
vedano le note all'art. 5.. 25: - Per il testo dell'art. 6 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si vedano le note
all'art. 5.
Allegato
Tabella riepilogativa
dell'organico del personale diviso per categorie, attualmente in
servizio all'ENEA
Distribuzione del personale
ENEA per livelli professionali