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Testo in vigore dal: 14-9-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Ritenuto necessario procedere alla
riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione
bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 47
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Il comma 1
dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente: «1. Costituiscono strutture di primo livello
del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il
testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici), e' il seguente: «Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui
al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi
indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della
citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
4. Salvo disposizione
contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del
presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in
vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora
ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto,
differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.».
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art.
76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo
dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: «Art. 87. Il Presidente
della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare
le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 300 del 1999
si veda la nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317
(modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 137 del 2002, si veda
nota al titolo.
- Il testo della legge 15 luglio 2002, n. 145
(Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172. - Il testo
dell'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997 e' il seguente: «Art. 5.
-
1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori
e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il
presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce
per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi
componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso
dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per
il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico
dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a)
esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica
periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla
presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».
Nota all'art.
1:
- Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 47
(Ordinamento).
- 1. Costituiscono strutture di primo livello del
Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione
si provvede a norma dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative».
2. Le funzioni svolte dagli uffici
periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite
agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11.
3. Presso il
Ministero continua ad operare il Comitato nazionale delle pari
opportunita' di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.».
Art. 2
Disposizioni
finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 11
agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro
dell'e-conomia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli Castelli
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