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Testo in vigore dal: 28-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la
legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;
Vista la
legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;
Visto il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Acquisiti i
pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto
reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni
personali, dagli handicap, dall'eta' e dall'orientamento sessuale, per
quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le
misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di
discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto
che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo:
- Il testo della
direttiva 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro
generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 2 dicembre 2000, n. L 303. Note alle premesse:
- Il
testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 76.
-
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Per il testo della citata direttiva 2000/78/CE,
si veda nota al titolo.
- Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'allegato B della citata legge n. 39 del 2002,
e' il seguente:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22
settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale
europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio,
del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE della Commissione,
del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di
garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche
distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del
Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli). 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva
sul commercio elettronico»). 2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla
suddetta direttiva. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali. 2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana. 2000/43/CE del Consiglio,
del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000,
relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione
della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile
concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport
Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European
Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association
(IACA). 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la
direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che
possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societa' dell'informazione. 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2001/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 2001/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa
al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori.».
- Il testo della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
maggio 1970, n. 131. - Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998,
supplemento ordinario.
Art. 2
Nozione di
discriminazione
1. Ai fini del presente
decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per
principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle
convinzioni personali, degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento
sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna
discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
a)
discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali,
per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una persona e'
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che
professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le
persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di
un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo
43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Sono,
altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche
le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per
uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare
persone a causa della religione, delle convinzioni personali,
dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale e' considerata una
discriminazione ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 2:
- Il
testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, e' il seguente: «Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi). - 1. Ai fini del presente capo,
costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia
lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e
delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso
compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni compia od
ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
b)
chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire
beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente
imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno
straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i
suoi preposti i quali, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970,
n 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa,
ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico,
ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.».
Art. 3
Ambito di applicazioneorma
transitoria e clausola di cedevolezza
1. Il principio di parita'
di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali,
di handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico
riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro,
sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi
gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del
licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e
attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di
lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate
dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente
decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a)
condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,
all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli
apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c)
sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e
tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e)
forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
3. Nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito
del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non
costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle
differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta' o
all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita'
lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di
caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante
ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima. Parimenti, non
costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche
suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo
svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia,
penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
4.
Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita' di una idoneita' ad
uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilita' di
trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai
lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla
particolare natura del rapporto e dalle legittime finalita' di politica
del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.
5. Non
costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le
differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata
religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate
nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle
attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il
contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale,
legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime
attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai
sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur
risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate
oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi
appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di
atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che
riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti
minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via
definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la
pornografia minorile.
Art. 4
Tutela
giurisdizionale dei diritti
1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20
maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti:
«, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle
convinzioni personali».
2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e
i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste
dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e
non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di
rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
4. Il ricorrente,
al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio
a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati
statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,
che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del
codice civile.
5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il
giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno
anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la
rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice
puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai
fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o
comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente
azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita'
del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della
parita' di trattamento.
7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione (( del provvedimento
)) [ della sentenza ] di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola
volta su un quotidiano di tiratura nazionale. 8. Resta salva la
giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 4:
- Il
testo dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 300 del 1970, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 15 (Atti
discriminatori). - E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari,
o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o
atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento
sessuale o sulle convinzioni personali.».
- Il testo dell'art. 44 del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e' il seguente: «Art. 44
(Azione civile contro la discriminazione) (Legge 6 marzo 1988, n. 40,
art. 42). - 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato,
anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo
di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il
pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti
davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni,
assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al
tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737,
738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che
definisce il giudizio il giudice puo' altresi' condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude
l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi
dell'art. 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine
di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico,
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e
ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti
dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in
cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i
predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'art. 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello
Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
e' immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi,
dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e
dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.».
-
Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile e' il seguente: «Art.
410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il
tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'art. 413. La comunicazione della
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza. La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione
da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con
provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso,
o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da
quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono
essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione
di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni,
quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente
terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria
la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia
possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.».
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente: «Art. 66 (Collegio di
conciliazione). - 1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65
si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio di conciliazione istituito presso la direzione provinciale del
lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e'
addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le
medesime procedure si applicano, in quanto compa-tibili, se il tentativo
di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio
di conciliazione e' composto dal direttore della direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata alla direzione
presso la quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o
spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza. 3. La richiesta deve precisare: a)
l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e'
addetto; b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni
inerenti alla procedura; c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio
rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina
medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non
accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la direzione
osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante
in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il
lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di
conciliare. 5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una
parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio
di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2113 commi
primo, secondo e terzo del codice civile. 6. Se non si raggiunge
l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare un
proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta
non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 7. Nel successivo
giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il
tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese. 8. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai
sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa.».
- Il testo dell'art. 2729 del codice civile e' il seguente: «Art. 2729
(Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono
lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono
ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.».
-
Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e'
il seguente: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1. In
deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la
regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia
universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
Art. 5
Legittimazione ad
agire
1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni
(( sindacali )) [ nazionali ]
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega,
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di
nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e
per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro
la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto
discriminatorio.
2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono,
altresi', legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva
qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone
lese dalla discriminazione.
Art. 6
Relazione
1. Entro
il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una
relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del
presente decreto.
Art. 7
Copertura
finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
N.B.: Le modifiche
apportate dal D.Lgs. 2/8/2004, n. 256 (G.U. n. 244 del 16/10/2004) sono
state indicate in corsivo grassetto tra parentesi tonde doppie ((
... )) mentre i testi originali sono in corsivo tra parentesi
quadre [ ... ].
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