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Testo in vigore dal: 27-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, sull'attuazione del principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto
l'articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare
l'allegato B;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto
reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di razza o di
origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che
tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di
razzismo a carattere culturale e religioso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E).
Nota al titolo:
- Il testo della direttiva 2000/43/CE (Direttiva del
Consiglio che attua il principio della parita' di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 19 luglio
2000, n. L 180. Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola
la delega il Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo della
citata Direttiva 2000/43/CE si veda nota al titolo.
- Il testo dell'art.
29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2001), e' il seguente: «Art. 29 (Attuazione della
direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).
- 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di
cui all'art. 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di
dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di
garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o
indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso
la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le
discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento fra le
persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non
siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini,
dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a
carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e
dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od
origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come «diretta»
quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona e'
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di
discriminazione come «indiretta» quando una disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che
tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano
giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita'
ovvero, nel caso di attivita' di lavoro o di impresa, riguardino
requisiti essenziali alloro svolgimento; nell'ambito delle predette
definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano
l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro
accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate
come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per
motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che
persista, anche quando e' stato inequivocabilmente dichiarato dalla
persona che lo subisce come offensivo, cosi' pregiudicando oggettivamente
la sua dignita' e liberta', ovvero creando un clima di intimidazione nei
suoi confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione
diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi
compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare
svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d)
prevedere l'applicazione del principio della parita' di trattamento senza
distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel
settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale
di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile
quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione,
nonche' gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli
di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
3)
occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4) attivita' prestata presso le
organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali organizzazioni;
5) protezione sociale,
compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni
sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro
fornitura, incluso l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire
nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni
rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega
della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere
proposta dalle suddette associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che
dimostrino l'effettiva rappresentativita' delle associazioni di cui alla
lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto
idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;
tale onere non e' previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le
misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze
sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere
il rispetto del principio di parita' di trattamento;
i) prevedere
l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di
controllo e di garanzia della parita' di trattamento e dell'operativita'
degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato,
che svolga attivita' di promozione della parita' e di rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare
attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle
discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi
intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di
discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita'
giudiziaria;
3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti
pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la
formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;
5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6) la
redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del
principio di parita' di trattamento e sull'operativita' dei meccanismi di
tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, nonche' di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
ministri sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
7) la diffusione
delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica;
l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i)
possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche,
ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di
esperti e di consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione
dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357
euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'art. 21 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,
l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo
non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi
di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.».
- Il
testo dell'allegato B della citata legge n. 39 del 2002, e' il seguente:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno
1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le
reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad
un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita'
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,
che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere
i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante
modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo
europeo sull'organizzazione dell'orario dilavoro del personale di volo
nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle
sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa
al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori. - Il testo del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
Art. 2
Nozione di
discriminazione
1. Ai fini del presente decreto, per principio di parita'
di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta
o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio
comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o
indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta
quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione,
un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza
od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad
altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo
unico».
3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi
del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo
o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
4. L'ordine di
discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e'
considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.
Note all'art. 2:
- Il
testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 286 del
1998 e' il seguente:
«Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi).
- 1. Ai fini del presente capo,
costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia
lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e
delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso
compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni compia od
ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
b)
chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire
beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente
imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno
straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i
suoi preposti i quali, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente,
i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa,
ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico,
ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.».
Art. 3
Ambito di
applicazione
1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione
di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore
pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale,
secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle
seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del
licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e
attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di
lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate
dalle medesime organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h)
istruzione; i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.
2. Il
presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento
basate sulla nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le
condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi
terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi
trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione
giuridica dei predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una
persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il
contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attivita' medesima.
4. Non costituiscono, comunque, atti
di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso
mezzi appropriati e necessari.
Art. 4
Tutela
giurisdizionale dei diritti
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti
e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste
dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.
2. Chi intende
agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle
discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo'
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui
all'articolo 5, comma 1.
3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo'
dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai
sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
4. Con il
provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la
cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio,
ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di
impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine
fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del
danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio
costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero
ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
6. Il
giudice puo' ordinare la pubblicazione (( del provvedimento )) [
della sentenza ] di cui ai commi 4 e
5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura
nazionale.
7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per
il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 4:
- Il
testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e' il
seguente:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). (Legge 6
marzo 1988, n. 40, art. 42)
- 1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e
adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a
rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con
ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria
del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite
le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il
pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a
quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del
codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. 7. Con la
decisione che definisce il giudizio il giudice puo' altresi' condannare
il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi
4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai
sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al
fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico,
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e
ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti
dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in
cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i
predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'art. 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello
Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
e' immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi,
dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e
dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
-
Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, e' il seguente:
«Art.
410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il
tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'art. 413. La comunicazione della
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza. La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione
da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con
provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso,
o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da
quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale. Commissioni di' conciliazione possono
essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione
di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni,
quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente
terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria
la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia
possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.».
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
«Art. 66 (Collegio di
conciliazione).
- 1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65
si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del
lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e'
addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le
medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo
di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio
di conciliazione e' composto dal direttore della Direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata alla Direzione
presso la quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o
spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a)
l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e'
addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni
inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio
rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina
medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non
accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione
osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante
in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il
lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di
conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una
parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio
di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2113, commi,
primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge
l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una
proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta
non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo
giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il
tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai
sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa.».
- Il testo dell'art. 2729, del codice civile e' il seguente:
«Art. 2729
(Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono
lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono
ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.».
-
Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e'
il seguente:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).
- 1. In
deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la
regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia
universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 23ottobre 1992, n. 421.».
Art. 5
Legittimazione ad
agire
1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di
delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un
apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati
sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita'
dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le
associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel
registro di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti inseriti
nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non
siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione.
Nota all'art. 5:
- Il
testo dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e' il seguente: «Art. 52
(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore
degli immigrati).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito il registro delle
associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le
attivita' a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il
registro e' diviso in tre sezioni.
a) nella prima sezione sono iscritti
associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42
del testo unico;
b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che
possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri
per il loro inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del
testo unico;
c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed
altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del
testo unico.».
Art. 6
Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta
alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta
alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2.
L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo
o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione
della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco
degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote
versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c)
elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri
contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita'
delle associazioni non riconosciute; d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti
legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la
qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e
servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro.
Art. 7
Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni
1. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio
per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni
di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita'
degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo
autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di
rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o
sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini,
nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e
religioso.
2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1
sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali
o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da
comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo
425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al
fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere
l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da
parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o
compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine
etnica;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di
tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sul principio della parita' di trattamento e la realizzazione di
campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e
pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine
etnica, nonche' proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere
una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del
principio di parita' di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di
tutela, nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri sull'attivita' svolta; g) promuovere studi, ricerche, corsi di
formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre
organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti
specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee
guida in materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta'
di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di
fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini
dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da
un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da
un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita'
organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002,
recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e
procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei
soggetti di cui al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma
4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei
alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita' nelle
materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni,
dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni
disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilita', della
comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono
fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Note all'art. 7:
- Il
testo dell'art. 425 del Codice di procedura civile e' il seguente:
«Art.
425 (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni
sindacali). - Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata
dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo
rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali
informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro
ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'art. 421.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'art.
420. Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei
contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare
nella causa.».
- Il testo dell'art. 17, commi 14 e 17, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il
seguente: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo).
(Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di
legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di' appartenenza sono tenute
ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici
giorni dalla richiesta (Omissis).
17. Al comando si provvede con decreto
dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.».
- Il testo dell'art. 29
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente: «Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza).
- 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di consulenti e
costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche
questioni.
2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati
dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, degli Enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente
partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione
dello Stato.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«Art.
9 (Personale della Presidenza).
- 1. Gli incarichi dirigenziali presso la
Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle
strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre
strutture, ferma restando l'applicabilita', per gli incarichi di
direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi' restando l'applicabilita'
degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La
Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non
dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11,
comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando,
fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi
ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile
con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o
esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per
speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. In
materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con
proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al 20 per cento
dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento
selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni
in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti
professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro
del personale di ruolo della Presidenza e' disciplinato dalla
contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di
lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche
per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la
Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento
economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli
appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al
personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al
personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il
Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale
di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei
consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il
personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui
all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per
il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta
collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in
relazione alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i contingenti
del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un
nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del
personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale di prestito
e' restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva
proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di
specifica e motivata richiesta dei dirigenti proposti alle strutture
della Presidenza.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari
generali, nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli
esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.
7. Ai
decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e
8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere il parere del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.».
Art. 8
Copertura
finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e
funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di
spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi
dell'articolo 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.
2. Fatto
salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non
derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 9 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per
le pari opportunita'
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli,
Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
N.B.: l'art. 4
comma 6 e' stato così modificato dal D.Lgs. 2/8/2004, n. 256 (G.U. n.
244 del 16/10/2004).
La modifica apportata e' stata indicata in corsivo grassetto tra
parentesi tonde doppie (( ... )) mentre il testo originale
e' in corsivo tra parentesi quadre [ ... ].
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