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Testo in vigore dal: 11-9-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12
marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All'articolo
89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo»,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole:
«36, comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6;
36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la
lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli
articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4,
36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche' dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee).
Note al titolo:
- Il testo della
direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro. Seconda direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 19 luglio 2001, n. L
195.
- Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea 30 dicembre 1989, n. L 393.
Note alle premesse:
- Il testo
dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76. L'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge 1° marzo
2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001), e' il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitari). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4.
(Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in
vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria
e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota al
titolo. - Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente: «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti). - 1. (Omissis). 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono
puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5,
lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d)
ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma
8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies,
comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49,
comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater,
commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e
5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma
2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e
2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi
4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3;
9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4,
lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2
e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70,
comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4;
87, commi 1 e 2; b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1,
2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-quater, commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».
-
Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modificato dal presente
decreto, e' il seguente: «Art. 1 (Attivita). - La prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e' regolata dalle norme del
presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da
quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, nonche' dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.».
Art. 2
1. Al titolo del
decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le
seguenti: «2001/45/CE».
Nota
all'art. 2:
- Il testo del titolo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24,
99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro».
Art. 3
1. Il presente
decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in
quota.
Art. 4
1. All'articolo
34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta
la seguente: «c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a
2 m rispetto ad un piano stabile».
Nota
all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente: «Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso;
c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a
2 m rispetto ad un piano stabile.».
Art. 5
1. Dopo l'articolo
36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis
(Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
quota)
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,
sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a)
priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro
sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio
da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa
non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro
dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro
in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello
di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro
dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto,
soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e
l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non
e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso
datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature
di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di
protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute
da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in
cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel
caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva
contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il
lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere
ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter
(Obblighi del datore di
lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli)
1. Il datore di
lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire
la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le
scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono
essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di
oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali
da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte
da piu' elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo
da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli
mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore
di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da
consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio
e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una
scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater
(Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggi)
1.
Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e
di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella
relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche
configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore
di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede
all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il
datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del
ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di
applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e'
messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo
scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito
tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno
una capacita' portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d)
dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei
ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le
dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio
sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso,
nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad
evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore
di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati
sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La
formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla
legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento
delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro
rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni
e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
9. I lavoratori
che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per
almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di
ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma
8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 36-quinquies
(Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi)
1. Il datore di lavoro
impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in
conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due
funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno
(fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune
di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in
cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati
di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in
cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di
sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute
che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori
utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o
al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e
sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessita'. Il programma dei lavori
definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli
ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le
squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro
deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica
da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di
compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche
operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento
specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le
procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
5. I
lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno
svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di
cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
Art. 6
1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le
norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano sino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto.
Note all'art. 6:
- Il
testo dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, e' il seguente: «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si
veda la nota al titolo.
Art. 7
1. Le disposizioni
del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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