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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n.168
Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/7/2003)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione delle sezioni

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge 12 dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.):
«Art.  16.  Delega  al  Governo  per  l'istituzione  di sezioni   dei   tribunali   specializzate   in  materia  di proprieta' industriale e intellettuale.
1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sentite  le competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi  diretti ad assicurare una piu' rapida ed  efficace  definizione  dei  procedimenti  giudiziari in materia   di   marchi   nazionali  e  comunitari,  brevetti d'invenzione  e  per  nuove  varieta'  vegetali, modelli di utilita',  disegni  e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie  di  concorrenza  sleale  interferenti  con  la tutela   della   proprieta'  industriale  e  intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire  presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,   Roma,   Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate  a composizione collegiale per la trattazione delle  controversie  riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere  altresi'  che nelle materie indicate le competenze  riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente  delle  rispettive  sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire  alle  sezioni  specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati   dal  Governo  su  proposta  del  Ministro della giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il   Governo   avra'   cura   di  evitare  che  le  sezioni specializzate  di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da  un  carico  iniziale  di  procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, il Governo  puo'  adottare  un  decreto  legislativo  volto  a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla   lettera   a)   del  comma  1  in  conseguenza  della rideterminazione  delle  circoscrizioni  territoriali degli uffici  giudiziari  con  l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».

Art. 2

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale  sono  composte di un numero di giudici non inferiore a
sei,  scelti  tra  i  magistrati  dotati di specifiche competenze. Le sezioni  decidono  in  composizione collegiale ai sensi dell'articolo
50-bis,  primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse  previsioni  di  leggi  speciali.  Il  collegio giudicante e'
composto   da   tre   magistrati.   Lo  svolgimento  delle  attivita' istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2.  Ai  giudici  delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche  la  trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo  nella  trattazione  e  decisione  dei  giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.

      
Note all'art. 2:
- Si  riporta  il  testo dell'art. 50-bis del codice di procedura civile:
«Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1)   nelle   cause   nelle   quali   e'  obbligatorio l'intervento   del   pubblico   ministero,  salvo che sia altrimenti disposto;
2)   nelle   cause   di   opposizione,  impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle  altre  leggi  speciali  disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4)   nelle   cause  di  omologazione  del  concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5)  nelle  cause  di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea  e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle  cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli  organi  amministrativi  e  di  controllo,  i direttori generali  e  i  liquidatori  delle  societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6)  nelle  cause  di  impugnazione  dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7)  nelle  cause  di  cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il   tribunale   giudica   altresi'   in   composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati  dagli  articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.».

Art. 3

Competenza per materia delle sezioni

1.   Le   sezioni  specializzate  sono  competenti  in  materia  di controversie  aventi  ad  oggetto: marchi nazionali, internazionali e
comunitari,  brevetti  d'invenzione  e  per  nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di
fattispecie  di  concorrenza  sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.

Art. 4

Competenza territoriale delle sezioni

1.  Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri  di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto
delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari di seguito elencati, sono
assegnate  alle  sezioni  specializzate  di  primo  e  secondo  grado istituite secondo il seguente criterio:
    a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;
    b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna  e  Ancona:  sono  competenti  le  sezioni  specializzate  di
Bologna; 
    c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania,  Messina,  Reggio  Calabria  e Catanzaro: sono competenti le
sezioni specializzate di Catania; 
d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze  e  Perugia:  sono  competenti  le  sezioni  specializzate di
Firenze;
    e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
    f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
    g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli,   Salerno   e   Campobasso:   sono   competenti   le  sezioni
specializzate di Napoli;
    h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo  e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di
Palermo;
    i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma,   L'Aquila,  Cagliari  e  Sassari  (sezione  distaccata):  sono
competenti le sezioni specializzate di Roma;
    l) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
    m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
    n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia,  Trento  e  Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le
sezioni specializzate di Venezia.

Art. 5

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1.  Nelle  materie  di  cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla  legge  al Presidente del tribunale e al Presidente della corte
d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6

Norma transitoria

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti  a  ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla
trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.
  2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3  e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

Art. 7

Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

     

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