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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente
delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate
in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti
Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Istituzione delle sezioni
1. Sono istituite presso i
tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni
organiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la
delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che
essa non puo' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto,
della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art.
16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.):
«Art. 16. Delega al Governo per
l'istituzione di sezioni dei
tribunali specializzate in materia di
proprieta' industriale e intellettuale.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad
assicurare una piu' rapida ed efficace definizione
dei procedimenti giudiziari in materia
di marchi nazionali e
comunitari, brevetti d'invenzione e per
nuove varieta' vegetali, modelli di utilita',
disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie
di concorrenza sleale interferenti con la
tutela della proprieta' industriale
e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a
composizione collegiale per la trattazione delle controversie
riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le
competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale
e al presidente della corte d'appello spettino al presidente
delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla
lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati dal Governo
su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo avra' cura di
evitare che le sezioni specializzate di cui al
comma 1, lettera a), siano gravate da un carico
iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' adottare un decreto
legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni
specializzate di cui alla lettera a)
del comma 1 in conseguenza della
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli
uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei
principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».
Art. 2
Composizione delle
sezioni e degli organi giudicanti
1. Le sezioni specializzate
in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sono
composte di un numero di giudici non inferiore a
sei, scelti tra i magistrati dotati di
specifiche competenze. Le sezioni decidono in
composizione collegiale ai sensi dell'articolo
50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le
diverse previsioni di leggi speciali.
Il collegio giudicante e'
composto da tre
magistrati. Lo svolgimento delle attivita'
istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere
assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte
d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche'
cio' non comporti ritardo nella trattazione e
decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del codice di
procedura civile:
«Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione
collegiale. Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle
quali e' obbligatorio l'intervento
del pubblico ministero, salvo che sia
altrimenti disposto;
2) nelle cause di
opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a
dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la
liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione
del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche'
nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli
organi amministrativi e di controllo, i
direttori generali e i liquidatori delle
societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle
associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei
testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988,
n. 117.
Il tribunale giudica altresi'
in composizione collegiale nei procedimenti in camera di
consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo
che sia altrimenti disposto.».
Art. 3
Competenza per materia
delle sezioni
1.
Le sezioni specializzate sono
competenti in materia di controversie aventi
ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e
comunitari, brevetti d'invenzione e per
nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto
d'autore, nonche' di
fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la
tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 4
Competenza territoriale
delle sezioni
1. Le controversie di
cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione
della competenza territoriale e nel rispetto
delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito
elencati, sono
assegnate alle sezioni specializzate di
primo e secondo grado istituite secondo il seguente
criterio:
a) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono
competenti le sezioni specializzate di Bari;
b) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Bologna e Ancona: sono
competenti le sezioni specializzate di
Bologna;
c) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e
Catanzaro: sono competenti le
sezioni specializzate di Catania;
d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Firenze e Perugia: sono competenti le
sezioni specializzate di
Firenze;
e) per i territori ricompresi nel distretto di corte
d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
f) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di
Milano;
g) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Napoli, Salerno e
Campobasso: sono competenti le
sezioni
specializzate di Napoli;
h) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni
specializzate di
Palermo;
i) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e
Sassari (sezione distaccata): sono
competenti le sezioni specializzate di Roma;
l) per i territori ricompresi nel distretto di corte
d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
m) per i territori ricompresi nel distretto di corte
d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
n) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione
distaccata): sono competenti le
sezioni specializzate di Venezia.
Art. 5
Competenze del Presidente
della sezione specializzata
1. Nelle
materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate
dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della
corte
d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 6
Norma transitoria
1. I giudizi aventi ad
oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a
far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla
trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed
intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo
3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al
giudice competente in base alla normativa previgente.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto legislativo entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27
giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli |