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Testo in vigore dal: 13-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in
particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle
attivita' produttive, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera
e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita' adeguate» sono
sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate» sono
sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i requisiti professionali di
cui all'articolo 8-bis».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine, di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
-
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
L'art. 21,
cosi' recita: «Art. 21 (Delega al Governo per l'esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre
2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).
- 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della
presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre
2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, e nel rispetto dei principi
e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
2. L'art. 4, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 626 del 1994, e' sostituito dal seguente: "1.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda
ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3.
All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo
la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita
dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera d).».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratori durante il
lavoro». Il testo dell'art. 2, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni).
- 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, che prestino la
loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi, e gli utenti
dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore
di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero
dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione
dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva;
d)
medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle
assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio
di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art.
8-bis;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza; g) prevenzione: il
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le
fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita'
dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i)
unita' produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 8 (Servizio
di prevenzione e protezione).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il
datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del
servizio in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui
all'art. 8-bis previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo'
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o
protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle
centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d)
nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento
dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi
esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della
quale e' chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve
possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo'
individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla propria
responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unita' sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero
esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i
compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel
quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 2
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Capacita' e
requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni).
- 1. Le capacita' ed i
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di
cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati
gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione
di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome,
dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di
medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della
funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai
requisiti di cui al comma 2, e' necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle
attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in
azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in
possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e
protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o
di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui
al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di
formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di
formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo
del servizio, da stabilire, con le relative modalita' di versamento, con
decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni
pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione
nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate
derivanti dall'espletamento di dette attivita' a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai
corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti
delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del
personale medesimo.».
Art. 3
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1.
Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita'
medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da
almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi
di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino
all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo
capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati
da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle
regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di
formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con
riferimento al requisiti e capacita' dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di
giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 2001, nella causa n.
49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa
di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno
2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro della
sanita' 16 gennaio 1997 reca: «Definizioni dei casi di riduzione della
frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente.».
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione, cosi'
recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.».
Accordo per i corsi di formazione per i R.S.P.P. e gli Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione
Accordo tra il Governo e
le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4
e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione
e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
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