Art. 3
(Attivita' del C.N.R.)
1. Il C.N.R.:
a) svolge, promuove e coordina attivita' di ricerca con obiettivi di
eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate
all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo,
individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e
della collaborazione con le universita' e con altri soggetti sia
pubblici sia privati;
b) nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui
all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa
a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attivita'
scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema
nazionale;
c) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca,
curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali
all'interno del Paese;
d) svolge attivita' di certificazione, prova ed accreditamento per
le pubbliche amministrazioni;
e) svolge attivita' di sostegno ad idee progettuali per iniziative
di ricerca in fase nascente;
f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica
con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per
il finanziamento di progetti congiunti;
g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature
scientifiche e tecnologiche;
h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di
promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo
delle specifiche realta' produttive del territorio;
i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o
coordinata dalla propria rete scientifica;
l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della
ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la
competitivita' e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di
ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di
autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la
collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo
scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca,
del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita'
del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei
ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e
assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando sulla base di
apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di
ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
o) svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica
sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre
pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti
privati;
p) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita'
istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto
privato.
2. Le attivita' del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca
scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate
in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di
amministrazione previo parere favorevole del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione allo
sviluppo degli scenari e delle opportunita' della scienza e della
tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione
del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di
integrazione e modifica secondo le modalita' sopra indicate, le
macro
a) biotecnologie;
b) scienze e tecnologie mediche;
c) scienza e tecnologia dei materiali;
d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;
e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
g) scienze giuridiche e socio-economiche;
h) scienze umanistiche e dei beni culturali.
Art. 4
(Organi)
1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico generale;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
(Principi di
organizzazione)
1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di
organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di
separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti
e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di
valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica
costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le
attivita' gestionali agli istituti e conservando a livello centrale
esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di
livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.
Art. 6
(Presidente)
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e'
responsabile delle relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il
consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno;
b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento
stabilendone l'ordine del giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle
attivita' dell'ente;
d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai
responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti
ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di
amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g)
ed h);
e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del
consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima
riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema
della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza
nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel
settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola
volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal
vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi
componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di
specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'ente.
Note all'art. 6:
- Il comma 2 dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, prevede: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite
le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di
designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma
possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo
svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque
computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di
cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti
limiti, possono terminare il mandato in corso».
Art. 7
(Consiglio di
amministrazione)
1. Il consiglio di
amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale
dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti,
sentito il consiglio scientifico;
b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di
personale;
c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le
relative relazioni;
d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
e) delibera i regolamenti dell'ente;
f) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di
dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i
responsabili dei servizi generali;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai
responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di
dipartimento e d'istituto;
i) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche
delle relazioni del comitato di valutazione;
l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera d);
m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le
modalita' definite dal regolamento di organizzazione e
funzionamento;
n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra
i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate,
assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti
finanziati dall'Unione europea, da universita' e da imprese, nonche'
riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di
ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse
rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di
organizzazione e funzionamento;
p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal
presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da
sette componenti, scelti tra personalita' di alta qualificazione
tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata
esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di
cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno
dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati
una sola volta.
Art. 8
(Consiglio scientifico
generale)
1. Il consiglio scientifico
generale ha compiti consultivi relativi all'attivita' complessiva di
ricerca dell'ente. Il consiglio
scientifico generale:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere
tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi
aggiornamenti;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti
sullo stato della ricerca a livello nazionale e
internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee
evolutive della ricerca.
2. Il consiglio scientifico generale e' composto, oltre che dal
presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti,
scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con
particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nelle macro
aree di ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti
dai ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalita' definite dal
regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal
consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai
direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane, uno dal Consiglio universitario
nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti
del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di
amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
Art. 9
(Collegio dei revisori
dei conti)
1. Il collegio dei revisori
dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa
e contabile dell'ente e svolge i
compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per
quantoapplicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori
contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri
supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono
designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro
effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti
dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Note all'art. 9:
- L'art. 2403 del codice civile recita:«Art. 2403. (Doveri del
collegio sindacale).
- Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita'
sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite
dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre
la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di
proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o
custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
- Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:«Attuazione
della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili».
Art. 10
(Comitato di valutazione)
1. Il comitato di
valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di
ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel
piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei
parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da otto membri esterni
all'ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio
di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di
commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena
autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di
amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati
dell'attivita' di ricerca dell'ente.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri,
anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti
in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il
comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) (omissis);
b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione
svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di
ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione».
Art. 11
(Direttore generale)
1. Il direttore generale ha
la responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle
delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei
provvedimenti del presidente;
dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi
generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la
relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici
dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio
di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente
che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) propone, d'intesa con il presidente, al consiglio di
amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali;
e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del
consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con
contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza
del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta
qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza
gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti
organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e'
attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di
amministrazione
Art. 12
(Dipartimenti)
1. I dipartimenti sono le
unita' organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle
macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo
3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e
controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati
secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare
le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono
lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di
competenza, anche a livello europeo e internazionale, e
l'integrazione con il territorio, con le universita' e le imprese.
2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i
relativi aggiornamenti di attivita' complessiva del dipartimento e
degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli
degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua
attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di
programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse,
tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
c) coordinano le attivita' degli istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di
amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di
amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti a tempo
definito presso le universita' o le imprese, sulla base di
specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo
e di formazione dei ricercatori e tecnologi;
g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali,
relative alle proprie macro aree;
h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione,
attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e
supportano i ricercatori e tecnologi nelle attivita' di tutela
brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale
sull'attivita' scientifica svolta.
3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura
amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
4. L'incarico di direzione di dipartimento e' attribuito dal
presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a
professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente
o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o
dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed
esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di
apposite procedure selettive definite dal regolamento di
organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui
incarico e' a tempo pieno, dura in carica 5 anni e puo' essere
confermato una sola volta.
5. Presso ciascun dipartimento e' costituito un consiglio
scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del
dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica
dell'attivita' di ricerca svolta in attuazione dei programmi,
composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra
scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e
comprovata esperienza e professionalita' nei settori di ricerca di
riferimento, secondo modalita' definite dal regolamento di
organizzazione e funzionamento.
Art. 13
(Consiglio dei direttori
di dipartimento)
1. Il consiglio dei
direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal
direttore generale e dai direttori dei
dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo
unitario delle attivita' dell'ente, supportando il consiglio di
amministrazione e il comitato di valutazione. Il consiglio dei
direttori di dipartimento:
a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione
sulla proposta complessiva del piano triennale dell'ente e dei
relativi aggiornamenti;
b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attivita'
dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei
relativi aggiornamenti;
c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.
Art. 14
(Istituti)
1. Gli istituti sono le
unita' organizzative presso le quali si svolgono le attivita' di
ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita' di
costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la
loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione
organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro
affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il
sistema produttivo, con le universita' e le altre istituzioni di
ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica,
nonche' autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal
regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i
relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza,
indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente,
necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come
previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle
risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo
le relative relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attivita'
svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.
4. Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti di ricerca
coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza.
5. Il direttore dell'istituto e' responsabile dell'attivita'
dell'istituto stesso. E' nominato dal consiglio di amministrazione
dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza
scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite
dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli
istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque
anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 15
(Disposizioni specifiche)
1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del
consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale,
di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di
direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto,
sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del
consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale
non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che
partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato il C.N.R.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo'
essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se
dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa
senza assegni.
3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori
di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono
collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o
tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti
del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti
del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei
componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del
presidente, sono determinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di
istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con
riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie
perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle
politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal
Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e
di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non
inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la
decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei
revisori ed e' nominato un commissario straordinario per la durata
massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad
assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del
nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il
commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le
funzioni per specifici settori di attivita'.
7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato.
Note all'art. 15.
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa
e didattica): «Art 12. Con decreto del Ministro della
pubblicaistruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli
delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed
associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e
laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o
istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in
aspettativa per la direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I
professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio
nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono
essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che
considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o
laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.Durante
il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono
eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione
ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e'
utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il
conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di
previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai
professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita'
di cui al quinto comma del successivo art.13, la possibilita' di
svolgere, presso l'Universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e
attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro
confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno
titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14,
legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio
nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e
senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e'
rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale
delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le
disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con
riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le
universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici
che non abbiano la natura di enti pubblici economici». «Art 13.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di
cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o
privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in
aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio
nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di
Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate
delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con
l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a
presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di
enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di
enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica,
anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o
scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case
editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore
dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti
rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque
previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. Hanno diritto a
richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di
ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di
corso di laurea, di componente del Consiglio universitario
nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro
della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il
corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne
comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa
per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo
dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto
dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano
in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
146. In mancanza di tali disposizionil'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza
assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti,
nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del
precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita'
di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata
a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12
dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti
ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al
n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono
a carico dell'ente, istituto o societa'. I professori collocati in
aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con
le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della
legge 18 marzo 1958, n. 311;
essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle
commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche
previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di
svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal
consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole
di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito
dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del
corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E'
garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di
ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra
il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di
istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi
per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della
possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte
salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Il
presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori
ruolo per limiti di eta'.».
- Il comma 6 dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stabilisce: «6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le
medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o daconcrete esperienze di lavoro, o
provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una
indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del
contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio».
Art. 16
(Piani di attivita')
1. Il C.N.R. opera sulla
base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il
piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i
risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in
coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno
del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi
aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono
approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza
osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale
e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva
competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi
entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli
organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie
contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente
articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:«2. Sulla base degli indirizzi di
cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del
DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello
Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e'
predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art.
2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR),
di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei
contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli
obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi
alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro
stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le
universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi
possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti,
agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato».
- L'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:
«Art. 9
- 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti
sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro».
Art. 17
(Entrate del C.N.R.)
1. Le entrate del C.N.R.
sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla
base delle attivita' previste dal piano triennale e
dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei
fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche
amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari
progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi
internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la
fornitura di servizi;
f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione
di know-how;
g) da ogni altra eventuale entrata.
Nota all'art. 17:
- I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204 prevedono:«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli
stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di
cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16,
comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati
dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato
di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono,
a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale
per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi
e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN),
dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del
Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti
e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di
indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more
del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare
l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare
acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi
dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come
competenza nel precedente anno».
Art. 18
(Strumenti)
1. Il C.N.R. per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra
attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo
economico dei risultati della ricerca propria e di quella
commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con il
regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa
autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione
si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in
societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro
o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale
sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e
delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali
si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale
proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa
vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche
scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione
con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e
privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo
regolamento amministrativo.
2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle
attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita
sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.
Art. 19
(Regolamenti)
1. Il C.N.R. si dota del
regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di
amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del
personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti
specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui
all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul
personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la
funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i
quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione,
sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle
macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo
3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo
affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le
sinergie inter e intradipartimentali;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di
dipartimento;
c) definisce le modalita' per la costituzione degli istituti, la
loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio
e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di
focalizzazione delle missioni e accorpamento per area
tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle
risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi
relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del
numero, per garantire una adeguata massa critica;
d) definisce le modalita' di funzionamento degli istituti,
assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella
progettazione e realizzazione dell'attivita' di ricerca;
e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture
amministrative dei dipartimenti;
f) prevede i criteri e le modalita' per l'individuazione dei
componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori
di istituto;
h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri
soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei
dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza
nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i
diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni
istituzionali;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture,
anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) individua le modalita' per l'acquisizione da parte degli istituti
di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica,
finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato;
f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20
per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione
scientifica e tecnologica di particolare complessita', in deroga
alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del
personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo
determinato e a tempo indeterminato.
Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e' il
seguente: «Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di
ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della
Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle
loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1
sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il
decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il
decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della
liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in
coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della
programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati
anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e
partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione
di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al
funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per
quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di
gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi
del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei
limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di
attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e
sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita'
e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano
nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito
e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione,
decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati
dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto
compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di
autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8
dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e
contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le
procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».
Art. 20
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro
dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e
15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni
possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche
cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3
per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con
contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del
personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di
altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le
assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R.,
sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento
dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata
diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di
ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a
cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con
documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata
attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in
atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle
predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e'
rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di
comparto per le
medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in
considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del
presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi
livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo,
valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate
all'estero ovvero presso universita' o imprese nel rispetto dei
seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o
tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo
ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per
aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare
competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta,
mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite
in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da
dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente
del comparto ricerca
ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata
esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il
livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di
ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver
svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati
ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di
assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione
finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze
indicate nel piano triennale.
Note all'art. 20:
- Per il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno
1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione): «Art. 14.
- 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai
provvedimenti:
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni;
legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992,
n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n.
451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di
conversione 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di
conversione 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di
conversione 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di
conversione 20 dicembre 1996, n. 641;
puo' essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole
e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi
finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di
laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la
stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo
parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e delle universita' e in attesa del riordino
generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei
medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche'
presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con
l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su
richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo
assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei
lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto
assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a
titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto
dall'ente o
dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse
di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e con
riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi
destinati possono essere altresi' concesse agli enti pubblici di
ricerca e alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei
contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura
determinata dai medesimi decreti,
degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale
distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di
dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato
anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni,
rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione
per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree
territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di
cofinanziamento comunitario, la differenziazione del
contributo e dell'integrazione in relazione al livello di
qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore
disciplina del distacco temporaneo, nonche' apposite modalita' di
monitoraggio e di verifica.». «Art. 15.
- 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) modifica il comma 1 dell'art. 16, decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299;
b) aggiunge 2 periodi al comma 6 dell'art. 16, decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299.
2. La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai sensi
dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro
per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti
dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60
miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere
dall'anno 1998».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca: «Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori».
- Il comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede:«6.
Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA
e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni
per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di
curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con
esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a
quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto
anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare
ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso
il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei
titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi
di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per
ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando
il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono
fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a
frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in
servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in
aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui
all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione
degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del
presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche
prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni
dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti
non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei
soggetti di cui al primo periodo del presente comma».
Art. 21
(Mobilita' con le
universita' e con gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico)
1. Il personale di ricerca
in servizio presso il C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di
insegnamento a contratto presso le universita', in materie
pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi
ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti
istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il
C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le
modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per
la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla
programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche. 2. I
ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere,
per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti
del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del C.N.R. e' autorizzato ad assumere
incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca,
nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per
periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita'
determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale,
per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle
deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di
programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e
3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le
amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori
universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra
nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento
di attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i
ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o
parziale, dai carichi didattici.
5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico puo'
svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attivita' di
ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in
servizio presso il C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di
direzione ed a svolgere attivita' di ricerca presso gli I.R.C.C.S.
per periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei
e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Nota all'art. 21:
- L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, cosi' recita: «1. Al fine di garantire e
favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il
rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore
universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la
conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito
il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente
ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di
ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non
piu' di
due anni accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni
di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle
esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le
autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che
eventualmente le richiedano. I risultati dell'attivita' di ricerca
sono comunicati al rettore e al consiglio di facolta' con le
modalita' di cui al successivo art. 18. I periodi di esclusiva
attivita' scientifica, anche se
trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del
trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di
missione. Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio
o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10
della legge 18 marzo 1958, n. 311. Restano altresi' ferme le vigenti
disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del
Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri
incarichi all'estero dei professori di ruolo. Il periodo trascorso
all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche
per il conseguimento del triennio di straordinario. I professori che
assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attivita'
scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea,
ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca
possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se
piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o
ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori di cui
al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga
alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli
affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed
economico del periodo di attivita' all'estero. In ogni caso il
docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della
cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o
internazionale».
Art. 22
(Bilanci, relazioni e
controlli)
1. I bilanci preventivi e
consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni
del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di
verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la
relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il C.N.R. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3,
comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei
conti.
Nota all'art. 22:
- Il comma 7 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti), prevede: «7. Restano ferme, relativamente agli enti
locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche',
relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni
della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei
controlli interni».
Art. 23
(Aggregazione di enti di
ricerca del C.N.R.e norme
transitorie e finali)
1. I seguenti enti di
ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalita' di cui ai commi
2 e 3:
a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC);
b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i
presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di
cui al comma 1 decadono, ed e' nominato con la procedura di cui
all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il
compito di assicurare la funzionalita' del C.N.R. e degli enti
predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del
presidente e del
consiglio di amministrazione nominati con le modalita' di cui agli
articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il
previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino
all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R.,
nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Il commissario
nomina tre sub-commissari cui puo' delegare le funzioni per
specifici settori di attivita' e provvede altresi', entro quattro
mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da
sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le
modalita' per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma
1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della
denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R.
In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme
innovative di collaborazione con le universita' e le imprese, la
specificita' dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia
gestionale delle strutture interne.
3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90
giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla
trasformazione dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli», in
struttura scientifica dell'Universita' di Firenze, salvaguardandone
la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine,
ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto «Vitelli»
sara' accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale
struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalita'
previste
dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma
2:
a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono
abrogati i rispettivi regolamenti;
b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature
degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del
C.N.R.;
c) il personale dei predetti enti e' trasferito al C.N.R. mantenendo
il proprio stato giuridico ed economico, compresa la
posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine
rapporto;
d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli
enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a
tempo determinato ed indeterminato.
5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica
dello spazio interplanetario sono destinati a confluire
nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalita'
disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso
I.N.A.F.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il
mandato del presidente decaduto e quello del commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati
per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al
commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le
modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi
dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
8. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i),
n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20,
21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste
dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
9. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad
eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonche'
l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168: «4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati
nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita
legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i
controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e
di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10;
il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta
motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I
regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concerne: «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 6.
- I commi 1 e 2 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003) prevedono: «1. Le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del
predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al
riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque
superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla
data del 29 settembre 2002».
- Si riporta il testo dei commi 3, lettera a), e 6 dell'art. 13, del
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19:«3. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in
particolare:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ad
eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive
modificazioni ed integrazioni».
«6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti
all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla
legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
a) premette la lettera a) all'art. 2, comma 2, legge 11 febbraio
1992, n. 153;
b) all'art. 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca"».
Art. 24
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
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14
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15
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