|
Testo in vigore dal:
28-5-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo
per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternita' e della paternita';
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53
del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, che prevede la possibilita' di emanare entro due anni dalla data di
entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del medesimo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
per le pari opportunita', di concerto con i Ministri della salute e per
la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Capo I
1.
All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e a sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito
denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti:
«utilizzare personale con contratto»;
b) al comma 2 dopo le parole: «determinato
e» e' inserita la seguente: «l'utilizzazione».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al
titolo:
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
2001, n. 96, supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- Il testo
dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76. - L'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della
Costituzione e' il seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica
e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione.».
- Il testo dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e
della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle citta), e' il seguente: «Art. 15 (Testo
unico). - 1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del
testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di
detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle
disposizioni, non inserite nel testo unico , che restano comunque in
vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al
testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal
Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e'
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1
e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo
unico». - Per il decreto legislativo n. 151 del 2001, vedere nota al
titolo.
- Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente: «Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo). - 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente
testo unico , il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a
tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai
sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2, lettera c), della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle
leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e
l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo' avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del
congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando
la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa
utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del
comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende
in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile
procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque
entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo
determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».
Art. 2
Modifiche al Capo
III 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo
le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto
previsto all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo
unico dopo le parole: «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o
fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e
all'articolo 12, comma 2,».
3. All'articolo 22 del testo unico il comma
2 e' sostituito con il seguente: «2. L'indennita' di maternita',
comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia, e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».
Note all'art. 2:
- Il
testo dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del
2001, come modificato dal presente decreto qui pubblicato, e' il
seguente: «1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due
mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto
all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
d)
durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.».
- Il testo
dell'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001,
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2. Il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di
accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui
alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o fino ai periodi di astensione
di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui duraa sara' determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando
la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo
quanto previsto dagli articoli 7 e 12.».
- Il testo dell'art. 22 del
citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 22 (Trattamento economico e
normativo) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1
e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art.
6, commi 4 e 5).
- 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita'
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
del congedo di maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6,
e 12, comma 2. 2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbilgatoria contro le
malattie.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi
alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I
medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti
di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita'
di mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento
del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter
beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono
considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attivita'
lavorativa. quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti
alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai
periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di
mobilita' ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la
lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta
di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.
- Il testo dell'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale
nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni
in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),
e' il seguente: «Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma,
le indennita' di malattia e di maternita di cui all'art. 74, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi
diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha
ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di
lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e,
in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese
precedente, salvo conguaglio. Il datore di lavoro deve comunicare nella
denuncia contributiva, con le modalita che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle
prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche' alla
prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n.
584, e all'indennita' per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di
cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi
di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa,
ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con
quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto predetto
secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in
quanto compatibili. Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di
lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto
di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, e'
tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvedera' direttamente
al relativo recupero. Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. e' tenuto a
rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro
novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il
predetto termine, l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma
risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal
centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta
o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il
datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia
stessa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di
malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e
gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i
lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del
trattamento di Cassa integrazione guadagni. Si applicano comunque le
modalita disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei
casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria. Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'art. 3,
punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del
fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge
attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi
interessati. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra
notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in
relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con proprio decreto
stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui
al presente articolo. Chiunque compia atti preordinati a procurare a se'
o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternita' non
spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti,
e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il
fatto costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui
riferisce l'infrazione. Il datore di lavoro che non provveda, entro i
termini di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita' giornaliera
di malattia e di maternita' dovuta e' punito con una sanzione
amministrativa di lire 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce
l'infrazione. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per
maternita', malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei
contributi sociali di malattia, stabiliti - per i marittimi, in misura
pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria -
e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per
gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le
malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme gia in vigore,
alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri
relativi al servizio prestato per suo conto.».
Art. 3
Modifiche al Capo
VI
1. La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal seguente:
«Riposi, permessi e congedi». 2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «all'articolo
33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e
all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
b)
all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e
all'articolo 33, commi 2 e 3,».
Nota all'art. 3:
- Il
testo dell'art. 42, comma 5, del citato decreto legislativo n. 151 del
2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «5. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap
in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art.
33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.
4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto
da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa
spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalita previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti
dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e'
prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita'
di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'art.
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo'
superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33,
comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e
6 del medesimo articolo.».
Art. 4
Modifiche al Capo
IX
1.Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e'
inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo
unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le
seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito
della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera
b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il
seguente: «4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Note all'art. 4:
- Il
titolo del Capo IX del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Divieto di
licenziamento, dimissioni e diritto al rientro». - Il testo dell'art.
54, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «4. Durante il
periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non
puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto
stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi'
essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).».
- Il testo
dell'art. 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 56 (Diritto
al rientro e alla conservazione del posto).
- 1. Al termine dei periodi
di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno
diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del
bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del
congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di
riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo
che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni
da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un
anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4-bis. L'inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la
sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
Art. 5
Modifiche al Capo
X
Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati». 2. All'articolo 64 del
testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica
dell'articolo 64 e' sostituita dalla seguente: «Lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse
rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali
modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
Note
all'art. 5:
- Il testo dell'art. 57, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente: «1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai congedi
di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti
dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il
trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo
unico per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i
relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.».
- Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 64 (Lavoratri
iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335).
- 1. In materia di tutela della maternita', alle
lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le
disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12
dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della
maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle
forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente. A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata
tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico
gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il
predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 4 aprile 2002.».
- Il testo dell'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente: «26. A decorrere dal 1°
gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione
separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i
soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono
esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attivita'.».
- Il testo del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 4 aprile 2002 (Attuazione
dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela
relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare per gli
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 2002.
Art. 6
Modifiche al Capo
XI
1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo
trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il
relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui
all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Nota all'art. 6:
- Il
testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 69 (Congedo
parentale).
- 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di
bambini nati a decorrere dal 1° gennaio e' esteso il diritto al congedo
parentale di cui all'art. 32, compresi il relativo trattamento economico
e il trattamento previdenziale di cui all'art. 35, limitatamente ad un
periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. - Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Art. 7
Modifiche al Capo
XII
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una
cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo
71 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente
ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI»,
sono sostituite dalle seguenti:
«Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
c)
al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I
competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore
dei liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo
unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente
ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le
parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che
gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
Note all'art. 7:
- Il
testo dell'art. 70, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del
2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «1.
Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza cui alla tabella D allegata al presente testo
unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi
antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.».
-
Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001,
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente; «Art. 71
(Termini e modalita' della domanda).
-1. L'indennita' di cui all'art. 70
e' corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita'
dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in
favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda
presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro il termine perentorio di cenottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato
medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta
del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubbhica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di cui al Capo
III, al Capo X e al Capo XI.
3. L'indennita' di maternita' spetta in
misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in
favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti
amministrativi necessari.».
- Il testo dell'art. 72, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente: «2. La domanda, in carta libera deve essere
presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie
di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere
corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del
diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data
di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
- Il testo dell'art.
73, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2. La domanda
deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha
fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta
interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della
legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla
data dell'interruzione della gravidanza.».
Art. 8
Modifiche al Capo
XV
1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la
ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi,
approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con gli altri
Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul
relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al
comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione
che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e
prestazioni erogate.».
Nota all'art. 8:
- Il
testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 83 (Oneri
derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste).
-
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII,
si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e'
annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi
dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri
di maternita' di cui all'art. 78, per gli enti comunque denominati che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai
fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti
medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con
gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza
sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al
comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione
che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e
prestazioni erogate.».
Art. 9
Modifiche al Capo
XVI
1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente:
«k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
aprile 2002;»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«r-bis) il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre
2000, n. 452, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo
unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) del
comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle
seguenti: «e l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il
seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi
disciplinati dal presente testo unico.».
Note all'art. 9:
- Il
testo dell'art. 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del
2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2.
Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubbhica 25 novembre
1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4
dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubbhica 11 luglio 1980,
n. 382;
d) il comma 2, dell'art. 20-quinquies e il comma 2 dell'art.
25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale;
g) l'art. 14 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua
abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1, dell'art.
10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto 6 marzo
1995 del Ministro della sanita';
i) il comma 4 dell'art. 8 e il comma 3
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465;
j) il comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; k) il decreto Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;
l) il comma 1
dell'art. 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanita';
m)
gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile
1999, n. 224 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica;
o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
r) il decreto 24
aprile 2000 del Ministro della sanita'.
r-bis) Il decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive
modificazioni.».
- Il testo del decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in
materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione
dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81.
- Il testo dell'art. 86 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente: «Art. 86 (Disposizioni abrogate).
- 1.
Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della
legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate,
in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma
dell'art. 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'art. 5;
gli articoli 6,
6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n)
del comma 3 dell'art. 31 e l'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n.
184, nonche' le parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente del
secondo comma dell'art. 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma
4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29
dicembre 1987, n. 546;
f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232,
cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g)
la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166;
i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n.
566;
m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n)
l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'art. 8 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'art. 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3
dell'art. 4 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 31
gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art.
4 e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto previsto dalla
lettera dd) dell'art. 85 del presente testo unico, e l'art. 14 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. 3.
Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli
articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026.
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e
18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai
congedi disciplinati dal presente testo unico.».
Art. 10
Modifiche
all'allegato D
1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal
seguente: «Allegato D Elenco degli enti che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.
1. Cassa
nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4.
Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale
di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei
periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli
infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola»,
limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e
degli agrotecnici.».
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella,
Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
|