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Testo in vigore dal:
29-4-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma,
della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1,
commi 1 e 3, e 22;
Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in
materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note al titolo:
- Il testo della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e' pubblicato
nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307.
- Il testo della direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000 che modifica la
direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i
settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva e' pubblicato
nella G.U.C.E. 1 agosto 2000 n. L 195.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76.
- L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione e' il seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.".
- Il testo dell'art. 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2001), e' il seguente: "Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore, la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.".
- Il testo dell'art. 22 della citata legge, 1 marzo 2002, n. 39, e' il
seguente: "Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di
modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE
relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro del personale di volo nell'aviazione civile).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione
organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE,
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ricezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune
sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla
data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della
direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di
garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive,
sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potra' apportare modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia
di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in
materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con
particolare riferimento I commercio, turismo, pubblici esercizi ed
agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.".
- Per i riferimenti della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, vedi
nota al titolo.
Note all'art. 2:
- Il testo della direttiva 1999/63/CE del 21 giugno 1999 relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)
e' pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307.
- Il testo della direttiva 2000/79/CE del 27 novembre 2000 relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da
Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation
(ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline
Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) e'
pubblicato nella G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n. L 302.
- Il testo della direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo 2002 concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto e' pubblicato nella G.U.C.E. 23 marzo
2002, n. L 80.
- Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 19. - 1. In tutti i
casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto
di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie
e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli
atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi,
spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di
finanza pubblica".
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955
(Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di
lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o
commerciali di qualunque natura), e' il seguente: "Art. 5. - Non si
considerano come lavoro effettivo:
1o i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno
dell'azienda;
2o il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro. Nelle miniere o
cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;
3o le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e
complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine
di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia
richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Tuttavia
saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche
se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei
lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di
riprendere il lavoro. I riposi normali, perche' possano essere detratti
dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore
fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12. E' ammesso il ricupero
dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla
volonta' dell'operaio e del datore di lavoro e che derivano da causa di
forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate fra i
datori di lavoro e i loro dipendenti, purche' i conseguenti prolungamenti
d'orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme
per tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro.".
- Il testo dell'art. 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956
(Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di
lavoro ai lavoratori delle aziende agricole), e' il seguente: "Art.
4. - Non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella
durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1
del regio decreto-legge:
1o i riposi intermedi;
2o il tempo per l'andata ai campo o al posto di lavoro e quello per i
ritorno in conformita' delle consuetudini locali;
3o il tempo necessario per le martellature della falce salvo patto
contrario.".
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo
domenicale e settimanale), e' il seguente: "Art. 7 (Vendita al
minuto ed attivita' affini).
- Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attivita'
rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il Prefetto,
intesi il Podesta' e le organizzazioni sindacali interessate:
a) puo' ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale
per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico,
che il riposo del personale, anziche' per turno, sia dato in uno stesso
giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;
b) puo' temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino
un movimento di traffico di eccezionale intensita', che al riposo
domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia
sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;
c) puo' autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga
sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla
abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si
inizi nel pomeriggio della domenica.
I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le
zone ed i rami di attivita' cui sono applicabili.
Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel
pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore
antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto
collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal Prefetto sentite le
organizzazioni interessate. In mancanza di detto contratto e' dovuto al
personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio
della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore
consecutive, nella settimana successiva.".
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 11 (Orario di apertura e di chiusura). - 1. Gli orari di
apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio
sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai
comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese
del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto
disposto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di
vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni
della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali
limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di
chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle
tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva
apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi
idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale
e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le
organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i
giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare
all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono
comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o
festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno.".
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998,
e' il seguente: "Art. 12 (Comuni ad economia prevalentemente
turistica e citta' d'arte).
- 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'
d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti
determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore
afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da
sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo
e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia
prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei
medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli
esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma 1."
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998,
e' il seguente: "Art. 13 (Disposizioni speciali).
- 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti
tipologie di attivita':
le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai
campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo
le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
alle rivendite di giornali;
le gelaterie e gastronomie;
le rosticcerie e le pasticcerie;
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e
articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato,
stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' le
stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita
previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e
prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al
pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco
definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente
comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle
peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di
vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di
esercizi di vicinato.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del
settore termale), e' il seguente: "Art. 3 (Stabilimenti termali). -
1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali
che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di
subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo
sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e termali,
nonche' fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e
simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai
sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti
locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli
inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, i centri
estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono
con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli
stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture
sanitarie del territorio, in particolare nel settore della
riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, negli stabilimenti
delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'art. 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.".
- Il testo della citata legge n. 370 del 1934 (Riordino del settore
termale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261.
- Il testo del decreto ministeriale 22 giugno 1935 (Determinazione delle
attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio
1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale - riposo settimanale
per turno del personale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
luglio 1935, n. 161.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2109 del codice civile, e' il seguente: "Art.
2109 (Periodo di riposo). - Il prestatore di lavoro ha diritto ad un
giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio], ad un periodo
annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che
l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e'
stabilita dalla legge, [dalle norme corporative], dagli usi o secondo
equita'. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non puo' essere
computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art.
2118.".
Nota all'art. 11:
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992,
n. 39, S.O. Note all'art. 14: - Il testo del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265,
S.O.
- Il testo della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132.
- Il testo della legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1990, n. 147, S.O.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692
(Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle
aziende industriali o commerciali di qualunque natura), convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, e' il seguente: "Art. 4 (Ripartizione
dell'orario massimo normale sui periodi ultrasettimanali).
- Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano
necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere
o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate,
purche' la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda
quei limiti che saranno stabiliti con decreto reale su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri
competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra
le parti interessate. Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date
provvisoriamente dal capo Circolo dell'ispettorato del lavoro.".
- Il testo del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 (Approvazione
della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e'
consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48
settimanali di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1923, n. 228.
- Il testo dell'art. 8 del citato regio decreto n. 1955 del 1923
(Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di
lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o
commerciali di qualunque natura), e' il seguente: "Art. 8. - I
periodi entro i quali a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge, e'
consentito, per necessita' tecniche o stagionali, di superare le 8 ore
giornaliere o le 48 ore settimanali, non possono superare il ciclo di
massima intensita' lavorativa per le industrie stagionali ne' i tre mesi
per le industrie a lavoro continuo. Tuttavia per queste ultime industrie
potra' invece essere consentito, quando necessita' tecniche o stagionali
lo richiedano, di superare le otto 8 giornaliere o le 48 settimanali,
purche', entro il periodo massimo di un anno solare, non sia superata la
media delle 48 ore settimanali. Le industrie per le quali e' consentito
di superare l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente e i
limiti dei periodi entro i quali tale facolta' dovra' per ciascuna
industria essere contenuta come pure le modalita' della ripartizione
dell'orario di lavoro su periodi ultrasettimanali saranno determinati con
decreto reale, ai termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692. Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 circa
la ripartizione dell'orario massimo normale sono quelli stipulati tra le
associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori, e, in mancanza
di associazioni, tra i rappresentanti degli uni e degli altri. Gli
accordi stessi devono essere trasmessi al capo del Circolo di ispezione
dell'industria e del lavoro competente per territorio, il quale fara'
risultare il suo consenso con un visto apposto ai concordati o ai
regolamenti di lavoro. Contro l'eventuale rifiuto del visto da parte del
capo Circolo e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale,
che provvedera' con decreto da pubblicarsi in riassunto nel Bollettino
del lavoro, riconoscendo, se del caso, la validita' degli accordi per il
ramo di industria la localita' e il tempo in cui devono essere applicati.
Il datore di lavoro che intenda superare l'orario normale massimo deve
preventivamente darne avviso al Circolo di ispezione dell'industria e del
lavoro competente per territorio.".
- Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n. 1955 del 1923, e' il
seguente: "Art. 10. - La durata massima della giornata di lavoro
puo' essere superata per quei periodi di lavoro che siano strettamente
necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di
lavoro, per apprestare le materie prime, per la pulizia, per
l'ultimazione e lo sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri
servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del
lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al
personale addetto a tali lavori. Possono del pari essere eseguiti oltre i
limiti della giornata normale di otto ore o delle quarantotto ore
settimanali i seguenti lavori:
a) riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli
impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante
l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli
operai;
b) compilazione dell'inventario dell'anno;
c) custodia o vigilanza dell'azienda;
d) verifiche e prove straordinarie.
Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli
che precedono la messa in attivita' delle fabbriche e per i quali il
prolungamento dell'orario e' indispensabile per assicurare il tempestivo
e regolare inizio e proseguimento della lavorazione.".
- Il testo del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della
tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o
di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la
limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923,
n. 299.
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione
della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato),
e' il seguente: "Art. 1. - Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico
dello Stato e' costituita, con contabilita' separata, la sezione Zecca,
cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi
regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previsten
dalla presente legge. L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la
denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede,
oltre ai compiti indicati nell'art. 2 della predetta legge n. 559,
tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:
conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti; conio di
monete estere;
conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a nornia di
legge, a privati, enti ed associazioni;
conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di
Stati esteri, di enti e privati;
fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici
recanti l'emblema dello Stato;
fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e
di privati;
fabbricazione di contrassegni di Stato;
fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti
artistici;
promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del
Museo della Zecca;
esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di
privati;
riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie
attinenti al campo specifico della meccanica;
perizia delle monete ritenute false; conio di monete commemorative o
celebrative;
fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello
Stato;
promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali
nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati
esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro
- Direzione generale del tesoro.".
- Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per
compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori,
degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici,
nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni
dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti
telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del
Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali
dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo,
di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni
similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante
carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale,
ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma
di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano,
di Stati esteri, di enti e privati; e) fabbricazione di sigilli ufficiali
e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici
e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri
prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del
Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di
privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello
Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie
attinenti al campo specifico della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto
dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali
nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di
Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di
Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in
materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del
Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare,
direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o
strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni
operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al
raggiungimento delle sue finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel
rispetto della normativa comunitaria in materia.".
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 10, comma 1, numero 14), 2o periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente: "14)
prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da
piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani
i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non
distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;".
- Il testo della legge 17 aprile 1925, n. 473 (conversione in legge del
decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, recante disposizioni per la
formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporti in concessione), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1923, n. 264.
- Il testo della legge 14 febbraio 1958, n. 138 (Orario di lavoro del
personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al
trasporto viaggiatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo
1958, n. 65. Note all'art. 19: - Per i riferimenti del regio decreto n.
2328 del 1923 vedi nota all'art. 17.
- Per i riferimenti della legge n. 138 del 1958 vedi nota all'art. 17. N.B.:
di seguito sono riportati i testi delle due Direttive UE recepite dal
presente Decreto Legislativo.
Direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Direttiva
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,
che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere
i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva
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Testo in vigore dal:
1-9-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1,
commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del-l'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);
Visto il decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva
93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
marzo 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono
soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e
sicurezza pubblica, di difesa e»;
b) al comma 3 dell'articolo 2,
aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Non si applicano, altresi', al
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti
al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle
attivita' operative specificamente istituzionali.»;
c) al comma 5
dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento»
sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del
periodo di riferimento»;
d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito
dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del
codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va
goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due
settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;
e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«1. La
valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a
cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti
strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del
medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli
preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza
di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori
stessi»;
f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle
24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa
sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e
lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono
adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma
scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al
previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e'
punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5,
commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si
e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non
e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta
alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per
ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
g)
all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere
sanzionatorio» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro
per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Frattini, Ministro
degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al
titolo:
- Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione recita:
«Art. 76. L'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87, quinto comma,
della Costituzione recita:
«Art. 87.
- (Omissis). Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».
- Si riporta il
testo dell'art. 1, commi 1 e 4 della legge 1° marzo 2002, n. 39
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2001):
«Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B.
4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge n. 39
del 2002. «Art. 22. (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della
direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa
all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile).
- 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro,
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di
modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21
giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione
delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune
sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento
degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in
vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.
3. Il Governo, ai
sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un
corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
rappresentative, potra' apportare modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al
decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario,
nonche' alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio,
turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, vedi nota al
titolo.
- Il testo della direttiva 93/104/CE (Direttiva del Consiglio
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 13 dicembre
1993, n. L 307.
- Il testo della direttiva 2000/34/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla
suddetta direttiva) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea 1° agosto 2000, n. L 195.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Campo di applicazione).
- 2.
Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine
e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto
non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al
servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile,
nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2
(Campo di applicazione).
- 3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze
di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di
Polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative
specificamente istituzionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma
5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro).
- 5. In
caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano
piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, entro
trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai
precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro
- Settore
ispezione del lavoro, competente per territorio. I contratti collettivi di
lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di
comunicazione.».
- Il testo dell'art. 2109 del codice civile recita:
«Art.
2109 (Periodo di riposo).
- Il prestatore di lavoro ha diritto ad un
giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio], ad un periodo
annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che
l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e'
stabilita dalla legge, [dalle norme corporative], dagli usi o secondo
equita'. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non puo' essere
computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 66
del 2003:
«Art. 11 (Limitazioni al lavoro notturno).
- 1. L'inidoneita'
al lavoro notturno puo' essere accertata attraverso le competenti
strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i
requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di
effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono
inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di
un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore
padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia
l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a
dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio1992, n. 104, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della
direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE,
della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro):
«Art. 17 (Il medico competente).
- 1. Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c)
esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita',
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi',
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in
occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli
sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di
pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di
formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente puo'
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art.
16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea o
totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in
qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una
struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente
qualora esplichi attivita' di vigilanza.».
- Si riporta il testo
dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 66 del
2003:
«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro).
- 2. La durata
media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata
media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro
possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 7 (Riposo giornaliero).
- 1.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il
riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le
attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 9 (Riposi settimanali).
- 1. Il
lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da
cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7.».
- Si
riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.
66 del 2003:
«Art. 3 (Orario normale di lavoro).
- 1. L'orario normale di
lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.».
- Si riporta il testo
dell'art. 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 5 (Lavoro straordinario).
- 3. In difetto di disciplina collettiva
applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo
accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le
duecentocinquanta ore annuali.
5. Il lavoro straordinario deve essere
computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste
dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni
caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.».
- Si
riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo
n. 66 del 2003: «Art. 13. (Durata del lavoro notturno).
- 1. L'orario di
lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore in media
nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento piu' ampio sul
quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
piu' rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di
otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.».
- Il testo
dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come
modificato dal presente decreto, dispone:
«Art. 19 (Disposizioni
transitorie e abrogazioni).
- 2. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni
legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto
legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate.».
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