|
MINISTERO
DELL'INTERNO (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2003) | ||||||
|
Vista la legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1994» ed in particolare l'art. 47, comma 2; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero dell'interno, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. Art. 2 Tariffe 1. Le spese relative
all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente
decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4,
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe
sono indicati nell'allegato I al presente decreto. Art. 3 Modalita' di pagamento 1. Il pagamento degli
importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 del
presente decreto, si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul
conto corrente postale ad essa intestato. Art. 4 Utilizzo dei proventi 1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al capo XIV capitolo 3560 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno», per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonche' al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale. Art. 5 Trattamento economico di missione 1. Ai componenti del comitato tecnico preposto alle attivita' di cui all'art. 1 spetta, quando dovuto, il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 1° luglio 2003 Il Ministro dell'interno
|
| Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni, |
| nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo e negli ipertesti sopra riportati. |
| Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali. |
|
Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi |