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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Emana
la seguente
direttiva:
Con la presente direttiva il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali intende definire i requisiti, le modalita' di
partecipazione e le priorita' per il finanziamento di progetti
sperimentali elaborati per l'anno 2003 da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
Tali progetti dovranno intervenire nei
settori del disagio sociale, secondo le priorita' indicate nella presente
direttiva con il coinvolgimento degli enti locali per favorire
l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate.
1. Indicazioni relative ai costi.
I progetti
presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella
presente direttiva.
Per il finanziamento dei progetti sperimentali che
verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato apposito stanziamento
di bilancio che per l'anno in corso ammonta a euro 3.500.000,00.
Il costo
complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potra'
superare l'ammontare complessivo di euro 125.000.
Ogni organizzazione di
volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente direttiva,
deve concorrere, in misura non inferiore al 20% del costo complessivo del
progetto, alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del
progetto stesso, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano
le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti
legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di
ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del
personale impegnato nella realizzazione del progetto).
Tale
specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita'
del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita'
dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
I compensi previsti per le risorse
umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il
40% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale
retribuito, formatori, consulenti, rimborso spese per il personale
volontario e non volontario).
Il costo previsto per le spese di
progettazione non deve superare il 4% del costo complessivo del progetto.
Rimane escluso dalle spese elencate il costo per la certificazione
esterna di cui al successivo punto
9. Nel caso in cui il progetto sia
co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda
dovra' essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e
l'impegno finanziario assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al
finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
2. Soggetti
destinatari del finanziamento.
Possono richiedere il finanziamento per la
realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di
volontariato, ovvero piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente,
a condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate
siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2002 e regolarmente
iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e
provinciali attuative della legge quadro, alla data della pubblicazione
della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti attinenti la
materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono
nella disciplina della legge n. 49/1987; b) progetti attinenti la materia
della protezione civile.
3. Aree di intervento dei progetti.
La
commissione di valutazione, di cui al seguente punto 6, dara' priorita'
ai progetti che riguardano:
1) aspetti innovativi sulla partecipazione ed
integrazione sociale delle persone con disabilita';
2) contrasto di forme
e modalita' rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
3)
promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei
giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione
sociale e di integrazione giovanile;
4) contrasto di forme di disagio di
soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di
reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi,
detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, ecc.) e/o creazione/sviluppo
di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni
espressi dalle categorie suddette. I progetti dovranno, inoltre,
possedere una o piu' delle seguenti caratteristiche:
1) innovativita',
sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di
intervento, e realizzazione di attivita' caratterizzate da una spiccata
valenza sociale;
2) promozione di collaborazione con enti locali, enti
pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati;
3) creazione di sinergie
e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del
terzo settore;
4) promozione di interventi pilota, sperimentali,
finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere
trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
Gli elementi
indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati
nell'ambito della descrizione del progetto.
4. Termini e modalita' di
presentazione dei progetti.
Le organizzazioni di volontariato che abbiano
i requisiti di cui al punto 2 dovranno inviare a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (fara'
fede il timbro postale di invio), la richiesta di finanziamento redatta,
in carta semplice.
Le richieste di finanziamento sono composte da una
domanda di finanziamento (allegato 1), da un elaborato progettuale
(allegato 2) e da un piano economico (allegato 3).
La documentazione
dovra' essere inviata a:
«Osservatorio nazionale per il volontariato -
Servizio volontariato - Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A - 00192 Roma», e recare
sulla busta la dizione «Progetto sperimentale direttiva 2003».
La
domanda puo' essere, altresi', presentata a mano, entro le ore 12 del
trentesimo giorno, presso il Servizio volontariato al medesimo indirizzo.
Alla richiesta, da presentarsi anche in formato elettronico (floppy-disk
o cd-rom), dovranno essere allegati:
a) progetto, in formato cartaceo ed
elettronico (su floppy-disk o cd-rom), di cui si chiede il finanziamento
redatto su formulario predisposto in allegato (allegato 2), comprensivo
del piano economico (allegato 3);
b) copia dell'atto costitutivo
dell'associazione;
c) copia dello statuto dell'associazione (redatto
conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11
agosto 1991, n. 266);
d) copia dell'atto di iscrizione al registro
generale del volontariato nella regione e/o provincia ove ha sede
l'associazione, oppure dichiarazione a cura del rappresentante legale da
cui risulti l'avvenuta iscrizione nel registro generale del volontariato
nella regione e/o provincia ove ha sede l'associazione;
e) dichiarazione
del rappresentante legale dell'associazione dalla quale risulti che lo
stesso progetto non ha gia' ottenuto finanziamenti con fondi pubblici e/o
privati;
f) attestazione di eventuali collaborazioni con altre
associazioni di volontariato o con enti pubblici e/o soggetti privati;
g)
dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione di volontariato
nella quale viene indicata la parte del progetto finanziata da altre
associazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, fondazioni,
enti locali ed altro;
h) dichiarazione del rappresentante legale nella
quale vengono indicati i soggetti che compongono il gruppo informale,
nonche' le finalita' del gruppo medesimo, il ruolo e/o funzione svolti
nella realizzazione del progetto;
i) curriculum dell'associazione di
volontariato e degli eventuali partner non istituzionali.
5. Motivi di
inammissibilita'. Non verranno prese in considerazione le domande:
a) non
redatte e compilate correttamente secondo gli allegati della presente
direttiva;
b) spedite oltre il termine dei trenta giorni o consegnate a
mano oltre le ore 12 del trentesimo giorno;
c) prive della copia
dell'iscrizione ai registri regionali o provinciali o della dichiarazione
a cura del legale rappresentante da cui risulti l'avvenuta iscrizione nel
registro generale del volontariato nella regione o provincia ove ha sede
l'associazione alla data della pubblicazione della presente direttiva
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
d) prive della copia
dello statuto dell'associazione di volontariato;
e) prive dell'atto
costitutivo dell'associazione di volontariato;
f) da parte di
associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2002;
g) delle associazioni
che non hanno presentato le relazioni finali per progetti finanziati
dall'Osservatorio;
h) prive della firma del legale rappresentante sulla
domanda di finanziamento;
i) prive del piano economico;
j) prive della
firma del legale rappresentante sul piano economico;
k) il cui piano
economico e' incompleto o non e' stato compilato secondo quanto previsto
dalla direttiva;
l) relative a progetto attinente materia di protezione
civile;
m) relative a progetto attinente materia di cooperazione
internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
n) con un
costo del progetto superiore a euro 125.000,00;
o) che prevedano spese
per le risorse umane (personale retribuito, consulenti, formatori,
rimborso spese personale volontario) superiori al 40% dell'ammontare
complessivo;
p) che prevedano spese per la progettazione che superi il 4%
dell'ammontare complessivo;
q) prive della eventuale dichiarazione che
attesti il co-finanziamento da parte di enti pubblici e/o da soggetti
privati;
r) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
s) che prevedano oneri
relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente non
direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
t)
che prevedano oneri relativi a seminari e convegni non collegati col
progetto;
u) che prevedano spese per l'ordinario funzionamento, la
gestione dell'organizzazione, per le attrezzature o ogni altro tipo di
spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
v)
prive della dichiarazione a firma del rappresentante legale da dove
risulti che il progetto non ha gia' beneficiato di altri finanziamenti,
pubblici e/o privati;
w) prive della attestazione di eventuali
collaborazioni con altre organizzazioni di volontariato o con enti
pubblici e/o soggetti privati;
x) prive della dichiarazione del
rappresentante legale nella quale vengono indicati i soggetti che
compongono il gruppo informale, nonche' le finalita' del gruppo medesimo,
il ruolo e/o funzione svolti nella realizzazione del progetto;
y) prive
del curriculum dell'organizzazione di volontariato e degli eventuali
partner non istituzionali.
6. Commissione di valutazione.
La valutazione
dei progetti ai fini della ammissibilita' al finanziamento verra'
compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato.
La commissione sara' composta da quattro membri
dell'Osservatorio, da due esperti, scelti fra persone di particolare e
comprovata esperienza maturata nell'ambito della valutazione all'interno
del mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti
universitari in materie afferenti alle politiche sociali, da un
componente del servizio volontariato della Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;
tutti
con diritto di voto. I progetti verranno valutati secondo i criteri
contenuti nella presente direttiva (allegato 4), ad insindacabile
giudizio della commissione.
La commissione provvedera' alla stesura della
graduatoria finale che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per
il volontariato.
La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it). Tale
pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei confronti di
tutti gli istanti circa l'esito dei progetti. Verra' comunque data
comunicazione alle organizzazioni di volontariato i cui progetti siano
stati ammessi al finanziamento.
7. Progetti ammessi al finanziamento.
Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato dichiarato
ammissibile al finanziamento sara' richiesta la stipula di una
convenzione dalla quale risulti l'impegno a realizzare il progetto nei
tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con l'indicazione
della data di inizio del progetto e della sua durata.
Suddetta
convenzione, in triplice copia, verra' inviata dal servizio volontariato
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali insieme alla
comunicazione di ammissione al finanziamento.
Le organizzazioni di
volontariato ammesse al finanziamento dovranno, entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte
del Ministero, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la
seguente documentazione (fara' fede il timbro postale di invio):
composizione attuale dell'organo rappresentativo; convenzione firmata dal
rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato (in triplice
copia);
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi
pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la
domanda;
ovvero dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante
affermi di non aver riportato condanne penali e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
bilancio
consuntivo 2002;
bilancio preventivo 2003 in caso sia previsto dallo
statuto;
codice fiscale dell'organizzazione;
estremi del conto corrente
bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma per l'accreditamento della
somma concessa. La documentazione dovra' essere inviata a:
«Osservatorio
nazionale per il volontariato - Servizio volontariato - Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A
- 00192 Roma», e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale
ammesso direttiva 2003».
La domanda puo' essere, altresi', presentata a
mano, entro le ore 12 del sessantesimo giorno, presso il servizio
volontariato al medesimo indirizzo.
Il mancato invio o l'invio anche
parziale della documentazione richiesta entro il termine comportera' la
decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi citati,
subentrera' nel diritto al finanziamento il progetto immediatamente
successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla
commissione di valutazione.
8. Monitoraggio in itinere. Il servizio
volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali potra'
sottoporre i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso
della realizzazione, nonche' ad una valutazione finale circa il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
Le organizzazioni
di volontariato ammesse al finanziamento sono tenute ad inviare, a
partire dalla data di inizio del progetto stesso, una relazione, con
cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata
da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di
riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere
non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati non conforme alle finalita' della presente direttiva, l'ufficio
competente potra', in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del
finanziamento e chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
9.
Modalita' di erogazione del finanziamento e certificazione esterna.
Il
finanziamento verra' ripartito ed erogato in due fasi: una quota pari al
70% dell'importo complessivo finanziato verra' versata a seguito della
verifica della documentazione di cui al punto 7, e comunque
successivamente alla registrazione dei competenti organi di controllo
delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
l'associazione beneficiaria; una quota pari al restante 30% verra'
versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito della
presentazione, da parte dell'organizzazione beneficiaria, di una
dettagliata relazione finale illustrativa dei risultati conseguiti e
delle spese sostenute per l'intero progetto corredate delle relative
fatture e/o giustificativi di spesa in copia conforme all'originale.
Le
associazioni beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione
finale, una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto
all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, che attesti la
conformita' (o meno) dei giustificativi prodotti alle regole di
rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il costo della
suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo totale del progetto.
10. Fideiussione.
Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno
stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia
dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale al
progetto).
La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto,
deve essere presentata prima della stipula della convenzione col
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione
necessaria al fine della stipula della convenzione stessa.
La suddetta
fideiussione dovra' contenere la clausola della rinuncia alla preventiva
escussione del debitore principale e la clausola del pagamento a semplice
richiesta scritta da parte dell'amministrazione che rilevi a carico della
associazione inadempienze nella realizzazione del progetto o
dell'iniziativa o rilevi che alcune spese non sono giustificate
correttamente dai giustificativi prodotti.
La fideiussione o la polizza
dovranno contenere l'esplicita dichiarazione che esse rimangono valide
fino all'ultimazione di tutte le prestazioni contenute nel progetto e,
comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte
dell'amministrazione.
11. Mancata realizzazione del progetto. In caso di
mancata realizzazione dell'intero progetto, l'associazione dovra'
provvedere alla restituzione del contributo o degli acconti di contributo
percepiti.
In caso di mancata realizzazione di parte del progetto,
l'associazione dovra' provvedere alla restituzione della somma degli
acconti corrispondente alla parte del progetto approvato la cui
utilizzazione non e' documentata.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro:
Maroni Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2003
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 4, foglio n. 363
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
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