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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Emana la seguente direttiva:
L'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre
2000, n. 383):
il sostegno delle iniziative di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche'
di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di
associazionismo sociale (lettera d);
l'approvazione di progetti
sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali,
dalle associazioni iscritte negli appositi Registri, nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai
sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari
emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate (lettera f).
A tal fine
l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da
considerare prioritari.
Il presente provvedimento definisce, da un
lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la
presentazione delle suesposte iniziative, dall'altro priorita' e
criteri di valutazione.
1. Requisiti soggettivi.
I contributi previsti
per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere d) ed f)
dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle
associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli
appositi Registri nazionale, regionali o delle province di Trento e
Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La domanda puo' essere presentata sia da singole
associazioni, sia da piu' organizzazioni congiuntamente, nel qual caso
va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita la
rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura.
In ogni caso ciascuna associazione non puo' presentare, in forma
singola o congiunta, piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d)
e piu' di un progetto ai sensi della lettera f).
Nell'ipotesi in cui i
progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in
collaborazione con enti locali, responsabile del progetto e' in ogni
caso l'associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la
realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, cui
puo' essere commissionata unicamente la realizzazione di alcune
attivita' che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non e'
in grado di realizzare.
2. Requisiti oggettivi.
2.1. Ambiti operativi
dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 cit. Per l'anno in corso,
l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 17
giugno 2003, ha stabilito che saranno considerati prioritari i
progetti, presentati ai sensi della lettera f), i quali si propongono
di intervenire nei seguenti ambiti operativi: interventi di sostegno
ed integrazione rivolti alle persone con disabilita'; sostegno a
misure di politica giovanile a favore di minori e adolescenti;
interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio
socio-economico; interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in
condizioni di marginalita' sociale.
2.2. Ambiti operativi delle
iniziative di cui alla lettera d), art. 12 cit.
Le iniziative di cui
alla lettera d), devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei
membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della
associazione, con particolare attenzione, nel caso di
informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonche' alla
produzione di banche dati.
L'associazione che abbia ricevuto un
finanziamento nel 2002 ai sensi della lettera d) per un'iniziativa di
informatizzazione non puo' presentare, per il 2003, una iniziativa,
sempre ai sensi della stessa lettera d), che concerna nuovamente
l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come
parte preponderante l'acquisto di hardware.
2.3. Indicazioni relative
ai costi. Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente
direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per
l'anno in corso, ammonta ad Euro 10.329.138,00.
Il costo complessivo
dell'iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non puo' superare
i seguenti importi: iniziative di cui alla lettera d):
Euro 250.000
nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o piu' associazioni;
progetti di cui alla lettera f):
Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il
proponente sia uno solo ed Euro 400.000 se a presentare il progetto
siano due o piu' associazioni.
I progetti presentati, a pena di
inammissibilita', non possono avere un costo superiore a quelli
indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio
carico il 20% dei costi, specificando dettagliatamente le fonti da cui
derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni,
introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente;
costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto).
Tale
specificazione, contenuta nel Piano economico (allegato 2),
costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del
progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita'
dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
Per quanto concerne le voci di
spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera d), di
consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera f) devono essere
contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del
progetto.
Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera
f), le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono
essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo
del progetto medesimo.
In ogni caso, a pena di inammissibilita', alla
domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale
rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione
capofila, se il progetto e' presentato. congiuntamente ad altre, deve
dichiarare - sotto la propria responsabilita' - che trattasi di
progetto mai finanziato prima con questo o altri fondi statali,
regionali o di enti locali, nonche' se al finanziamento del progetto
si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali
modalita' di partecipazione.
2.4. Durata dei progetti.
Le iniziative
proposte non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.
3.
Motivi di inammissibilita'.
A pena di inammissibilita', le domande
devono:
1) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non
sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3;
2) essere redatte
secondo il modello allegato alla presente direttiva (allegato 1),
compilato in ogni sua parte, e sottoscritte dal legale rappresentante
del soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (e' richiesta quindi la
fotocopia del documento d'identita' del legale rappresentante);
3)
essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in originale e su
dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale (allegato 2)
compilato in ogni sua parte compresa la dichiarazione di autenticita'
delle informazioni contenute e sottoscritto dal legale rappresentante,
ed essere corredate da tutti gli allegati: non saranno infatti ammesse
integrazioni (salvo siano ritenute necessarie in sede istruttoria);
4)
essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei
Registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto
conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n.
383, nonche' di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti
registri;
5) essere corredate, limitatamente alle iniziative per la
lettera d), dalla dichiarazione del legale rappresentante
dell'associazione attestante che l'associazione non ha percepito
contributi statali, diretti o indiretti (si considerano indiretti
anche quelli provenienti da SPA come il CONI) per il funzionamento nel
2002 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante la quantita' dei
contributi statali percepiti e la percentuale degli stessi sulle
entrate del consuntivo 2002;
6) per le iniziative di cui alla lettera
d), essere corredate da copia conforme del rendiconto 2002, al fine
del controllo della veridicita' di quanto affermato con la
comunicazione di cui al punto precedente;
7) essere indirizzate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le
politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -
Osservatorio nazionale dell'associazionismo, via Fornovo n. 8, pal. A
- 00192 Roma;
8) recare sulla busta la seguente dicitura «Progetto
Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della
domanda presentata;
9) essere spedite per posta unicamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre le ore 12 del
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente direttiva.
L'inoltro puo' avvenire anche mediante corrieri privati o agenzie di
recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnate a mano da
un'incaricato dell'associazione - soltanto in tale ultimo caso verra'
rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data
di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi',
dalle ore 9 alle ore 12;
in tale caso le domande devono essere
consegnate al Ministero perentoriamente entro le ore 12 del
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della
direttiva nella Gazzetta Ufficiale;
10) essere corredate della
dichiarazione del rappresentante legale di cui al punto 2.3 relativa
al fatto che il progetto/iniziativa non e' mai stato finanziato prima
nonche' se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che
concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalita' di
partecipazione.
4. Valutazione dei progetti.
4.1. Procedura. I
progetti pervenuti sono dapprima, esaminati sotto il profilo dell'ammissibilita'
delle domande da parte dell'Amministrazione; successivamente si
procede alla valutazione dei progetti ammessi mediante una commissione
nominata dal Presidente dell'Osservatorio, che provvedera' a redigere
una graduatoria dei progetti/iniziative pervenute, secondo i criteri
indicati nella presente direttiva.
La relativa graduatoria e'
approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.
La
graduatoria verra' pubblicata sul sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it).
Tale
pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei confronti
di tutti gli istanti circa l'esito dei progetti. I progetti possono
essere ammessi a finanziamento totale o parziale.
Nel secondo caso e'
consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del
progetto, in accordo con l'amministrazione erogante tale da non
menomare o pregiudicare il pieno raggiungimento delle previste
principali finalita'. 4.2. Criteri di valutazione delle domande.
I
criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:
iniziative di cui alla lettera d):
=====================================================================
Criterio |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Valutazione iniziativa |40
---------------------------------------------------------------------
Presenza sul territorio nazionale |
(Numero sedi e regioni in cui |
l'associazione e' presente) |20
---------------------------------------------------------------------
Dimensione dell'associazione |15
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di altri contributi|
statali nell'anno precedente relativi |
al funzionamento dell'associazione |
(Verificata dal bilancio consuntivo |
2002) |10
---------------------------------------------------------------------
Collegamento fra formazione ed |
informatizzazione |10
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di contributi per |
iniziative sulla lettera D nel 2002 |5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |100
progetti di cui alla lettera f):
=====================================================================
Criterio |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Campi prioritari |20
---------------------------------------------------------------------
Dettaglio del progetto |20
---------------------------------------------------------------------
Valenza nazionale del progetto |20
---------------------------------------------------------------------
Collaborazione con altri soggetti |
privati ed enti pubblici (da provare |
mediante documentazione relativa al |
progetto presentato) |15
---------------------------------------------------------------------
Eccellenza nel rapporto costi/benefici|10
---------------------------------------------------------------------
Innovativita' |10
---------------------------------------------------------------------
Presenza di effettivi e validi |
strumenti di monitoraggio |5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |100
Relativamente
ai criteri previsti per la lettera f) e concernenti la collaborazione
con gli enti pubblici e le sinergie con altre realta' private
(associative e non), si precisa che e' necessario produrre idonea
documentazione a riguardo che si riferisca al progetto/iniziativa
presentata e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e
gli enti pubblici/soggetti privati.
Ai fini dell'idoneita' della
documentazione, e' necessario che non si tratti di un generico plauso
per l'iniziativa ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto
privato ai fini della sua realizzazione.
Nel caso tale impegno si
traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere
allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita' di
partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto nello
stesso;
tale contributo dovra' essere erogato sul conto corrente
appositamente aperto dall'associazione per l'accredito del
finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4.3. Oneri non ammessi a contributo. Non sono comunque
ammessi a rimborso: gli oneri relativi ad attivita' promozionali
dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto
di cui si chiede il finanziamento; gli oneri relativi a seminari e
convegni non collegati con il progetto;
le spese per l'ordinario
funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera d), art. 12, legge n. 383 citata;
oneri
figurativi o costi potenziali (es. costo del volontari impegnati) ogni
altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione
del progetto.
5. Progetti ammessi a finanziamento.
Le associazioni di
promozione sociale, alle quali sia formalmente comunicata l'ammissione
a finanziamento del progetto presentato, devono trasmettere, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione:
indicazione del legale rappresentante;
dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante che il legale rappresentante dell'associazione e il
responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non
essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di
misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere
sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla
loro moralita' professionale o per delitti finanziari o per reati
contro il patrimonio;
eventuale proposta di rimodulazione nel caso in
cui, essendo beneficiaria di un finanziamento parziale, l'associazione
intenda rimodulare il progetto/iniziativa;
prospetto progetto
esecutivo;
bilancio preventivo 2003, se statutariamente previsto;
codice fiscale dell'associazione; estremi del conto corrente bancario,
corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa,
per l'accreditamento del finanziamento assegnato.
A tal fine e'
necessario che l'associazione beneficiaria del finanziamento attivi un
conto corrente appositamente ed unicamente dedicato al
progetto/iniziativa finanziata, in modo da facilitare il controllo
dello stato finanziario del progetto mediante la consultazione
dell'estratto conto.
L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi
congrui in relazione alla complessita' del progetto;
al fine di
ottemperare all'obbligo dell'invio del prospetto del progetto
esecutivo, entro i medesimi sessanta giorni, il legale rappresentante
dell'associazione deve inviare, sempre a pena di decadenza, esplicita
dichiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle
attivita', intendendosi per tali anche le attivita' propedeutiche, e
la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella
inizialmente indicata).
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia
dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio
entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione
il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a
quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento.
E' fatto
obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale
approntato per la realizzazione del progetto, la circostanza che il
medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il
finanziamento viene erogato in due fasi: una prima quota, pari al 70%
del contributo assegnato, e' versata successivamente alla
registrazione da parte dei competenti organi di controllo della
Convenzione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
l'associazione beneficiaria del finanziamento;
il saldo, pari al
restante 30%, e' erogato al termine della realizzazione del progetto,
a seguito della presentazione, da parte dell'associazione beneficiaria
(nel caso di piu' proponenti, da parte della capofila), di una
dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati, nonche' i costi sostenuti per la
realizzazione del progetto, corredata dalle relative fatture e/o dai
giustificativi di spesa in copia conforme all'originale.
A tale
relazione deve essere allegata la relazione di cui al punto 8.
7.
Fideiussione.
Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno
stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia
dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale al
progetto).
La fideiussione, che costituisce costo imputabile al
progetto, deve essere presentata prima della stipula della convenzione
col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce
condizione necessaria al fine della stipula della convenzione stessa.
La suddetta fideiussione dovra' contenere la clausola della rinuncia
alla preventiva escussione del debitore principale e la clausola del
pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione
che rilevi a carico della associazione inadempienze nella
realizzazione del progetto o dell'iniziativa o rilevi che alcune spese
non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti.
La
fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita dichiarazione
che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte le prestazioni
contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio di apposita
dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
8. Relazione
certificativa esterna.
Le associazioni beneficiarie dovranno produrre,
in sede di rendicontazione finale, una relazione effettuata da un
certificatore esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da
almeno tre anni, che attesti la conformita' o meno dei giustificativi
prodotti alle regole di rendicontazione previste per i progetti e le
iniziative. Il costo della suddetta relazione e' ammissibile ai fini
del costo totale del progetto.
9. Monitoraggio in itinere.
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo puo' sottoporre i
progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro
realizzazione, sia a conclusione delle attivita', per valutare il
raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In
ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad
inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del
progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese
sostenute nel semestre di riferimento.
Nel caso di accertamento di
cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del
progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle
finalita' per le quali e' stato erogato, l'ufficio competente puo', in
qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti e chiedere
la restituzione delle somme gia' versate.
Roma, 1 agosto 2003
Il
Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337
Allegato
1
Allegato
Allegato
2
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