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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19/8/2003) |
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Vista
la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale, all'art. 10, ultimo comma,
stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ivi previste
sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base alla
variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto
centrale di statistica; Decreta: Art. 1
1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della
legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di
adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 97,93 a euro
105,70 e da euro 1.958,63 a euro 2.113,40. Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2003 Il direttore generale: Battistoni |
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