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DECRETO-LEGGE
24 novembre 2003, n. 328 (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25/11/2003) |
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Testo in vigore dal: 26-11-2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Emana Art. 1 Disposizioni in materia di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito 1. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro,
di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n
148, convertito, con moditicazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, nel caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita',
dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi
in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei
trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi
di prima proroga o di nuova concessione. Art. 2 Disposizioni in materia di formazione professionale 1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro, a valere sull'esercizio finanziario 2003, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di formazione professionale. Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003 CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Castelli N.B.: decreto-legge modificato con l'errata corrige di cui piu' sotto; la modifica e' riportata in grassetto tra parentesi tonde. |
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ERRATA-CORRIGE (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26/11/2003) |
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MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26/1/2004) |
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