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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'interno, delle politiche
agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle
attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente
e della tutela del territorio, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
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Art. 53
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Bruxelles,
Ambasciata d'Italia, addi' 30 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1
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Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nel suddetto
supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:
a) all'art. 27, comma 13, ultimo periodo, in luogo delle parole: «sono
soppressi i commi 1-bis e ter», leggasi: «sono soppressi i commi 1-bis
e 3»;
b) all'art. 47, comma 3, in luogo delle parole: «sono concessi ai
lavoratori», leggasi: «sono concessi esclusivamente ai lavoratori
iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,
gestita dall'INAIL,»;
c) all'allegato 1, paragrafo: «Procedura per la sanatoria edilizia»,
dopo le parole: «La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere accompagnata dalla seguente documentazione:», le lettere «d)»,
«e)» ed «f)» sono sostituite dalle seguenti: «a)», «b)» e «c)».
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