Sono
pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quesiti in
merito al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, recante modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, per
l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori a norma dell'art. 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V
della Costituzione, si ritiene di dare le seguenti indicazioni al fine
di fornire utili elementi di valutazione per un'omogenea applicazione
della normativa di sicurezza.
Il decreto legislativo n.195/03, con l'inserimento del nuovo articolo
8-bis nell'ambito del d.lgs. n. 626/94, ai fini dell'individuazione
delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno,
ha previsto il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria
superiore nonché dell'attestato del superamento di corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha previsto
altresì l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza
almeno quinquennale.
Per ciò che concerne l'identificazione dei titoli accademici, il cui
possesso esonera dalla frequenza dei corsi, si precisa che l'elenco
riportato al comma 6 del nuovo articolo 8-bis non è estensibile in via
interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che non venga
dichiarata l'equipollenza di altri titoli ai suddetti, da parte del
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
In ordine poi al quesito se i soggetti di cui al predetto comma 6, siano
esonerati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, si ritiene che,
stante la dizione letterale della norma che fa riferimento solo ai corsi
di cui al comma 2, essi siano tenuti alla frequenza dei corsi di cui al
comma 5.
In relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 1, del decreto
legislativo n.195/03, la cui finalità è quella di consentire lo
svolgimento dell'attività di addetto o responsabile per coloro che, pur
non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,
dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni, si
precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per
almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata
in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che. alla medesima
data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento. Tale
requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio,
formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del d.Lgs.626/94,
indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei
rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra
documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.
Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il
quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono
tenuti a frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del
d.lgs. n.626/94, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi
siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il predetto
anno non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei
corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti
interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati.
Infine, in relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 2, con
riferimento all'attività di responsabile o addetto da parte di coloro
che sono in possesso del titolo di studio ma non svolgevano tale attività
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si chiarisce che la
predetta norma prevede la possibilità di svolgere tale attività
purchè i soggetti interessati abbiano frequentato o frequentino
un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da
altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti
minimi di formazione di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. Tali
soggetti dovranno comunque frequentare i corsi di cui all'articolo
8-bis, commi 2 e 4, non appena i corsi stessi siano effettivamente
attivati.