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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 1, dispone, a tutela della
salute dei non fumatori, il divieto di fumare nei locali chiusi, ad
eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di
quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di
garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede
che gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b),
devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio
d'aria regolarmente funzionanti, le cui caratteristiche tecniche sono da
definire;
Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 8,
dispone che le disposizioni attuative dello stesso non devono comportare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, recante:
«Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005», che individua
gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del
diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'accordo dell'8 agosto
2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003 e nei
limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;
Visto inoltre l'obiettivo 2.9 del suddetto Piano relativo alla «Promozione
di stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica
sulla salute», il quale, in particolare, prevede alla lettera c), che,
accanto agli interventi legislativi, siano attivate campagne di
educazione ed informazione tese a tutelare la salute dal fumo passivo e
attivo;
Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione che, tra le materie di
legislazione concorrente regionale, individua la «tutela della salute»;
Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale
prevede, tra l'altro, che il Governo puo' promuovere la stipula di intese
in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favore l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o
il conseguimento di obiettivi comuni;
Ritenuto che, in considerazione dell'entrata in vigore del citato art. 8,
comma 6 della legge n. 131/2003, appare necessario individuare le
modalita' per il raggiungimento di obiettivi comuni nella tutela della
salute dei non fumatori;
Sancisce tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:
Considerato che il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte
prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei piu'
gravi problemi di sanita' pubblica a livello mondiale;
Che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi
danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di
tabacco restano, pertanto, obiettivi prioritari delle politiche sanitarie
anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza dei fumatori e
l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora troppo elevate e i
progressi nella riduzione del consumo del tabacco sono ancora deludenti;
Ritenuto che lo Stato e le regioni reputano necessario, nell'ambito delle
reciproche competenze a livello centrale e territoriale, determinare e
sviluppare un approccio globale alle problematiche connesse al consumo di
tabacco, comprendente: interventi informativi ed educativi di promozione
della salute e di stili di vita sani;
offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione; norme
restrittive per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti pubblici
e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione della pubblicita' e
dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco;
Considerato che la predisposizione di locali per fumatori non e'
considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre e' obbligatorio
il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge;
Preso atto che la normativa di recente approvata, che estende il divieto
di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di lavoro ed
agli esercizi di ristorazione, appare in linea con gli orientamenti
internazionali in materia di tutela della salute pubblica; anche in
considerazione della Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco
promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', che ha tra i suoi
obiettivi la protezione dall'esposizione al fumo passivo;
Preso atto che il Ministero della salute e le regioni curano
l'informazione ai cittadini, nelle forme ritenute piu' opportune e
concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale;
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano si conviene quanto segue:
1. I locali riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e sono
realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti
limitrofi, dove e' vietato fumare, da idonee barriere fisiche.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici
di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata portata d'aria
di ricambio supplementare.
3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in
depressione in modo tale da garantire che la direzione del flusso d'aria
sia costantemente orientata verso i suddetti locali.
4. Permane il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di
impossibilita' di assicurare idonea separazione degli ambienti come
previsto al punto 1.
5. In caso di guasto dell'impianto di ventilazione, non e' consentito
fumare nei locali destinati ai fumatori.
6. I locali per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli,
adeguatamente visibili, e da altri che segnalano eventuali guasti
all'impianto di ventilazione.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati idonei cartelli,
adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.
Roma, 24 luglio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
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