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IL PRESIDENTE
del Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel lavoro
Vista la legge 10 aprile
1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile
1991, concernente "Azioni positive per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro";
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, concernente
"Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di
parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art.
47 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2,
primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che
a partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di
lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale
accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di
oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;
Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che
modifica l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge citata, nel quale
si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un
programma obiettivo nel quale vengano indicate le tipologie di progetti
di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le
singole tipologie e i criteri di valutazione;
Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, concernente "Disciplina
delle modalita' di finanziamento dei progetti di azioni positive per la
parita' uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125";
Considerato che le caratteristiche del programma obiettivo riguardano:
un
investimento qualitativo su un numero piu' limitato di progetti di azioni
positive;
la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle
organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo
del lavoro;
la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di
sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;
Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualita' e la
necessaria ottica di genere e' necessario incidere sui fattori che creano
condizioni di disparita' al fine di eliminarli per favorire l'ingresso,
la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:
azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le
donne agiscono;
azioni intensive che continuino nel tempo;
azioni
innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire, il
Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel lavoro, formula:
per il 2002 il programma-obiettivo "Per la promozione della presenza
femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilita'
all'interno delle organizzazioni e per rendere le stesse piu' vicine alle
donne.
Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:
1) promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;
2) modificare l'organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei
livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilita' attraverso
l'adozione di strategie basate sulla valorizzazione delle competenze
femminili e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3) sperimentare processi di desegregazione delle lavoratrici a tempo
parziale e/o impegnate nei lavori atipici, sia attraverso percorsi
formativi professionalizzanti che comprendano il bilancio delle
competenze, sia con l'introduzione di modelli organizzativi inclusivi;
4) consolidare imprese femminili (titolarita' e/o prevalenza femminile
nella compagine societaria) attraverso:
studi di fattibilita' per lo
sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;
azioni di mentoring, di
supporto e accompagnamento al ruolo di imprenditrice;
formazione
altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine
societaria;
5) promuovere le pari opportunita' attraverso l'attuazione di progetti
integrati concordati da almeno tre soggetti: un'associazione con
specializzazione di genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o
ordine professionale, un ente pubblico.
Tali progetti potranno prevedere anche azioni di informazione,
sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di
implementazione di Gender Mainstreaming.
Destinatarie/destinatari delle azioni sono disoccupate/disoccupati,
inoccupate/inoccupati, occupate/occupati, iscritte/iscritti,
associate/associati.
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le
cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale
accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le
associazioni di varia natura.
La durata massima dei progetti non potra' essere superiore a ventiquattro
mesi.
Nella valutazione dei progetti si terra' conto dei seguenti criteri:
trasversalita' rispetto alle politiche organizzative;
capacita' di produrre effetti di sistema;
qualita' e logica progettuale;
efficacia delle azioni;
congruita' economico-finanziaria;
competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti
(in particolare formatori e mentor), rilevabili dai curricula allegati;
congruita' e specificita' degli studi di fattibilita';
definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi
formativi.
Roma, 7 giugno 2002
Il presidente del
Comitato: Maroni
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