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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo
parziale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25
settembre 2002, N. 210
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, dopo le parole: ''atto di conciliazione'' sono inserite le
seguenti: ''nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito
al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori
o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie
affini,'' e sono aggiunte, in fine, le parole:
''sottoscritti dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e degli imprenditori''";
al comma 2, capoverso 1, dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente:
"La regione e l'ANCI
provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio
provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione.";
al
comma 2, dopo il capoverso 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per
l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima
di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo
speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.";
al comma 2,
capoverso 2, lettera b), dopo le parole:
"trattamento
economico" sono inserite le seguenti: "sottoscritti dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e degli imprenditori", le parole:
"sottoscrizione di
un apposito verbale" sono sostituite dalle seguenti:
"sottoscrizione con apposito verbale" e sono aggiunte, in fine,
le parole:
"; le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti
collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato,
devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi
nazionali di lavoro di settori omogenei";
al comma 2, il capoverso 3
e' sostituito dal seguente:
"3. I CLES operano in collaborazione con
le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Di tali
commissioni fanno parte, ove non gia' presenti, le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno
sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia
sommersa, in data 19 luglio 2002.";
al comma 2, il capoverso 4 e'
soppresso;
al comma 2, dopo il capoverso 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte
per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e
ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente
per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere
vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso
tale termine il CLES valuta comunque il piano.";
al comma 2,
capoverso 14, dopo le parole:
"gare di appalto" e' inserita la
seguente: "pubblico";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del
sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art.
1-bis. - (Ambito di applicazione delle disposizioni). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili,
anche alle societa' ed associazioni sportive, artistiche e culturali
nonche' alle comunita' terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato".
All'articolo 2:
al comma
1, la parola: "edili" e' soppressa;
dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione di cui al comma 1
deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la
decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa";
al comma 2, le parole da:
"l'INPS, l'INAIL" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti:
"l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.
All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e
successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2001'' sono sostituite
dalle seguenti:
''31 dicembre 2006''";
nella rubrica la parola:
"edilizia" e' sostituita dalle seguenti: "appalti
pubblici".
All'articolo 3, comma 1, le parole:
"salvo diverse
intese" sono sostituite dalle seguenti:
"salvo diverse
previsioni dei contratti collettivi".
LAVORI PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 1738): Presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali (Maroni)
il 25 settembre 2002.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
referente, il 26 settembre 2002 con pareri delle commissioni 1a, 2a ,5a,
6a, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a, della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 1 ottobre 2002.
Esaminato dalla 11a commissione, in
sede referente, l'1, 2, 8, 9, 15 ottobre 2002. Esaminato in aula ed
approvato il 16 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3291):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 ottobre
2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II,
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede
referente, il 23, 30, 31 ottobre 2002; il 5 novembre 2002. Esaminato in
aula ed approvato, con modificazioni, il 5 novembre 2002.
Senato della
Repubblica (atto n. 1738-B): Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in
sede referente, il 7 novembre 2002 con pareri delle commissioni 1a, 2a,
5a 7a.
Esaminato dalla 11a commissione (Lavoro), in sede referente, il
12, 13, 14 novembre 2002. Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre
2002.
---- Avvertenza: Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del
25 settembre 2002. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57.
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i
segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Modifiche alla legge
18 ottobre 2001, n. 383
(( 1. All'articolo 1, comma 4-bis, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "atto di
conciliazione" sono inserite le seguenti: "nel quale sia
indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come
specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento,
sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai
contratti collettivi stipulati per le categorie affini," e sono
aggiunte, in fine, le parole: "sottoscritti dalle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli
imprenditori".))
2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Art. 1-bis (Emersione
progressiva).
- 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso
le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e
l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri
nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero
dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla
regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto
designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente.
((La
regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito
del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla
designazione.)) I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre
2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati
nominati la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei
CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
(( 1-bis.
Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa
massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
2.
In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori
presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unita' produttiva,
entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli
obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita',
relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un
periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a
ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il
progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro in materia di trattamento economico ((sottoscritti
dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e degli e degli imprenditori,)) in un periodo comunque
non superiore al triennio di emersione, mediante ((sottoscrizione
con apposito verbale)) aziendale degli accordi sindacali
collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e le
associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a
ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non
operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in
sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello
nazionale o regionale;
((le proposte per il progressivo adeguamento
agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di
contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico
interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti
collettivi nazionali di lavoro di settori omogeni;))
c) il numero
e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare; d)
l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
((
3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali
istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno
parte, ove gia' non presenti, le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto
l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data
19 luglio 2002.))
4. Comma soppresso. 5. I comitati di cui al
comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori
di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti
compiti: a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi
di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali
proposte di modifica; b) valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti
del piano di emersione; c) definire, nel rispetto degli obblighi di
legge, temporanee modalita' di adeguamento per ciascuna materia da
regolarizzare; d) verificare la conformita' del piano di emersione ai
minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
((
5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il
progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e
ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente
per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere
vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso
tale termine il CLES valuta comunque il piano.))
6. I componenti
dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione
del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo
di attuazione dello stesso, nonche' del mancato rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' al termine del periodo di
emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione,
gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla
presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di
misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.
8.
Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee
generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1
dell'articolo 1.
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta
giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con
l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il
piano stesso.
10. Le autorita' competenti, previa verifica della avvenuta
attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano.
L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti,
come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati
contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti
obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente
articolo e' presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri
effetti previsti dall'articolo 1.
12. Le certificazioni di regolarita'
rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei
piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.
13. I
soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento
retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che gia' in
corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare
gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto
per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi
contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione
progressiva secondo le modalita' stabilite nel presente articolo.
14. I
soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi
dalle gare di appalto ((pubblico)) fino alla conclusione
del periodo di emersione.
15. L'approvazione del piano individuale di
emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le
violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso
dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.".
(( 2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del
sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti.))
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "redditi di lavoro
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che
svolgono attivita' agricola non produttiva di reddito di impresa".
Riferimenti normativi:
-
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell'economia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24
ottobre 2001. - Il testo dell'art. 1, comma 4-bis, della citata legge n.
383 del 2001, come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente:
4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non
risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo
antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei limiti
numerici di unita' di personale previsti da leggi e contratti collettivi
di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti,
ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione
di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione nel quale sia indicato il livello di inquadramento
attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli
imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le
categorie affini ha efficacia novativa e rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e
produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria
per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si
applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento sottoscritti dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e degli imprenditori.
- Il testo dell'art. 78, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: "4. A livello
regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi
del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese,
finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla
formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano
contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di
un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola
volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita', previo
parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede,
altresi', a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal
tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione
delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante,
all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa
determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le
commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con
funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi
competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le
commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con
le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di
cui all'art. 5, legge 22 luglio 1961 n. 628, e dell'art. 3 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le
predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro
trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.".
- Il testo del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel
settore previdenziale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
2 ottobre 1996.
- Il testo dell'art. 3, comma 5, della citata legge n.
383 del 2001, come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente:
"5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori
si applicano, in quanto compatibili anche ai titolari di redditi di
lavoro autonomo e alle imprese che svolgono attivita' agricola non
produttiva di reddito di impresa.".
Art. 1-bis
Ambito di
applicazione delle disposizioni
(( 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle societa' ed
associazioni sportive, artistiche e culturali nonche' alle comunita'
terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.))
Art. 2
Norme in materia
di appalti pubblici
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto
pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca
dell'affidamento.
(( 1-bis. La certificazione di cui al comma 1
deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la
decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.))
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ((l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva. 3.
All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".))
Riferimenti normativi:
-
Il testo dell'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), come modificato
dal presente decreto-legge, e' il seguente: "5. Entro il 31 marzo di
ciascun anno e sino al 31 dicembre 2006 il Governo procede a verificare
gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di
valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata per
l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2".
Art. 3
Rapporti di lavoro
a tempo parziale
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole:
"continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e
comunque non oltre il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "continuano a produrre effetti, ((salvo diverse
previsioni dei contratti collettivi,)) sino alla scadenza
prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003".
Riferimenti normativi:
-
Il testo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES),
come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente: 15. Ferma
restando l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma 3,
le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare
nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti,
salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza
prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di incentivare l'emersione del lavoro sommersa,
introducendo le opportune modifiche ed integrazioni alla specifica
normativa di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, anche al fine di
dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e
organizzazioni sindacali nel luglio scorso, nonche' prorogando il termine
di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro
supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 18
ottobre 2001, n. 383
1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione"
sono inserite le seguenti: "nel quale sia indicato il livello di
inquadramento attribuito al lavoratore".
2. L'articolo 1-bis della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"Art.
1-bis Emersione progressiva 1. In ogni capoluogo di provincia sono
istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il
lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16
membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati
rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune,
dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto
designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. I
Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002.
I Comitati possono
operare qualora alla predetta data siano stati nominati la meta' piu' uno
dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle
direzioni provinciali del lavoro.
2. In alternativa alla procedura
prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al
comma 1, dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un
piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la
progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie
diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a
diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di
motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia
di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al
triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale
aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a
livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di
lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori
economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di
lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono
essere conclusi a livello nazionale o regionale;
c) il numero e la
remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a
presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla
approvazione del piano da parte del CLES.
3. I CLES sono integrati dai
comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. I piani di emersione
individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente
articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali
del lavoro territorialmente competenti.
5. I comitati di cui al comma 1
ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro
interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a)
valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge
diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte
di modifica;
b) valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti del piano
di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge,
temporanee modalita' di adeguamento per ciascuna materia da
regolarizzare; d) verificare la conformita' del piano di emersione ai
minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla
realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano
durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del mancato
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' al termine
del periodo di emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale
di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato
possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o
dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che
provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con
l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso.
8. Il CLES approva il piano individuale di
emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1
9. Il CLES approva il piano
di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui
al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.
10. Le autorita' competenti,
previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le
relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a
tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano
l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai
sensi del presente articolo e' presentata entro il 15 maggio 2003 e
produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.
12. Le certificazioni
di regolarita' rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla
presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro
efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di
riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
che gia' in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a
rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo
previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi
contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione
progressiva secondo le modalita' stabilite nel presente articolo.
14. I
soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi
dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.
15.
L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente
articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di
regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso dell'istruttoria
finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e
verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti
del datore di lavoro che ha presentato il piano.".
3. Al comma 5
dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole:
"redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le seguenti: "e
alle imprese che svolgono attivita' agricola non produttiva di reddito di
impresa".
Art. 2
Norme in materia
di edilizia
1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto
pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca
dell'affidamento.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti
pubblici.
3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.
144, le parole: "31 dicembre 2001", sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2006".
Art. 3
Rapporti di lavoro
a tempo parziale
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole:
"continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e
comunque non oltre il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "continuano a produrre effetti, salvo diverse intese, sino
alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003".
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 25 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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