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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono
riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15,
comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Interventi relativi
a situazioni di crisi aziendale
1. Per i lavoratori dipendenti da
aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti
della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita'
produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un
organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e
comunque non oltre il (( 31 dicembre 2003 )) nelle liste di
mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo
di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del
trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai
quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e'
ridotta del venti per cento (( rispetto alla misura gia' decurtata
al termine del primo anno di fruizione. )) Per i lavoratori in
questione, i requisiti di cui agli art. 16, comma 1, e 7, comma 4, della
citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al
lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso
settore di attivita'.
2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende
operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui
all'Obiettivo 1 (( del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, )) che, a far data dal giugno 1996 e senza
soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento straordinario di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle
delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno
2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata
dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo
di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e,
comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di
anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per
tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di
mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta dal venti per cento ((
rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di
fruizione. ))
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui
ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme
previste dall'art. 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un
importo pari all'onere del trattamento economico di mobilita' per un
periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione
figurativa.
(( 4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennita'
di mobilita' prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilita'
di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri
per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata
ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attivita'
formative comporta la decadenza dal benefici di cui ai commi 1 e 2.
L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette
attivita'. ))
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel
settore della sanita' privata, con un organico superiore alle
millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla procedura di
amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed
operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 ((
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ))
per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e
nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari
all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita',
cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove
spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5
sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento
medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai
competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in
essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione
dei soggetti interessati alle attivita' formative comporta la decadenza
dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle
attivita' formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di
fruizione della indennita', maturino il diritto alla pensione.
((
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da
parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento
all'esterno di attivita' attraverso la stipula, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di
convenzioni con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro,
consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata
sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dal lavoratori
di cui al comma 5. ))
8. I lavoratori beneficiari del trattamento
di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in
forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al
regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17
febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto
trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione
della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del
trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla
normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
(( 8-bis. In
deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, con proprio decreto, a
concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di
ventidue unita', del trattamento straordinario di integrazione salariale
ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche,
costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita' di
reimpiego dei lavoratori provenienti da unita' produttive interamente
dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che
successivamente hanno cessato l'attivita' in quanto sottoposte a
proceduta fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a
seguito della mancata omologazione del concordato preventivo. 8-ter. Gli
oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in
misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre
2001, n. 448. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 7, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il seguente: "2.
Nelle aree di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, la indennita' di mobilita' e'
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a
trentasei nei lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa
spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per
cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, della citata legge n. 223
del 1991, e' il seguente: "1. Nel caso di disoccupazione derivante
da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da
parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi,
di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i
periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e
infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque
non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art.
7.".
- Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge n. 223 del
1991 e' il seguente: "4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque
essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal
lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura
di cui all'art. 4".
- Si riporta il testo dell'art. 3 (Obiettivo n.
1) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999:
"Art. 3. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al
livello II della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche (NUTS
II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base
degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati
comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo
1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria. Esso concerne inoltre
le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre,
Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di
adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo
1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1,
primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo
n. 1, salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7,
paragrafo 4, secondo comma. Tale elenco e' valido per sette anni a
decorrere dal 1 gennaio 2000".
- La delibera CIPE del 18 ottobre
1994 reca: "Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani:
di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed integrazione dei
criteri per l'approvazione delle proroghe per complessita' dei processi
produttivi e per complessita' connessa alle ricadute occupazionali".
- La delibera CIPE del 26 gennaio 1996 reca: "Criteri generali per
la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione
salariale".
- Il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge n.
233 del 1991, e' il seguente: "4. Per ciascun lavoratore posto in
mobilita' l'impresa e' tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art.
37, legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a
sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al
lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto
di accordo sindacale".
- Si riporta il testo dell'art. 4 (Obiettivo
n. 2) del citato regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999: "Art. 4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo
n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione
economica e sociale deve essere favorita conformemente all'art. 1, punto
2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative.
Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione
socio-economica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali
in declino, le zone urbane in difficolta' e le zone dipendenti dalla
pesca che si trovano in una situazione in crisi.
2. La Commissione e gli
Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente
concentrati verso le zone piu' gravemente colpite e nell'ambito
geografico piu' appropriato. La popolazione delle zone di cui al
paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale della
Comunita'.
Su tale base, la Commissione definisce un massimale di
popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:
a)
popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro,
conformi ai criteri di cui al paragrafi 5 e 6;
b) gravita' dei problemi
strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli
altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle
regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
c) necessita' di fare in modo
che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di
concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della
popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti
di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel
1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5-b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88.
La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui
dispone riguardo ai criteri di cui al paragrafo 5 e 6. 3.
Entro il limite
dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla
Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano:
a) le
regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno
di tali regioni, conformi criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri
specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9. Gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni,
riferite al piu' appropriato livello geografico, che le sono necessarie
per valutare le proposte.
4. Sulla scorta delle informazioni di cui al
paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro
interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n.
2, tenendo conto delle priorita' nazionali, senza pregiudizio dell'art.
6, paragrafo 2. Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si applica
l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente
giustificata da circostanze oggettive.
5. Le zone in fase di mutazione
socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di livello NUTS
III conforme ai criteri seguenti:
a) tasso medio di disoccupazione
superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
b)
tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione
complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno
di riferimento a decorrere dal 1985; c) flessione constatata
dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento
di cui alla lettera b).
6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di livello NUTS
III conforme ai criteri seguenti:
a) densita' di popolazione inferiore a
100 abitanti per km2', oppure tasso di occupazione in agricoltura,
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della
media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;
oppure b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria
registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione
rispetto al 1985.
7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone
densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti:
a)
tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;
b) elevato livello di poverta', comprese condizioni abitative precarie;
c) situazione ambientale particolarmente degradata;
d) elevato tasso di
criminalita' e di delinquenza;
e) basso livello d'istruzione della
popolazione.
8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono
zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore dalla pesca
rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e
che sono confrontate a problemi socio-economici strutturali connessi alla
ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione
significativa del numero di posti di lavoro in detto settore.
9.
L'intervento comunitario puo' estendersi ad altre zone, con popolazione o
superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona
industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad
una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al
paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
b)
zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento
o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;
c) zone
che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o
corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato
tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o
prevista, di una o piu' attivita' determinanti nei settori agricolo,
industriale o dei servizi.
10. Una zona puo' essere ammissibile soltanto
ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11. L'elenco delle zone e' valido per
sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2000. Su proposta di uno Stato
membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione puo'
modificare l'elenco delle zone del corso del 2003, secondo il disposto
dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione
interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'art. 13, paragrafo
2".
- Il testo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n.
274) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999. -
Il testo del regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 17 febbraio 1993, n. 142 (Regolamento di attuazione dell'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione
anticipata dell'indennita' di mobilita), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1993.
- Il testo dell'art. 3 della citata
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Art. 3 (Intervento
straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali).
- 1. Il
trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori
delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'am-ministrazione straordinaria, qualora la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il
trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso
nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di
integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello
previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene
concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per
un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza
del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo,
dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere
corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita'
che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o
di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
3.
Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite
cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali
possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita', ai
sensi dell'art. 4, ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali
casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni.
Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e'
dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la
gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate
alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di
prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure
previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo
di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a
comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore
cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere
esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo
si appllicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni,
modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data
del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo
della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro
precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando
la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e
limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993,
nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di
mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei
confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie
dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino
nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di
lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati
l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni,
e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive
modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal
presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure
concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi
annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di
sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato
ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita
le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore
e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali".
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente
articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".
- La
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002) e'
pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 301 del
29 dicembre 2001.
Art. 1-bis
Disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria
(( 1. In caso di concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente
oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei
lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione
dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte
dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al
riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale
figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. 2.
Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei
lavoratori, di cui al comma 1, e' effettuato dall'I.N.P.S. direttamente
nei confronti dell'impresa. ))
Art. 2
Proroga dell'iscrizione nelle liste di
mobilita' per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti
1.
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" (( e dopo
le parole: "1999, 2000 e 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002". ))
((
1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai
licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati
da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilita'
con decorrenza dalla data del licenziamento. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.
1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in
materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di
carattere previdenziale), come modificato dalla presente legge: "1.
Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese
che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita'
o di lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 ai fini dei benefici
contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite
complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni
di euro per l'anno 2002 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal
fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i
relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
previa rendicontazione.".
- Il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993, e' il seguente: "Art. 4 (Norme in materia di
politica dell'impiego).
- 1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui
all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere
iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o
cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta dalla
comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 11
maggio 1990, n. 108. Possono altresi' essere iscritti i lavoratori
licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennita'
di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che
non da' titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223 , deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi
ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per
l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore
di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo,
trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli
adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. I
lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennita'
di mobilita' di cui all'art. 7 della predetta legge, sono cancellati
dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7, commi 1
e 2, per coloro che hanno diritto all'indennita' in base all'eta' e
all'ubicazione dell'unita' produttiva di provenienza.
3. Ai datori di
lavoro, comprese le societa' cooperative di produzione e lavoro, che non
abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 1
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione
avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni
di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o
ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non
continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi
dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'art. 8, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista,
ridotta di tre mesi, sulla base dell'eta' del lavoratore al momento
dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore
nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. All'art. 20,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da
"nonche' quelli a "d'integrazione salariale.
4. All'art. 6,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera: "d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a
favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni
positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 .
5. Al comma 1,
dell'art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene
stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del
comitato nazionale di cui all'art. 5 e del collegio istruttorio e della
segreteria tecnica di cui all'art. 7.
6. I criteri di assunzione presso
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 5, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque
iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 6, legge 23 luglio
1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del
numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione
salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilita',
possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a
selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
7. Lo
stanziamento nel capitolo n. 1089 del bilancio di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali puo' essere utilizzato anche
per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente
utili mediante lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente
utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti
anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti
socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati
dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione
degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 80 e' autorizzata l'ulteriore spesa,
rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno
1993.
Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati
e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal
comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una
relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima
del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno
intrapresi per l'anno 1993;
il Ministro dell'interno trasmettera' copia
di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9. Il comune e la
provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad
utilizzare, per le finalita' di cui al presente articolo, le eventuali
disponibilita' non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n.
24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10-11. (Soppressi dalla legge di
conversione).
11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della
trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono
procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente
al predetto obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a domanda, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto
dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura
delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali
delle imprese, secondo modalita' determinate con decreto del Ministro
stesso. I datori di lavoro, per i quali si e' gia' verificata la
trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli
altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei
mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter.
Le societa' cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal
registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel
suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la
relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del
medesimo art. 19.".
Art. 2-bis
Disposizioni in materia di lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili
(( 1. All'articolo 78, comma
6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e limitatamente
all'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente
agli anni 2001 e 2002". 2. All'attuazione del comma 1 si procede nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno
2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla
tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 4. Le imprese,
anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi
per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei
limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente
affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico,
ferma restando la possibilita' di accesso ad altri benefici previsti
dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per
giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il
periodo di prestazione lavorativa e' da considerare nullo ai fini della
concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo. ))
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente
legge: "6. In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni
2001 e 2002, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in
organico nell'ambito delle disponibilita' finanziarie possono,
relativamente alle qualifiche cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attivita'
socialmente utili. L'incentivo previsto all'art. 7, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, e' esteso agli enti locali e agli
enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi
dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
-
Il testo dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, e' il
seguente: "Art. 19 (Assunzione di personale). - 1. Per l'anno 2002,
alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie, agli enti pubblici non economici, alle universita',
limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di
ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed ai
consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del
patto di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali
in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto
delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno
2001. Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante
ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni
legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di
riordino e di accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di
funzioni. Si puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla
regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il
comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a
quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, maggiorato del 50 per
cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti
erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di
personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve
le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili
la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle
relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del
secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 22 del 18 marzo 1997. Il
divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il
divieto non si applica altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al
divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle
specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma
straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di personale
appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad
assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero della
giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti
di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il
programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
I termini di validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al
presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto
a tempo determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 16
dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua
scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo
determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita'
montane e dai consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari
al tasso di inflazione programmata indicato nel documento di
programmazione economico-finanziaria.".
- Per il testo dell'art. 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con
modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1. - Per la citata legge n. 448 del 2001 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno
1997, n. 196), e' il seguente: "Art. 10 (Occupazione dei soggetti
gia' impegnati nei lavori socialmente utili).
- 1. Allo scopo di creare
le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori
impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte
a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi
non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei
lavori stessi deliberano che, in continuita' con i progetti medesimi:
a)
promuoveranno la costituzione di apposite societa' miste che abbiano ad
oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei
progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata
sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento,
dai lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di
contenuti analoghi, ancorche' promossi da altri enti e nella misura non
superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
tale condizione andra' rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo
svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia'
oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la
forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero
in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi da altri enti e
nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le
societa' miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non
inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto
riguarda la scelta del socio, privato anche sotto forma di cooperative di
produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o
di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei
confronti delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa, che
risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e
realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei confronti
delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2,
comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita'
uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori
socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche
in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi
con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di
artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia'
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per
cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti
al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata
transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita,
entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data
conservano piena validita' per rutta la durata in essi prevista.".
-
Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144), e' il seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel
periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.".
- Il testo
dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, e' il
seguente:
Art. 7 (Incentivi alle iniziative volte alla creazione di
occupazione stabile) - 1. Ai datori di lavoro privati e agli enti
pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono
a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e'
riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto
assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti
delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai
soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.
2. Nel caso di
assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali
medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 e'
corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.
3.
Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, siano assunti con
contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di
cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato e', altresi', riconosciuto il
contributo di cui al comma 1 che puo' essere concesso, a richiesta del
datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per
il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni
di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di
fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui
al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed e' riconosciuto alla
societa' fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri
benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel
limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al
comma 1 e' riconosciuto anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a
fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione
del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro
beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del fondo di
cui all'art. 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2,
3 e 4, trova applicazione l'art. 20, comma 4, della citata legge n. 223
del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti
interessati dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, nonche' la
regolarita' dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi
contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli
elenchi delle attivita' socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in
cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a
dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e
4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano
all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei
soggetti interessati, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa
verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla
erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente,
all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino
al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, possono essere
riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di
imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per
ciascun atto costitutivo delle predette societa'.
12. Per eventuali
esigenze formative funzionali all'inserimento in attivita' lavorative dei
soggetti di cui all'art. 2 comma 1, puo' essere, per un periodo non
superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art. 4, comma 1,
nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite
convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai
servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b)
stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'art.
2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, puo' essere
concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1,
ripartite ai sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni
per ogni soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle societa'
miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, puo' essere
concesso nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1,
preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per
ciascun soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con
contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse societa'
miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto
incentivo e' incompatibile con il contributo di cui all'art. 7, commi 1,
2, 3 e 4.".
Art. 3
Lavoratori italiani
rientrati dalla Svizzera
1. (( Fino )) al 31 dicembre 2003, nei confronti dei
cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di
disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla
libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000,
n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi
contributivi maturati in Svizzera, tale pensione e' calcolata sulla
retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianita'
contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato
ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte
dell'interessato dell'eta' pensionabile prevista nell'ordinamento
pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di
cui al comma 2, l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata
secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Riferimenti normativi:
- La legge 15 novembre 2000, n.
364 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunita' europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e
dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999) e' pubblicata nel
supplemento ordinario n. 203 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11
dicembre 2000.
Art. 3-bis
Norma di interpretazione autentica in
materia di assunzioni a termine
(( 1. La disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di
procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e' il seguente:
"1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione
degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale
contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori
assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle
imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993, e' il seguente: "5. Alle imprese non
rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di
personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarieta', viene
corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla
meta' del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione
di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e
ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per
questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli
istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi
previdenziali ed assistenziali.
Ai soli fini pensionistici si terra'
conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di
riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in
riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.".
Art. 4
Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli
articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro
44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro
26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro
28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro
25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro
314.356 per l'anno 2011, si provvede: a) quanto ad euro 503.182 per
l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per
l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno
2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 3; b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002,
ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004,
ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006,
ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008,
ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e
ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da
ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 7,
del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni
dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i riferimenti normativi all'art.
1.
- Per la citata legge n. 448 del 2001 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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