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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE
del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la
protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22
dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;
2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001,
relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per
determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune
specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio
2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di
galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva
98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1º marzo
2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.
3. Il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla
data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2.
4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non siano ancora in vigore le
rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque
di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle
materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La direttiva del 31 maggio 1999, n. 1999/45/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 30 luglio 1999, n. L200, reca:
"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".
- La direttiva del 19 luglio 1999, n. 1999/74/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 3 agosto 1999, n. L203, reca:
"Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la
protezione delle galline ovaiole".
- La direttiva del 22 dicembre 1999, n. 1999/105/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 15 gennaio 2000, n. L11, reca:
"Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione".
- La direttiva del 26 luglio 2000, n. 2000/52/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 29 luglio 2000, n. L193, reca:
"Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche".
- La direttiva del 25 giugno 1980, n. 80/723/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 29 luglio 1980, n. L195, reca:
"Direttiva della Commissione relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e
alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese".
- La direttiva del 19 dicembre 2001, n. 2001/109/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 16 gennaio 2002, n. L13, reca:
"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il
potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da
frutto".
- La direttiva del 30 gennaio 2002, n. 2002/4/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 31 gennaio 2002, n. L30, reca:
"Direttiva della Commissione relativa alla registrazione degli
stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva
1999/74/CE del Consiglio". - La direttiva del 5 marzo 2002, n.
2002/25/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
15 aprile 2002, n. L98, reca: "Direttiva della Commissione che
modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri". - La direttiva del 17
marzo 1998, n. 98/18/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee 15 maggio 1998, n. L144, reca: "Direttiva del
Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri. Versione in vigore dal 1 gennaio 2003".
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001".
Gli articoli 1, commi 2 e 3 e 2 cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al
Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa).
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
ammini-strative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto
fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali
casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni
che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a
103.291 euro sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle
che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte
con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando
le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto
anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu'
amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso
le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili".
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi' recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2427):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (Buttiglione)
il 27 febbraio 2002.
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede
referente, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni I (Affari
costituzionali);
V (Bilancio, tesoro e programmazione);
X (Attivita' produttive, commercio e turismo);
XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).
Esaminato dalla commissione il 20, 21 marzo;
10 aprile e 8 maggio 2002.
Relazione scritta presentata il 30 maggio 2002 (atto n. 2427/A - relatore
on. Di Teodoro).
Esaminato in aula il 1 luglio 2002 e approvato il 2 luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1560):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 3 luglio 2002 con pareri delle commissioni 5a (Bilancio);
6a (Finanze e tesoro);
8a (Lavori pubblici, comunicazioni);
9a (Agricoltura e produzione agroalimentare);
10a (Industria, commercio, turismo);
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 16 luglio 2002.
Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 2002.
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