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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 45, comma
5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "ventiquattro
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19
luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2843-ter): Disegno di legge derivante dallo
stralcio dell'articolo unico, comma 2, del disegno di legge di
conversione A. C. 2843 deliberato dall'Assemblea il 2 luglio 2002,
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 2 luglio 2002.
Esaminato in aula il 2 luglio 2002 ed approvato il 3 luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1563):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 luglio
2002 con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il 16 luglio 2002.
Esaminato ed approvato in aula il 17 luglio 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al
titolo:
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota al
titolo.
- Il testo dell'art. 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
cosi' come modificato dalla legge in lettura, e' il seguente: "5.
Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 4
attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e
2.".
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