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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini in materia di emersione di
attivita' detenute all'estero 1
Il termine per la presentazione della
dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 comma 1, del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, e' prorogato al 15 maggio 2002. 2. Se alla
data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati
possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta'
dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:
a) gli interessati
presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata,
indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la
regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la
dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.
(( 2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita'
rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della
disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del
criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi'
determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione
riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma
2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista
dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di
rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel
comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,
secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo,
mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002
all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione
riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma
2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli
interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di
ricezione della comunicazione. ))
3. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e
della relativa integrazione.
(( "3-bis. Se l'importo totale
delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante
dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b)
del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata
di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo
12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in
eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di
interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge
n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal
seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al
comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia'
stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto
formale conoscenza". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta
il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione
dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di
emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
altre operazioni finanziarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 settembre 2001, n. 224, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274:
1. Gli interessati
presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attivita'
finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le
attivita' provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma
di cui all'art. 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla
sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella
dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita'
da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato,
ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il
modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del
controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse in valuta viene
utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei
cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad
agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui
all'art. 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle altre attivita'
finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.".
-
Si riporta il testo dell'art. 14 del sopra citato decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 14 (Effetti del rimpatrio).
- 1. Salvo quanto stabilito dal
comma 7, il rimpatrio delle attivita' finanziarie effettuato ai sensi
dell'art. 12 e nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 13:
a)
preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente
obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi
d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di
accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto,
limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre
attivita' costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
b) estingue le
sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste
dall'art. 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla
disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
c) esclude la
punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al decreto-legge
n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere d)
e f), del predetto decreto n. 429 del 1982, relativamente alla
disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate.
2. Fermi rimanendo
gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'art. 17 e quelli
di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e
3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano
le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1,
comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono
comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti
tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi
compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'art. 12, commi
1 e 2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione
finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la
limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari
devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie
relativi alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i
medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle
dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione
delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei
processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per le finalita'
di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura
patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita'
di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare
riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per l'attivita' di contrasto
del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale.
5. Relativamente
alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono
tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data
di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per quello
precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal
1 gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'art. 3 del
predetto decreto-legge n. 167 del 1990.
5-bis. Relativamente alle
attivita' finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati
considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in
mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da
apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato
nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati
comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto
decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato
nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette
attivita'.
6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre
agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma
1 con invito a controllare la congruita' della somma di cui all'art. 12,
comma 1, in relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella
dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della sottoscrizione dei
titoli di cui all'art. 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le
basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni
competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.
7.
Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti di cui al presente
articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata
gia' constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni e
verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e contributivo di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
((Il rimpatrio
non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando
per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il
procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza.))
8. Gli interessati possono comunicare agli
intermediari cui e' presentata la dichiarazione riservata i redditi
derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione
della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista
corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli
intermediari qualora le attivita' finanziarie fossero gia' state
depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica
l'art. 13, comma 4.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante "Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151,
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1990, n. 186: "Art. 6 (Tassazione presuntiva).
- 1. Per i
soggetti di cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in
serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza
che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo
prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di
sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui
percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria
puo' essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento
della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350: "Art. 12 (Rimpatrio).
- 1. Nel periodo tra
il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente
residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro
e altre attivita' finanziarie detenute almeno al 1 agosto 2001, fuori del
territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati
nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento
dell'importo dichiarato delle attivita' finanziarie medesime, che non e'
deducibile, ne' compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere destinate a
qualunque finalita', rientrano nel patrimonio personale e i relativi
guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.
2. In luogo
del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui
al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo
pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2, con tasso di
interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale
tra il valore nominale e la quotazione di mercato.".
- Si riporta il
testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplento
ordinario:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso
periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non
e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai
sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (lettera soppressa);
e)
ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le
quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi
previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al
saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti
per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale
cinematografiche. 2-bis. (Comma soppresso).".
Art. 2
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1.
All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra
l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute
all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-ter. Le
disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia'
estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento,
salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso,
di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a
scopo di estorsione, di usura, (( di traffico di armi, di tratta e
commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione
e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i
delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel
massimo a quindici anni di reclusione. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del sopra citato decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio) - 1. Alle
operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni
concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione
previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni
in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e al
terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non
costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della valutazione
dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'art. 3 del
decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri
elementi previsti dal medesimo art. 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis.
L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e 16 per
effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attivita' detenute
all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa la
punibilita' ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), non produce gli
effetti di cui al medesimo art. 14 ed e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle
attivita' oggetto della dichiarazione riservata.
(( 2-ter. Le
disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia'
estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento,
salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso,
di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a
scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio
di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con
l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici
anni di reclusione.". ))
Art. 3
Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare
(( 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002",
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma
2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta", sono inserite
le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a),
primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo
d'imposta precedente", sono sostituite dalle seguenti:
"rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta
precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma
2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di
presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto
termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";
5) al comma
2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le
violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta
agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia
effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base
alla relativa dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole:
"30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il
seguente: "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono
esclusi, per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione,
dal computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi
e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche
normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di
licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del
lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa
del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione
della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di
natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti
conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per
intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE
definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio
2002, con il quale sono individuate le priorita' di intervento coordinato
ed integrato degli organi di vigilanza del settore.
Al fine di acquisire
elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia
una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati
in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita', dei
registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di
settore.
Tale richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di
ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarita'
del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di
emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art.
1-bis (Emersione progressiva). - 1. In alternativa alla procedura
prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del
comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un
piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la
progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie
diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a
diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di
motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia
di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio
di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si
intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita
dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da
parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono
avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che
provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza
di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla
normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con
la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento
dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
(il comma 3 e' stato cosi' sostituito dall'art. 36-bis, comma 7
della
Legge
4/8/2006, n. 248)
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento
progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la
questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione
esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle
linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1
dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e
vigilanza.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3
provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del
decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
(il comma 5 e' stato cosi' sostituito dall'art. 36-bis, comma 7
della
Legge
4/8/2006, n. 248)
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche
concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero
respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano,
il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di
vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei
termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi
previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato.
L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti,
come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati
contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti
obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30
novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e
degli altri modelli di dichiarazione", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di
dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del
regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due
successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1
della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del
presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle
scritture o altra documentazione obbligatorie, e' altresi' punito con la
sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per
ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base
dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra
l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
4. Alla
constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli
in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Competente alla
irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 e' l'Agenzia
delle entrate.
Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma
2 dell'articolo 16. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il
testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante
"Primi interventi per il rilancio dell'economia", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato
dal presente articolo: "Art. 1 (Dichiarazione di emersione). - 1.
Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non
adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere,
tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il ((
30 novembre 2002, )) con indicazione, oltre al numero e alle
generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in
misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di
categoria, approva i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta (( successivo a quello )) in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due
periodi successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale: a) gli
imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano
nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito
imponibile dichiarato (( rispetto a quello relativo al secondo
periodo d'imposta precedente, )) hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con
la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per
cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo
periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile
dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo
dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione
del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale
relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla
dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva,
dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo,
del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo
periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti
rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per
il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; b) i lavoratori
che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi
da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si
applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6
per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del
10 per cento per il terzo anno.
(( 2-bis. La contribuzione e
l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al
termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e
versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della
medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in
sessanta rate mensili, senza interessi. 2-ter. Per le violazioni
concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione
di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si
applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro
il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA. )) Per il medesimo periodo non si
applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive ne'
quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi
versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la
dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato
tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali
accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo
del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore
dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro
irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si
perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
contributi previdenziali e premi assicurativi con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8
per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi,
sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato
produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi
all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo
del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta
sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione, entro il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del
25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto
termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono
estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni
amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono
sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di
una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000 per ogni anno
pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e'
effettuato nei termini e con le modalita' di cui al comma 3. E precluso
ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli
anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro
posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi
effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione
alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002. La ricostruzione,
che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata
fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di
lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi
contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la
suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2002. La ricostruzione
avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.
((
4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non
risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo
antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei limiti
numerici di unita' di personale previsti da leggi e contratti collettivi
di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti,
ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione
di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e
produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria
per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si
applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento. ))
5. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al
lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'art. 62, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi,
in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di
riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui
all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e
78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
all'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
((
7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE
definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio
2002, con il quale sono individuate le priorita' di intervento coordinato
ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire
elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia
una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati
in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita', dei
registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di
settore. Tale richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di
ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarita'
del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di
emersione. ))
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di
base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di
quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione
contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del
contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di
emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in
misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla
contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la
eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente
agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei
limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso
decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale
relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in
proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua
del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi
2 e 3 dell'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente,
sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei
risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori
e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare
l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi
per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti
produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva,
nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
302, supplemento ordinario: "4. A livello regionale e provinciale
sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a
livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese
istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare
all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla
predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di
riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata
non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata
non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,
a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole
espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi', a
verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore,
segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle
conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento
dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione
provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono
composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza
in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal
competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi,
per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali
del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge 22
luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi
regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della sopra citata
legge 18 ottobre 2001, n. 383, cosi' come modificato dal presente
articolo: "Art. 3 (Disposizioni di attuazione).
- 1. Con decreto
interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione
di emersione di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di
dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale
a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri
redditi, nonche' le modalita' di pagamento delle imposte e delle
contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4. Con lo
stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di
presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attivita'
amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle
organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione
dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di
cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono
deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1,
comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio,
ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le
regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e
gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo. 5. Le
disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano,
in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento
ordinario: "2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con
indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore,
degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene
di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita'
nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.".
Art. 3-bis
(( Integrazioni alla disciplina
dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari )) (( 1. Al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente: "c) banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter,
le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione
all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato", sono
sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale
divenuti esigibili nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi
di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni al
regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, cosi' come modificati dal presente
articolo: "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
-
1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1,
percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori
di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma
7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti
od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri,
ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui
al primo periodo; (( c) banche centrali o organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato. ))
2. (Comma
abrogato).". "Art. 8 (Conservazione delle evidenze e
comunicazione all'amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve
tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai
percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative
ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle
norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di
cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione
finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo
le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli
elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai
proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre
solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non
residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a
titoli detenuti all'estero.
3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta
comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di
intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.
3-bis. Le
disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano
ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al
Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea
(BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla
BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le
operazioni di credito del SEBC.
3-ter. Le disposizioni del presente
articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano altresi' ai proventi non
soggetti ad imposizione in forza dell'art. 6 quando essi sono percepiti
da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia, (( da banche centrali
estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato. ))
Art. 3-ter
(( Disposizioni in materia di
contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario )) ((
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: "4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio
italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono
esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo
internazionale sul piano finanziario". ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre
2001, n. 369, recante "Misure urgenti per reprimere e contrastare il
finanziamento del terrorismo internazionale", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2001, n. 240, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n. 431,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290, cosi' come
modificato dal presente articolo: "Art. 1 (Comitato di sicurezza
finanziaria).
- 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita' connesse al
terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attivita' di
contrasto nelle materie di cui al presente decreto, e' istituito per il
periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di
sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato ,
presieduto dal direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e
composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate,
rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia,
dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi.
Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di
finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione
investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un
rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del
Comitato puo' essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei
Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni emessi ai sensi dell'art. 2 e del decreto-legge 28
settembre 2001, n. 353.
2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato
comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia
di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di
competenza del Comitato.
2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al
Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia,
individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla
vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari
finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere
al Comitato stesso. Il Comitato puo' richiedere ulteriori accertamenti
all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne
ravvisi la necessita' per le strette finalita' di cui al comma 1, puo'
anche richiedere lo sviluppo di eventuali attivita' informative alla
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68. Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed
informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di
sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza,
anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di
contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce
delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI).
(( 4-bis. Le attribuzioni
dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti
per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il
contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario. ))
5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'art. 2 del
presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione
consultiva prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche
all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.".
Art. 4
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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