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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in
particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per
l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Configurazione giuridica
1. L'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, di seguito
denominato: "ISPESL" o: "Istituto", e' ente di
diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia
scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
2. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario
nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite
queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono
nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISPESL
e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.
3. L'ISPESL esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto
concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la
tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
4. L'ISPESL svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti
da apposite fonti normative.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. -
Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "Art. 17
(Regolamenti).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.".
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne l'istituzione del Servizio
sanitario nazionale.
- La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca la conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 "Disciplina
delle funzioni prevenzionali e omologative delle Unita' sanitarie locali
e dell'ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concerne il
"Riordinamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441,
reca: "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e
la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in
attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 268".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: "Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".
Art. 2
Funzioni istituzionali
1. L'Istituto svolge,
avvalendosi delle strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca,
di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di
assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la
sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della
sperimentazione, l'ISPESL:
a) svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con
amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche
pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche
ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai
compiti istituzionali;
c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di
interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, della
sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e
di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio
sanitario nazionale, con l'Istituto superiore di sanita' (ISS), con enti
pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica, nonche' con
gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (IRCCS) e le
aziende ospedaliere;
d) partecipa a progetti di attivita' finalizzata alla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli
ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e ricerca di
amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche
internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'ISPESL:
a) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta del
Ministro della salute o delle regioni, nell'ambito dei controlli che
richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello
regionale, o di interesse nazionale, anche ai fini del controllo di
qualita' delle prestazioni rese nel campo della sicurezza del lavoro e di
tutela delle malattie professionali;
b) esegue, nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del Ministro
della salute, accertamenti sulla idoneita' dei luoghi di lavoro e sul
rispetto delle disposizioni normative di prevenzione degli infortuni e
tutela delle malattie professionali;
c) compie accertamenti e indagini per la prevenzione degli infortuni e
l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie negli ambienti di
lavoro e di vita;
d) effettua, sulla base di apposita convenzione onerosa con il Ministero
delle attivita' produttive, attivita' omologativa residuale, ai sensi
della legge 12 agosto 1982, n. 597, e delle direttive comunitarie di
"prodotto", nonche' attivita' di organismo notificato per la
direttiva PED n. 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio
1997, sugli apparecchi a pressione e per i compiti previsti dal titolo
VII, protezione da agenti cancerogeni e mutagenesi, di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza, di formazione e di
informazione, l'ISPESL:
a) fornisce consulenza al Ministro della salute, agli altri Ministeri e
alle regioni in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul
lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con il Ministro della salute all'elaborazione e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
c) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per la
formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere
nazionale e internazionale su temi attinenti ai propri compiti
istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti
nazionali ed internazionali; rende noti, mediante pubblicazioni
scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi
elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o
raccolta nell'interesse della prevenzione degli infortuni, della
sicurezza del lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e
di lavoro;
e) esplica attivita' di consulenza per la tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro, in collaborazione con l'Istituto superiore
di sanita' (ISS) e con gli altri enti o amministrazioni, che si occupano
di produzione e di impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle
sostanze radioattive, nonche' di qualunque forma di energia usata a scopi
diagnostici e terapeutici;
f) esercita, per organismi pubblici e privati, attivita' di formazione,
perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli
infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro, rivolte, in particolare, al personale del
Servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e
tutela della prevenzione;
g) promuove e coordina studi e ricerche nel settore didattico, atti a
definire in termini standard di metodologie e contenuti, un sistema
complessivo di qualita' della formazione nei settori di competenza, al
fine di realizzare percorsi didattici ad elevata qualificazione
professionale per la formazione e il perfezionamento dei formatori, degli
specialisti in igiene e sicurezza, delle figure individuate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' dei lavoratori;
h) esercita per conto dello Stato e delle regioni le attivita' di
consulenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto
1999, n. 334, relative agli impianti a rischio di incidente rilevante.
5. L'ISPESL, inoltre, svolge le seguenti attivita':
a) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e
delle procedure per la valutazione dei rischi, con riguardo all'igiene
negli ambienti di lavoro, alla sicurezza dei lavoratori, delle macchine,
degli impianti, delle attrezzature di lavoro e all'esposizione ad agenti
fisici, chimici e biologici, ivi comprese le radiazioni ionizzanti in
campi elettromagnetici, nonche' delle linee guida e dei protocolli per la
tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con le parti sociali ed in particolare con gli organismi
previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la
promozione della cultura e di buone pratiche in materia di prevenzione
sui luoghi di lavoro;
c) svolge attivita', quale focal point per l'Italia, dell'Agenzia europea
per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, partecipando
eventualmente ad organismi e comitati tecnici comunitari ed
internazionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed
assistenza a pagamento alle imprese, con particolare riguardo a quelle
piccole e medie, nonche' ai lavoratori ed agli organismi paritetici tra
le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
6. L'ISPESL, infine, esercita ogni altra attivita' di propria competenza
ai sensi delle norme vigenti.
Note
all'art. 2:
- La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante
disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita'
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro".
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni vedasi specifica nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedasi specifica
nota alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1994, n. 334,
vedasi specifica nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedasi specifica
nota alle premesse.
Art. 3
Strumenti
1. Per l'esplicazione
delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa,
l'Istituto si organizza in strutture tecnico-scientifiche e
amministrative ed in laboratori articolati sul territorio e realizza una
propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni,
dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza,
anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e
aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalita'
determinati con proprio regolamento ed anche attraverso l'utilizzo
economico dei risultati della propria ricerca, puo':
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o
privati, nazionali, esteri ed internazionali;
b) partecipare a o costituire consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti
con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni
in materia.
La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate ad
autorizzazione preventiva del Ministro della salute, volta tra l'altro ad
accertare che non sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione
ai compiti istituzionali dell'Istituto. Decorsi sessanta giorni dalla
ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di
osservazioni da parte del Ministro della salute, l'autorizzazione si
intende concessa. In caso di costituzione di societa' o di partecipazione
societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere
del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il parere non venga
reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni, il parere stesso si
intende espresso favorevolmente.
Art. 4
Organi dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
1. Sono organi dell'ISPESL:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Direttore generale;
4) il Comitato scientifico;
5) il Collegio dei revisori.
Art. 5
Presidente
1. Il Presidente, scelto
tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta,
riconosciuta e documentata professionalita' tecnico-scientifica nelle
materie di competenza dell'Istituto, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una
sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne
stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto
funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di
indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito
il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per
l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna
dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attivita'
delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il Direttore generale, gli incarichi di livello
dirigenziale generale e conferisce, sentito il Consiglio di
amministrazione, gli incarichi di Direzione delle strutture
tecnico-scientifiche.
5. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero
ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in aspettativa per la
durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in
aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota
all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: "Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica": "Art. 12 (Direzione
di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei
consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari
ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori
e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di
ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono
essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I
professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio
nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono
essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del
Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e
le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la
funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai
professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli
enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove
l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai
fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza
secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa
e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono
titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di
ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la
partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione
di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo 1958,
n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita'
puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro
attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il
Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica
nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le
universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che
non abbiano la natura di enti pubblici economici.".
Art. 6
Consiglio di
amministrazione
1. Il Consiglio di
amministrazione, nominato dal Ministro della salute, e' composto dal
Presidente e da otto componenti cosi' individuati:
a) due esperti designati dal Ministro della salute;
b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, dal
Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente
competenti, di documentata professionalita' nelle materie
tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti
svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che
sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno
determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese
di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un
Vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di
funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 7
Compiti del Consiglio di
amministrazione
1. Il Consiglio di
amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i
necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la
predisposizione del piano triennale, del bilancio e dei regolamenti,
sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonche'
il conto consuntivo;
c) su proposta del Presidente, delibera il piano triennale di attivita'
dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei
fabbisogni di personale;
d) delibera i regolamenti;
e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in societa' private
aventi scopi coincidenti con le attivita' istituzionali dell'Istituto,
nel rispetto dei criteri e delle modalita' determinati con il regolamento
di cui all'articolo 3, comma 1, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo
economico dei risultati della propria ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta
ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i
componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno,
almeno cinque giorni prima.
3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il
Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da
recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal
comma 2.
Art. 8
Direttore generale
1. Il Direttore generale
e' nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del
Presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e
documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed
amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato
con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai
dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto
dall'articolo 5, comma 6.
2. Il Direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di
amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di
amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse
finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attivita', sovrintendendo e
coordinando l'attivita' dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse
umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento
dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento
al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei
strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad
esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di
livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti
nella specifica competenza del Presidente o dei vari dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi,
lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi dell'ente ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
cessa dall'incarico nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio
di amministrazione.
Nota
all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, recante: "Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59": "Art. 9 (Istituto superiore di sanita' e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). - 1. L'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del
Ministero della sanita', funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca,
di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la
salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di
informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e
benessere nei luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro
della sanita'. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite
queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono
nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il Consiglio di
amministrazione, il direttore generale, il Comitato scientifico e il
collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con
i regolamenti di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di
raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204 e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e l'art. 48 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
Art. 9
Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico
e' nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte
nelle materie di competenza dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre
anni ed e' composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente dell'ISPESL;
c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente:
tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, uno del Ministero delle attivita' produttive, uno
del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero
delle politiche agricole e forestali;
e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresi', su invito
del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori
e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresi', essere chiamati a
partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in
relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di
valutazione.
3. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone
di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro
della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 10
Compiti del Comitato
Scientifico
1. Il Comitato
Scientifico:
a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con
organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge, su richiesta del Presidente o del Consiglio di
amministrazione, attivita' di consulenza in ordine a specifici piani e
programmi di attivita';
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali
assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle strutture
tecnico-scientifiche nelle quali e' articolato l'ISPESL, sulla base di
criteri fissati dal medesimo Comitato;
e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture tecnico-scientifiche
dell'Istituto.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il
Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario.
Art. 11
Collegio dei revisori
dei conti
1. Il Collegio dei
revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e uno supplente
nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e
documentata professionalita'.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di
gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e
regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto
consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto
inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'ISPESL. I
componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle
sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito il compenso da
corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 12
Esperti
1. Per particolari
motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unita', nelle
materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate
professionalita' tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione,
su proposta del Presidente, puo' disporre il conferimento di incarichi a
soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza
dell'Istituto.
Art. 13
Regolamenti
1. Entro centoventi giorni
dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o piu'
regolamenti, disciplina:
a) le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e
contabile interna, anche in deroga al decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;
b) le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalita' per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di
collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e
internazionali;
d) le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di
collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale;
g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;
h) l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000,
n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 422;
i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i
principi fissati dalla normativa vigente; l) l'istituzione di un ufficio
per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del
lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
n) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi
compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene determinata
nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due
uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti
all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione
ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono
soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il
termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia
intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.
Note
all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696
reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione
delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita'
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina delle attivita'
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422,
reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e
disciplina degli interventi formativi".
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12 e 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: "Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di
esecuzione": "Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico). (Art.
12, commi da 1 a 5-ter del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993, e
successivamente modificati dall'art. 3 del decreto-legge n. 163 del 1995,
convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995).
- 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici
per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture,
le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni
dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito
delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con
il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi
per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure
e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni
in possesso dell'aniministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma
6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di
carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione
pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.".
"Art. 12 (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). (Art.
12-bis del decreto legislativo n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche
provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in
modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita'
stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu'
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione
che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del
decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi
definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,
nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e,
per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato,
a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste
dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della
relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale
di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui
all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale,
ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli
di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di
cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli
di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non
puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi
3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste
per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 15
luglio 2002, n. 145).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e'
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo
i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.".
Art. 14
Piano di attivita' e
fabbisogno di personale
1. L'ISPESL opera sulla
base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile
annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi,
priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano
sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresi' la
programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione
delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e
gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione
ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della salute. Sul piano
triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva
competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta
giorni, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere
del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla
ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da
parte dei succitati Ministri, i pareri si intendono resi positivamente.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da
parte del Ministro della salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si
intendono approvati.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale,
gli organici del personale. In materia di personale, secondo le
indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere
sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 15
Delibere e bilanci
1. Le delibere
dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di
attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle relative
all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai
precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei
revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta sono
inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 16
Personale dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
1. Il personale di ruolo
in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL e' regolato dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti,
possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso
l'Istituto.
Art. 17
Fonti di finanziamento
1. L'Istituto provvede
allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari
derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato,
da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, dalle somme di cui agli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dai
contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri
organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di
programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti,
istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private,
nazionali, estere o internazionali, dalle attivita' di assistenza,
consulenza, formazione, certificazione, omologazione, a soggetti pubblici
e privati e da ogni altro provento connesso alle sue attivita', nonche'
da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati.
Note
all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, recante: "Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59": "Art. 1
(Programmazione).
- 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria
(DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli
interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il
quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il
coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni
parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle
amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai
sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la
ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla
dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali,
definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli
interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui
loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle
loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di
ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per
aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel
PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi
generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo
integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo
speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1
gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le
risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca
e i relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che
dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione
della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza
con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio
delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti
piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data
di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base di criteri generali indicati dal Comitato di cui
all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie
delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui
all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese
per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello
Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle
universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come
previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di
esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
- Si riporta il testo, rispettivamente, degli articoli 1 e 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante
il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 1
(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione
dei livelli essenziali e uniformi di assistenza). - 1. La tutela della
salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della
collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e della liberta'
della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale
complesso delle funzioni e delle attivita' assistenziali dei Servizi
sanitari regionali e delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti e
istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni
conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con
i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della
dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita'
nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validita'
del Piano sanitario nazionale, e' effettuata contestualmente
all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio
sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese
nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio
sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa,
nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento,
elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale,
con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle
funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base
delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di
assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanita', entro il 31
marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del
piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa
prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le
commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonche' le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono
il parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale,
tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e' adottato ai
sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per
il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza,
i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o
collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di
assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie
di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi
ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,
ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze
scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni
cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita'
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono
essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario
nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di
sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato dal
Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano
precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso
del triennio con la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva
riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della
salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il
triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validita' del
Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale
verso il miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza, anche
attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi
socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca biomedica e
sanitaria, prevedendo altresi' il relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi
alla formazione continua del personale, nonche' al fabbisogno e alla
valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo
scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo
sviluppo di modalita' sistematiche di revisione e valutazione della
pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza
assicurati in rapporto a quelli previsti. 11. I progetti obiettivo
previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della
sanita' con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente
dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul
territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio
sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal
Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la
programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli
interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per
soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali,
prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi
dell'art. 2, comma 2-bis, nonche' delle formazioni sociali private non
aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari
pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio
sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della
sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni
in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e
della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in
ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilita'
delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario
regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento di nuove
strutture. Il Ministro della sanita', sentita la regione interessata,
fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per
dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche
mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con
le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'art. 4, comma 12,
alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarieta', dando
attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo
non lucrativo le istituzioni che svolgono attivita' nel settore
dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d), e),
f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
resta fermo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto.
L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.".
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale).
- 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello
Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente,
dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui
al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di
rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il
finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le
tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui
carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative
all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione
e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e
le attivita' del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo
osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e'
rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai
sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le
previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni
viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici,
in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento
ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in
sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso
fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari,
degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi', nel
corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di
finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati
agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate
alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel
Fondo comune di cui all'art. 8, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del
tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente
per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e
le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio.".
Art. 18
Disposizioni transitorie
e finali
1. Il funzionamento degli
organi preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli
di nuova istituzione.
2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio
di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori
dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituto,
che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a
domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e
sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti della loro
compatibilita' con le disposizioni del presente regolamento.
Note
all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, vedasi la specifica nota all'art. 13.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441,
vedasi la specifica nota alle premesse.
Art. 19
Commissariamento
1. In caso di mancata
costituzione degli organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, e' nominato, secondo la previsione dell'articolo
13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
2. Il Commissario puo' rimanere in carica per un periodo massimo di
dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi
previsti dal presente regolamento, gli organi di amministrazione, secondo
le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4
dicembre 2002
CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: "1. Le amministrazioni dello
Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il
presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente
dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli
statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) - p) omissis;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri
del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza,
ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della
possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini
perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento
dell'ente.".
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