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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come
modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato,
a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del
Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di
ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per
l'anno 2002, rispettivamente per le categorie dei lavoratori autonomi,
dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina
e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione
in materia migratoria;
Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previsto
dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15 ottobre 2002;
Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto accordi in
materia migratoria, hanno gia' provveduto a predisporre liste di
lavoratori disponibili a svolgere lavoro subordinato in Italia;
Ritenuto che il termine del 31 dicembre 2002, utile per la finalizzazione
dei rapporti di lavoro in parola, non consente il completo e tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di
manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1
1. Per le finalita' di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al
31 marzo 2003. Roma, 20 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei
conti il 21 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 133
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