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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11/11/2002) |
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Vista la 24 febbraio 1992,
n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile; Decreta: Art. 1 1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile e' sostituito dal seguente:
"1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed e' composta dal capo del Dipartimento della protezione
civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in
caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione
civile, dal presidente e da un esperto per ciascuno dei settori di
rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante
del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, dal
presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, dal
presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti, dal presidente del
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche e dal presidente del
Gruppo nazionale vulcanologia. Art. 2 L'art. 3, comma 5,
del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile e' cosi' modificato: "5. Il
coordinamento delle attivita' delle sezioni e' assicurato dall'ufficio di
presidenza della commissione costituito con determinazione del presidente
della commissione stessa.". Roma, 4 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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