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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 ottobre
1977, n. 801, recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", in
particolare articoli 1, secondo comma, e 12;
Vista la Decisione 2001/264/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 101 dell'11 aprile 2001, in
particolare l'articolo 2, paragrafo 2, che impone agli Stati membri di
adottare le misure adeguate, in conformita' alle disposizioni nazionali,
per garantire che, nel trattamento di informazioni UE classificate
all'interno dei rispettivi servizi ed edifici, siano rispettate le norme
della medesima Decisione da parte di:
membri della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea,
nonche' membri di delegazioni nazionali che partecipano alle riunioni del
Consiglio o dei suoi organi o che prendono parte ad altre attivita' del
Consiglio;
altri membri della pubblica amministrazione, di soggetti privati e
privati cittadini soggetti, in Italia o all'estero, alla giurisdizione
dello Stato italiano;
contraenti esterni e personale distaccato dallo Stato presso il
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che trattano
informazioni UE classificate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
settembre 1999;
Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri/Autorita'
nazionale per la sicurezza: PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela
del segreto di Stato - Volume I - Sistema di sicurezza - Edizione 1987 e
successive modificazioni e integrazioni;
PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume
II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazioni e procedure del
servizio cifra - Edizione 1994;
PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume
III - Sicurezza industriale - Edizione 1993; PCM-ANS 1/R - Norme
unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Direttiva per
la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato trattate in
sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica dei dati (EAD) -
Edizione 1993; PCM-ANS COMSEC 256 (B) - Norme relative all'installazione
di apparati elettrici elettronici che elaborano informazioni classificate
- Edizione 1998;
Ritenuta l'esigenza di dare, per gli aspetti interni, piena attuazione
alla predetta Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/264/CE;
Consultato, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Per gli aspetti di
rilevanza interna, piena e completa attuazione e' data alla Decisione
2001/264/CE del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001, che
adotta le norme di sicurezza del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 101 dell'11 aprile 2001, di cui
all'allegato 1.
2. L'organizzazione nazionale per la sicurezza, istituita ai fini della
tutela delle informazioni classificate, e' di conseguenza aggiornata
secondo le disposizioni contenute nell'allegato 2.
3. L'Autorita' nazionale per la sicurezza prescrive le altre disposizioni
di dettaglio per l'integrale attuazione delle norme di sicurezza
contenute nella predetta Decisione, nell'ambito nazionale e nel rispetto
della disciplina di protezione dei dati personali, eventualmente
applicabile.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2002
Il presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei
conti il 13 maggio 2002
Ministeri istituzionali, rep. n. 1/R, foglio n. 20
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