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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189,
recante: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo"; Visto il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari";
Visto, in particolare, l'art. 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 222 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali la determinazione delle modalita' per l'imputazione del
contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1 sia per far
fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo
stesso art. 1, sia in relazione alla posizione contributiva del
lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali;
Visto il citato art. 1, comma 7,
demanda, altresi', al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la
determinazione delle modalita' di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso art. 1;
Tenuto conto che, per garantire al lavoratore la copertura contributiva
ai fini pensionistici per i tre mesi antecedenti alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 222 del 2002, occorre, nel rispetto del minimale
introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo,
del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, destinare una quota pari ad Euro 669
del contributo di cui al citato comma 3, lettera b) dell'art. 1 del
decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222
del 2002;
Tenuto conto, altresi', dell'intesa raggiunta tra il Ministero
dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa
la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato
art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 222 del 2002, determinata in una quota pari ad Euro 31;
Visto
l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art. 1
I
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilita' della
dichiarazione di emersione, il contributo di cui al comma 3, lettera b)
del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) mediante bollettini di c/c postale entro l'11 novembre 2002.
Art. 2
L'ammontare del contributo di cui all'art. 1,
pari a Euro 700, e' ripartito dall'I.N.P.S. nelle seguenti misure:
a)
Euro 669 destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70 per
cento calcolata sul minimale contributivo introdotto dall'art. 7, comma
1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, alle competenti gestioni previdenziali
pensionistiche;
b) Euro 31 per assicurare la copertura delle spese
necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei
compiti di cui all'art. 1 del citato decreto- legge n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, da assegnare per due
terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Art. 3
I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 222 del 2002, possono versare, previa domanda, al competente Istituto
previdenziale, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche,
nonche' i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi
di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1, in un'unica soluzione ovvero in
rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi
degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di
dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese. Il presente decreto sara'
trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2002
Il
Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 362
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