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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Visto il regio
decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce presso il Ministero per il
lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la
raccolta e la conservazione delle schede relative ai casi d'infortunio
sul lavoro i quali importino invalidita' permanente;
Visto il decreto
luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni
concernenti il Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art.
1 che trasferisce il Casellario presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
Visti gli articoli 15 e seguenti del predetto decreto legislativo
recanti disposizioni per il riordino dei compiti e della gestione del
Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art. 22, concernente
l'adozione, da parte del Comitato di gestione del Casellario, del
Regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del
citato art. 22 del decreto legislativo n. 38 del 2000; Vista la delibera
del Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni n. 2 del 16
maggio 2001, concernente l'adozione del predetto Regolamento;
Vista la
successiva delibera n. 5 del 30 ottobre 2001, con la quale il Comitato
medesimo ha adeguato il Regolamento alle osservazioni ministeriali
formulate con nota prot. n. 9/3PP/22165/3, in data 17 ottobre 2001;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' approvato il Regolamento
di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei
compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, nel testo
unito al presente decreto di cui e' parte integrante.
Il presente decreto
sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Roma, 27 settembre 2002
Il Ministro: Maroni
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI
RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE
INFORTUNI.
(Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Capo IV, art.
22)
Capo I
Principi generali
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento stabilisce le norme di esecuzione delle
disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 (di seguito denominato Decreto) definendo le linee fondamentali
dell'organizzazione e del funzionamento del Casellario e regolando i
rapporti giuridici, amministrativi, contributivi, economici e funzionali
del Casellario stesso con gli utenti e con l'Inail.
2. Il Regolamento
disciplina le modalita' di individuazione dei responsabili del
trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Capo II
Il casellario
centrale infortuni
Art. 2
Funzione pubblica e
risorse
La banca dati
1.
Il Casellario svolge con autonomia gestionale, sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la funzione pubblica
prevista e disciplinata dal capo IV del Decreto.
2. Per la realizzazione
di tale funzione e per lo svolgimento dei relativi compiti, il Casellario
si avvale della struttura, delle risorse umane, formative, organizzative
e finanziarie, nonche' delle tecnologie informatiche, informative e di
comunicazione poste a disposizione dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (appresso denominato
INAIL), sulla base delle indicazioni dell'organo di governo del
Casellario stesso.
3. Il Casellario e' titolare della banca dati relativa
agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie
professionali i quali importino invalidita' permanente o morte.
Art. 3
Compiti del Casellario centrale
infortuni
1. Il Casellario svolge i
seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati,
relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di
malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte,
anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati,
mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della
loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti
autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria
banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale,
nonche' con quelle a carattere previdenziale anche attraverso accordi o
convenzioni finalizzati alla reciproca utilizzazione dei dati.
2. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle
istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Capo III
Organi del
Casellario centrale infortuni
Art. 4
Organi del Casellario
Gli organi
del Casellario sono:
il comitato di gestione;
il presidente;
il dirigente
responsabile.
Art. 5
Il Comitato di gestione
1. Il Comitato di gestione,
di seguito denominato Comitato, e' composto da:
a) un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'IPSEMA;
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un
rappresentante dell'ENPAIA;
f) un rappresentante delle imprese di
assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese
assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario,
designato dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e
uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
2. I membri sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica
quattro anni. Essi possono essere confermati per una sola volta.
Art. 6
Principi di funzionamento del Comitato di gestione
1. a) il Comitato e'
convocato dal presidente con avviso recante l'indicazione del luogo e
dell'ora di inizio della riunione nonche' l'elencazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno;
b) l'avviso di convocazione deve essere
spedito all'indirizzo prefissato dai singoli componenti almeno otto
giorni prima di quello stabilito per la riunione unitamente alla
documentazione concernente gli argomenti da trattare, salvo che
comprovate ragioni di urgenza non consentano il rispetto del termine o
l'invio della documentazione; in ogni caso il termine predetto non potra'
essere inferiore a tre giorni;
c) il Comitato e' comunque convocato dal
presidente quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei
componenti;
d) in caso di giustificato impedimento alla partecipazione
alla riunione, i membri debbono darne preavviso al presidente.
2. Il
Comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno
dei componenti.
3. Alle riunioni del Comitato assistono il magistrato
della Corte dei conti delegato al controllo ed almeno due membri del
Collegio dei sindaci dell'Inail.
4. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. Il Comitato disciplina con propria deliberazione le
modalita' di funzionamento delle riunioni.
Art. 7
Attribuzioni e compiti
del Comitato di gestione
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
approva gli atti fondamentali di programmazione; formula ed approva,
adeguandolo annualmente, il piano triennale recante l'individuazione
degli obiettivi di sviluppo e gestione anche con riferimento
all'integrazione con altre banche dati, determinando in via preventiva le
linee politiche, le direttive e gli indirizzi generali che il dirigente
responsabile dovra' perseguire nella gestione del servizio;
b) sulla base
della relazione predisposta dal dirigente responsabile individua
quantitativamente e qualitativamente le risorse necessarie e predispone
il proprio piano analitico annuale;
c) delibera il bilancio di previsione
e il conto consuntivo della gestione per i conseguenti adempimenti di cui
al successivo art. 20 e lo sottopone al Consiglio di amministrazione
dell'Inail;
d) approva, ferma restando l'utilizzazione dei servizi
tecnici dell'Inail, le modalita', procedure e tecnologie per
l'acquisizione e la gestione dei dati, con norme operative cui gli utenti
dovranno attenersi in armonia con il sistema Inail;
e) determina la
misura del contributo dovuto a carico degli utenti ripartendolo in base
alla spesa effettivamente sostenuta, secondo le modalita' di cui al
successivo art. 22;
f) commina le sanzioni previste dal Decreto;
g)
verifica i risultati della gestione a fronte degli obiettivi di piano ed
esercita il controllo sul funzionamento e sull'attivita' di gestione del
Casellario, fornendo al dirigente responsabile direttive ed indirizzi ed
adottando i provvedimenti di propria competenza;
h) puo' adottare
modifiche ed integrazioni al presente Regolamento. La relativa
deliberazione e' trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per la prescritta approvazione;
i) delibera per la relativa
approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
le variazioni alla composizione del Comitato medesimo in funzione delle
esigenze emergenti:
j) autorizza, in relazione all'art. 16, n. 2, del
Decreto ed all'art. 13, n. 3, del presente Regolamento, l'erogazione alle
istituzioni pubbliche e private di studio e ricerca che ne facciano
motivata richiesta, di informazioni di carattere statistico e di dati in
forma esclusivamente aggregata;
k) adotta delibere, in conformita' alla
normativa vigente e con particolare riferimento al capo IV del presente
regolamento, in merito alla conservazione degli atti.
Art. 8
Segretario
del Comitato di gestione
Le funzioni di segretario del Comitato di
gestione sono svolte da persona in possesso dei necessari requisiti
professionali, designata dal Comitato stesso su proposta del dirigente
responsabile del Casellario in conformita' con quanto disposto dall'art.
2, comma 2 del Regolamento.
Art. 9
Il Presidente
Attribuzioni e compiti
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume
provvedimenti di carattere indilazionabile. sottoponendoli a ratifica del
Comitato nella prima riunione utile;
c) puo' delegare la firma di
specifici atti al dirigente responsabile del Casellario.
Art. 10
Il
dirigente responsabile. Attribuzioni e compiti
Il dirigente responsabile
del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
b)
dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del Comitato,
organizza il funzionamento di essi; c) segnala al Comitato i casi di
inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in
conformita' alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli altri
la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita le
attribuzioni a lui demandate dal Comitato;
f) svolge funzione di
collegamento con le strutture competenti dell'Inail, in ordine
all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi
finanziari nell'ambito del bilancio dell'Inail;
g) in correlazione ai
tempi di formazione del budget e del bilancio di previsione dell'Inail,
formula al Comitato, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7,
lettere c), d) e f) del presente Regolamento proposte in ordine alle
necessita' relative alle risorse umane ed organizzative.
Capo IV
Utenti
del casellario. Obblighi e diritti
Art. 11
Utenti del Casellario
In
relazione all'art. 17 del decreto legislativo n. 38/2000, sono utenti del
Casellario:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano,
congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di
infortunio e l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione
di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private ed interesse collettivo (ISVAP). Essi alimentano la
banca dati di cui e' titolare il Casellario a norma dell'art. 15, punto 2
del Decreto e sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute
nella stessa banca dati.
Art. 12
Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli
utenti sono tenuti a:
a) comunicare al Casellario, fornendo tutti i dati
e gli elementi necessari per la realizzazione delle funzioni della banca
dati, i casi d'invalidita' permanente o morte derivanti da infortunio
professionale e non professionale o da malattia professionale, il
relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidita'
permanente o morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni
istituzionali;
b) corrispondere il contributo obbligatorio nella misura
deliberata per ogni esercizio dal Comitato di gestione;
c) utilizzare i
dati acquisiti dal Casellario in conformita' alle disposizioni del
Decreto assumendo responsabilita' in proprio ai sensi della legge n. 675
del 31 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli
utenti hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio
professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali
importino invalidita' permanente o morte, nonche' dati in forma aggregata
per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche
indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
Art. 13
Sinergie
operative
1. Per il perseguimento dei fini di cui alla legge 17 maggio
1999, n. 144, e del successivo decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, il presidente, previa delibera del Comitato, puo' sottoscrivere
accordi o convenzioni con Enti e o Organismi aventi finalita'
previdenziali, che consentano, attraverso la previsione di specifiche
modalita' operative e per il perseguimento dei fini istituzionali dei
soggetti stipulanti, il trattamento dei dati contenuti nella banca dati
del Casellario nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. 2.
Tali accordi o convenzioni andranno resi pubblici nelle forme e con le
modalita' previste dall'art. 22, comma 3-bis della legge n. 675/1996. 3.
Parimenti potranno essere attivati accordi e convenzioni per le finalita'
contemplate all'art. 16, comma 1, punto c) e comma 2 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Art. 14
Modalita' di acquisizione e
trasmissione dei dati
1. Con apposita delibera, il Comitato di gestione
individua i dati che gli utenti sono tenuti a trasmettere nonche' i
termini, decorrenti dal momento dell'accertamento dell'invalidita', entro
cui procedere alla trasmissione al Casellario.
2. Gli interscambi dei
dati tra utenti e Casellario avvengono, fermo restando l'utilizzo dei
servizi tecnici dell'Inail, con le forme, le tecnologie e i modelli
prestabiliti dal Comitato secondo gli standard di generale diffusione.
Capo V
Trattamento dei dati
Art. 15
Il Titolare
1. La titolarita' del
trattamento dei dati personali spetta al Casellario centrale infortuni ed
e' esercitata dal dirigente responsabile secondo modalita' stabilite dal
Comitato di gestione. 2. Al Comitato di gestione competono le decisioni
in ordine alle modalita' del trattamento dei dati personali nonche' le
istruzioni da impartire ai responsabili.
Art. 16
I responsabili
1. I
soggetti responsabili del trattamento sono individuati direttamente dagli
utenti e comunicati al Casellario, con atto scritto, tra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. E' fatta salva la
possibilita' di nominare piu' responsabili ove cio' sia necessario per
esigenze di funzionalita' organizzativa.
3. Nell'atto di nomina del
responsabile sono specificati, in modo analitico, i compiti a lui
affidati.
4. Ove il Casellario, mediante apposite convenzioni, affidi il
trattamento dei dati a soggetti esterni, nomina il responsabile del
medesimo trattamento. Le clausole relative alle modalita' del trattamento
e alle misure di sicurezza sono specificamente approvate per iscritto e
armonizzate con il sistema Inail.
Art. 17
Gli incaricati
1. Il
responsabile nomina, con atto scritto, gli incaricati del trattamento,
specificando le categorie di dati alle quali gli stessi hanno accesso e
le relative operazioni di trattamento.
2. Gli incaricati trattano i dati
personali attenendosi alle istruzioni del responsabile nonche' alle norme
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Capo VI
Sicurezza e tutela dei dati
Art. 18
Sicurezza
logica e fisica dei dati
Tutela dei dati personali
1. Per assicurare la
sicurezza e l'integrita' fisica e logica dei dati contenuti nella propria
banca dati, il Casellario si avvale degli apparati e delle misure di
sicurezza apprestati dall'INAIL, salvaguardando in linea di principio
l'autonomia della banca dati.
2. Gli operatori del Casellario che hanno
accesso alla banca dati devono sottoscrivere, in relazione alle proprie
funzioni, apposita dichiarazione di responsabilita' in ordine alla
sicurezza ed integrita' della stessa e dei dati ivi contenuti, ai sensi e
per gli effetti della legge n. 675 del 1996, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. Previa intesa con i responsabili dei sistemi di
sicurezza INAIL, analoghe dichiarazioni dovranno essere rese ed acquisite
agli atti nei casi in cui, per esigenze generali di sistema e di gestione
della rete di comunicazione interna, gli operatori dei sistemi INAIL si
trovino in condizione ordinaria di accesso alla banca dati.
4. Per la
sicurezza e l'integrita' della banca dati e per la protezione, ai sensi
della citata legge n. 675 del 1996, dei dati personali e sensibili ivi
contenuti, gli Enti utenti dei servizi del Casellario con tecnologie di
comunicazione avanzate vengono dotati di chiavi di identificazione e di
chiavi di accesso personalizzate. A tal fine tali Enti devono:
a)
nominare i responsabili dei dati nella loro organizzazione, ai quali
affideranno le chiavi predette;
b) segnalare i loro nominativi e
trasmettere al Casellario le schede individuali di assunzione di
responsabilita' debitamente sottoscritte, secondo lo schema all'uopo
predisposto.
5. Agli stessi fini, nei confronti dei richiedenti che non
utilizzano l'accesso telematico, ma richiedono dati al Casellario per via
postale o mediante presentazione diretta di domanda scritta presso gli
uffici, viene effettuata, sulla base della documentazione prodotta e con
ogni mezzo legale, la verifica della qualita' soggettiva ed oggettiva di
utente, ai sensi del precedente articolo.
6. Con lo stesso mezzo col
quale vengono loro forniti i dati, i soggetti che li hanno richiesti sono
formalmente avvertiti, in relazione alle disposizioni di legge ed in
particolare della legge n. 675/1996, delle conseguenze derivanti da un
uso dei dati stessi non conforme a quello per cui sono stati forniti in
relazione alla loro qualita' di utenti.
Capo VII
Rapporti finanziari con
l'Inail
Art. 19
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari del Casellario
con l'INAIL sono regolati, sulla base delle disposizioni del Decreto,
come segue:
a) autonomia gestionale del Casellario;
b) anticipazione da
parte dell'INAIL delle risorse necessarie e rimborso, da parte del
Casellario, delle spese relative ad ogni esercizio;
c) utilizzazione da
parte del Casellario, fermo restando il principio di autonomia, dei
sistemi di analisi, contabilizzazione e rendicontazione dei flussi di
entrata e di spesa, degli schemi di bilancio e delle procedure
automatizzate di contabilita' integrata adottati dall'INAIL.
Art. 20
Formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo
1. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 15, n. 1, del Decreto, il Comitato di
gestione delibera il piano triennale, il bilancio di previsione ed il
conto consuntivo della gestione e li trasmette, unitamente al piano
analitico di cui al precedente art. 7, lettera b), al consiglio di
amministrazione dell'INAIL.
2. La stessa procedura viene utilizzata ogni
volta che il Comitato di gestione delibera in ordine ad eventuali
variazioni di bilancio.
Art. 21
Provvista
Anticipo, accollo e rimborso
delle spese
1. Agli oneri connessi allo sviluppo, al funzionamento ed
alla gestione del Casellario, si provvede:
a) per i costi diretti,
attraverso apposito capitolo di spesa del bilancio dell'INAIL, di cui al
precedente art. 20;
b) per i costi indiretti, con imputazione alla
gestione secondo i criteri di cui al successivo art. 22, n. 2.
2. Le
spese sostenute per lo sviluppo ed il funzionamento del Casellario sono
anticipate dall'INAIL e rimborsate a quest'ultimo a seguito di
ripartizioni fra gli utenti di cui all'art. 17 del Decreto con le
modalita' di cui al successivo art. 22.
3. Il rimborso all'INAIL viene
effettuato previo conguaglio con quanto dovuto dall'Istituto stesso in
qualita' di utente ai sensi del precedente punto 2.
Art. 22
Gestione e
rilevazione delle spese
1. Il dirigente responsabile del Casellario
dispone e gestisce i provvedimenti di spesa rientranti nelle
attribuzioni, utilizzando le modalita' e procedure contabili adottate
dall'INAIL.
2. Le spese di cui all'art. 21, n. 1 del presente Regolamento
vengono complessivamente rilevate dall'INAIL ed attribuite alla gestione
del Casellario centrale infortuni in base alla quota delle spese generali
INAIL, riferita a quelle sostenute in particolare per la struttura
organizzativa INAIL per il Casellario.
Capo VIII
Controlli
Art. 23
Criteri generali
1. Il Comitato di gestione del Casellario sovrintende al
funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari
provvedimenti.
2. Il Collegio dei sindaci dell'INAIL esercita le funzioni
di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
Capo IX Rapporti finanziari con gli utenti
Art. 24
Contributi
1. Il
contributo dovuto dagli utenti di cui all'art. 12 del presente
Regolamento viene determinato, annualmente, dal Comitato, in base alla
spesa effettivamente sostenuta per il servizio.
2. Esso e' commisurato ad
una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi,
nel limite del 10% i premi di assicurazione relativi alla responsabilita'
civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
Art. 25
Termine di
pagamento del contributo
Mora
Procedura di riscossione coattiva
1. Gli
utenti sono tenuti al pagamento delle somme entro sessanta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione. Dal giorno della mora sono
dovuti gli interessi al tasso legale. 2. Scaduto infruttuosamente il
termine per il pagamento, il Casellario provvede a diffidare l'utente
inadempiente e qualora non intervenga il pagamento del contributo dovuto,
procede a recupero coattivo avvalendosi delle strutture dell'Inail.
Capo
X
Sistema sanzionatorio
Art. 26
Sanzione amministrativa
Ricorso
amministrativo 1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18, comma
1, del Decreto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di
L. 50.000, maggiorata del 10% in ogni caso di reiterazione.
2. Ai
proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le
disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico n. 1124/65, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
Capo XI
Norme transitorie e finali
Art. 27
Entrata in
vigore
Il presente Regolamento e' inviato al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'approvazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 28
Disposizioni transitorie
Per gli Enti che esercitano
l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi
l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 18, comma 1, del Decreto
decorre a partire dall'inizio dell'anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente Regolamento.
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