MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 settembre 2002
Rettifica al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, concernente "Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati".

(Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7/10/2002)

    
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'ISPESL;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597;
Avuto presente l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanita' la determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, riguardante il riordino dell'ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, recante "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative a compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268";
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, in ordine ai servizi resi a pagamento dall'Istituto secondo le tariffe (tabelle A, B, C), ai sensi del comma 2 del predetto articolo;
Vista la tabella B, prevista dal citato art. 19, comma 1, riferita ai servizi omologativi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale", a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il proprio decreto 9 marzo 2001 "Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001);
Accertato che nel cennato decreto 9 marzo 2001 alla voce "Attivita' di rilascio documenti ...", le tariffe 11.13.0; 11.13.1; 11.13.2 e 11.13.3 risultano prive dell'importo correlato al singolo servizio;
Accertato, inoltre, che nel medesimo decreto 9 marzo 2001, alla voce "Prestazioni dei laboratori" le tariffe 14.3.1; 14.3.2 e 14.3.3 richiedono integrazioni nell'importo (14.3.1) e rettifiche sostanziali dell'importo non riportato nei valori di cui alla deliberazione del Comitato tecnico scientifico dell'ISPESL del 26 settembre 2000;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato tecnico scientifico dell'ISPESL di cui alla seduta del 24 ottobre 2000 di prosecuzione della precedente seduta del 26 settembre 2000 nelle determinazioni assunte definitivamente in ordine all'aggiornamento delle tariffe, ai sensi della sopracitata normativa;
Ravvisata la necessita' di effettuare, quindi, le rettifiche ed integrazioni dovute a mero errore materiale di trascrizione,

Decreta:

Art. 1

Le tariffe allegate al presente decreto, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 2001, richiamato nelle premesse, sono cosi' integrate e rettificate;
in particolare sono integrate relativamente alla tariffa XI (11.13.0; 11.13.1; 11.13.2 e 11.13.3) e alla tariffa XIV (14.13.1) e rettificate relativamente alla tariffa XIV (14.13.2 e 14.13.3) secondo il prospetto di seguito specificato:

1. Tariffa XI: "Attivita' di rilascio documenti previsti da disposizioni legislativi o regolamentari - Rilascio riconoscimento di idoneita' (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e decreto ministeriale n. 628/1996) oltre al rimborso di cui alla tabella C" con l'integrazione dell'importo corrispondente:

    Lire Euro
11 13 0 Ponti sollevatori veicoli di serie con portata fino a 7,5 t

4.200.000

2.169,12

11 13 1 Ponti sollevatori veicoli di serie con portata oltre 7,5 t 5.200.000 2.685,58
11 13 2 Ponti sollevatori veicoli singoli con portata fino a 7,5 t 585.000 302,13
11 13 3 Ponti sollevatori veicoli singoli con portata oltre 7,5 t 685.000 353,77

Tariffa XIV "Prestazioni dei laboratori" con l'integrazione dell' importo corrispondente:

    Lire Euro
14 13 Valutazione documentazione per qualifica costruttori apparecchi a pressione 1.000.000 516,46

La integrazioni di cui al punto 1 operano dal 28 marzo 2001, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo 2001.

2 - Tariffa XIV "Prestazioni dei laboratori":

    Lire Euro

14 13 2

Verifica di valutazione sul territorio nazionale presso il fabbricante per la qualifica come costruttore di apparecchi a pressione per due tecnici 2.160.000 1.115,55

14 13 3

Per la verifica di cui al punto precendente, effettuata per costruttori, all'estero e' dovuto un contributo forfettario, per ogni giornata di lavoro e/o di viaggio e per ciascuno dei due tecnici impiegati, di nonche' il rimborso del trattamento completo di missione 1.000.000 516,46

Le rettifiche di cui al punto 2 operano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro: Sirchia

  
  
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