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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre
1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,
concernente l'istituzione dell'ISPESL;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597;
Avuto presente l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
che demanda al Ministro della sanita' la determinazione delle tariffe
spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti
interessati;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, riguardante il
riordino dell'ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441,
recante "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento
e la disciplina delle attivita' relative a compiti dell'ISPESL, in
attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 268";
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 441, in ordine ai servizi resi a pagamento dall'Istituto secondo
le tariffe (tabelle A, B, C), ai sensi del comma 2 del predetto articolo;
Vista la tabella B, prevista dal citato art. 19, comma 1, riferita ai
servizi omologativi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e delle unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale", a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419;
Visto il proprio decreto 9 marzo 2001 "Determinazioni delle tariffe
e dei diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei
soggetti interessati" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 61
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001);
Accertato che nel cennato decreto 9 marzo 2001 alla voce "Attivita'
di rilascio documenti ...", le tariffe 11.13.0; 11.13.1; 11.13.2 e
11.13.3 risultano prive dell'importo correlato al singolo servizio;
Accertato, inoltre, che nel medesimo decreto 9 marzo 2001, alla voce
"Prestazioni dei laboratori" le tariffe 14.3.1; 14.3.2 e 14.3.3
richiedono integrazioni nell'importo (14.3.1) e rettifiche sostanziali
dell'importo non riportato nei valori di cui alla deliberazione del
Comitato tecnico scientifico dell'ISPESL del 26 settembre 2000;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato tecnico scientifico dell'ISPESL
di cui alla seduta del 24 ottobre 2000 di prosecuzione della precedente
seduta del 26 settembre 2000 nelle determinazioni assunte definitivamente
in ordine all'aggiornamento delle tariffe, ai sensi della sopracitata
normativa;
Ravvisata la necessita' di effettuare, quindi, le rettifiche ed
integrazioni dovute a mero errore materiale di trascrizione,
Decreta:
Art. 1
Le tariffe allegate al
presente decreto, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 2001,
richiamato nelle premesse, sono cosi' integrate e rettificate;
in particolare sono integrate relativamente alla tariffa XI (11.13.0;
11.13.1; 11.13.2 e 11.13.3) e alla tariffa XIV (14.13.1) e rettificate
relativamente alla tariffa XIV (14.13.2 e 14.13.3) secondo il prospetto
di seguito specificato:
1. Tariffa XI: "Attivita'
di rilascio documenti previsti da disposizioni legislativi o
regolamentari - Rilascio riconoscimento di idoneita' (decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992 e decreto ministeriale n.
628/1996) oltre al rimborso di cui alla tabella C" con
l'integrazione dell'importo corrispondente:
| |
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Lire |
Euro |
| 11 13 0 |
Ponti sollevatori
veicoli di serie con portata fino a 7,5 t |
4.200.000 |
2.169,12 |
| 11 13 1 |
Ponti sollevatori
veicoli di serie con portata oltre 7,5 t |
5.200.000 |
2.685,58 |
| 11 13 2 |
Ponti sollevatori
veicoli singoli con portata fino a 7,5 t |
585.000 |
302,13 |
| 11 13 3 |
Ponti sollevatori
veicoli singoli con portata oltre 7,5 t |
685.000 |
353,77 |
Tariffa XIV "Prestazioni
dei laboratori" con l'integrazione dell' importo corrispondente:
| |
|
Lire |
Euro |
| 14 13 |
Valutazione
documentazione per qualifica costruttori apparecchi a pressione |
1.000.000 |
516,46 |
La integrazioni di cui al
punto 1 operano dal 28 marzo 2001, data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 9 marzo 2001.
2 - Tariffa XIV
"Prestazioni dei laboratori":
| |
|
Lire |
Euro |
|
14 13 2 |
Verifica di valutazione
sul territorio nazionale presso il fabbricante per la qualifica
come costruttore di apparecchi a pressione per due tecnici |
2.160.000 |
1.115,55 |
|
14 13 3 |
Per la verifica di cui
al punto precendente, effettuata per costruttori, all'estero e'
dovuto un contributo forfettario, per ogni giornata di lavoro e/o
di viaggio e per ciascuno dei due tecnici impiegati, di nonche' il
rimborso del trattamento completo di missione |
1.000.000 |
516,46 |
Le rettifiche di cui al
punto 2 operano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 settembre 2002
Il Ministro: Sirchia
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