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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383,
recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, della stessa legge il quale prevede che, con decreto
interministeriale, sono determinati forma e contenuto della dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare, nonche' modalita' di pagamento delle
imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della
predetta dichiarazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
Visto il regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 2001, n. 435;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31
luglio 1998, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visto
il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto
il proprio decreto 15 novembre 2001, con il quale e' stato approvato il
modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
Visto il
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per
il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, che ha introdotto, tra l'altro, modifiche
all'art. 1 della citata legge n. 383 del 2001, relativamente alla
procedura per l'emersione del lavoro irregolare;
Considerato che il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con
deliberazione 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41
del 18 febbraio 2002, ha approvato il programma di emersione per i
lavoratori subordinati, ai sensi della citata legge n. 383 del 2001;
Ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1 della legge
n. 383 del 2001 con il citato decreto-legge n. 12 del 2002, occorre
approvare un nuovo modello di dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare;
Decreta:
Art. 1
Modello di dichiarazione di emersione
automatica del lavoro irregolare
1. E' approvato, con le relative
istruzioni, il nuovo modello di "Dichiarazione di emersione
automatica del lavoro irregolare", da presentare entro il 30
novembre 2002 da parte dei soggetti interessati, che sostituisce quello
approvato con il decreto 15 novembre 2001.
2. Il modello e' composto dal
frontespizio, nonche' dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori
interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo
del lavoro emerso nel 2002 e dal quadro C, concernente la proposta di
concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.
Art. 2
Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa
1. Il
modello di dichiarazione di cui all'art. 1 e' reso disponibile
gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti
Internet: www.finanze.it e
www.agenziaentrate.it
2. Il modello di
dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere, altresi', prelevato da altri
siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e
sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo
del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente
decreto.
3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere
riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che,
comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel
tempo.
Art. 3
Modalita' di presentazione della dichiarazione
1. La
dichiarazione di cui all'art. 1 e' presentata in via telematica secondo
le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, in quanto
compatibili.
2. La presentazione telematica della dichiarazione di cui
all'art. 1 puo' essere effettuata direttamente, da parte dei soggetti
abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti
incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. La presentazione telematica
diretta puo' avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un
ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curera' l'invio
telematico.
3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione di cui all'art. 1 e' effettuata secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento dell'Agenzia
delle entrate.
4. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati
della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di
rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 1 contenente
l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della
comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta
presentazione.
Art. 4
Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive
1.
Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono versate secondo le disposizioni contenute nel Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello
stesso decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2002
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Maroni
Allegato
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Vedere allegato da pag. 15 a pag. 22 della G.U. <----
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