|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio
1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile"; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione
civile";
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis
e 3-quater della predetta legge n. 401/2001, concernenti la Commissione
nazionale dei grandi rischi, per la cui costituzione, organizzazione e
funzionamento si rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) ed, in particolare l'art. 18, concernente il riordino
degli organismi collegiali e ritenuto che la Commissione in questione
rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione
civile al Ministro dell'interno;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle predette disposizioni,
allo scopo di consentire il concorso della comunita' scientifica alla
corretta ed efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti
la protezione civile;
Decreta:
Art. 1
Costituzione
1. E' costituita la
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi di seguito denominata Commissione, che opera presso il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del
Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio.
Art. 2 (*)
Composizione
1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed e' composta dal capo del Dipartimento della protezione
civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in
caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione
civile, dal presidente e da un esperto per ciascuno dei settori di
rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante
del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, dal
presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, dal
presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti, dal presidente del
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche e dal presidente del
Gruppo nazionale vulcanologia.
2. Alla nomina dei componenti la
commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle
sezioni di cui all'art. 3.
Art. 3
Sezioni
1. La Commissione si
articola nelle seguenti sezioni:
Sezione I - Rischio sismico;
Sezione II - Rischio vulcanico;
Sezione III - Rischio idrogeologico;
Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
Sezione V - Rischio trasporti, attivita' civili e infrastrutture;
Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine
antropica.
2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di
rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e al
Dipartimento della protezione civile.
3. Ciascuna sezione e' composta da un presidente e da nove esperti.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni
sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione
medesima all'inizio di ogni anno.
5. Il
coordinamento delle attivita' delle sezioni e' assicurato dall'ufficio di
presidenza della commissione costituito con determinazione del presidente
della commissione stessa (**).
Art. 4
Modalita' organizzative
e di funzionamento
1. Salvo i casi di urgenza
o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono
disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e
con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi
termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il
Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno
la meta' piu' uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a
partecipare autorita' ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono
approvati dai rispettivi presidenti.
3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti
della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non
partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.
4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere
convocate riunioni congiunte di piu' sezioni per l'esame di questioni
interdisciplinari.
5. I risultati delle attivita' poste in essere dalle sezioni sono portati
a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento
della protezione civile per le conseguenti valutazioni.
6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in
atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile puo'
richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime,
nonche' di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi
componenti.
7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi
collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di
segreteria per il funzionamento della Commissione.
8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione
alle riunioni e per le attivita' da svolgere in localita' diverse da
quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto
per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a
provvedersi a carico del Fondo per la protezione civile.
Art. 5
Abrogazione
1. Il decreto ministeriale
18 maggio 1998, n. 429, e' abrogato.
Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2002
Il Ministro: Scajola
NOTE AL D.M. 12.04.2002
(*)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'articolo 1 del D.P.C.M.
04.11.2002.
(**)
L'art. 3, comma 5, è stato così modificato dall'articolo 2 del D.P.C.M.
04.11.2002.
Più
sotto sono riportati l'art. 2 e l'art. 3, comma 5, originari:
Art. 2
Composizione
1. La Commissione e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
dell'interno da lui delegato ovvero, m mancanza, da un delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal capo del
Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente,
che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un
esperto in problemi di protezione civile, da un esperto per ciascuno dei
settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da
due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un
rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione
civile.
2. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del
Ministro dell'interno delegato per la protezione civile. Con il medesimo
decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.
Art. 3
Sezioni
(...omissis...)
5. Il coordinamento delle attivita' delle sezioni e assicurato
dall'ufficio di presidenza della Commissione, costituito dal presidente e
dal vice presidente della Commissione nonche' dall'esperto in problemi di
protezione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa.
N.B.: decreto abrogato
dal DPCM 3/4/2006.
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la 24 febbraio 1992,
n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile;
Viste, in particolare, le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater della predetta
legge 9 novembre 2001, n. 401, concernenti la Commissione nazionale per
la previsione e prevenzione dei grandi rischi;
Visto il decreto del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile in data 12 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 18 aprile 2002, concernente la costituzione della Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
Considerato che si rende necessario modificare la composizione della
Commissione e dell'ufficio di presidenza della stessa;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile e' sostituito dal seguente:
"1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed e' composta dal capo del Dipartimento della protezione
civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in
caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione
civile, dal presidente e da un esperto per ciascuno dei settori di
rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante
del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, dal
presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, dal
presidente del Gruppo nazionale difesa terremoti, dal presidente del
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche e dal presidente del
Gruppo nazionale vulcanologia.
2. Alla nomina dei componenti la
commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle
sezioni di cui all'art. 3.".
Art. 2
L'art. 3, comma 5,
del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile e' cosi' modificato: "5. Il
coordinamento delle attivita' delle sezioni e' assicurato dall'ufficio di
presidenza della commissione costituito con determinazione del presidente
della commissione stessa.".
Il presente decreto entra in vigore alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
N.B.: decreto abrogato
dal DPCM 3/4/2006.
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio
1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della
protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in
particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e
3-quater, concernenti la commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione
civile.», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica
del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e
le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo
del Dipartimento della protezione civile;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle predette disposizioni,
allo scopo di consentire il concorso della comunita' scientifica alla
corretta ed efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti
la protezione civile;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile:
Decreta:
Art. 1
Composizione
1. La Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e'
composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata esperienza
in tale ambito, di cui:
il Presidente ed il Presidente vicario scelti tra indiscusse e
riconosciute personalita' di fama nazionale ed internazionale con
comprovata esperienza nel campo della protezione civile;
il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);
il Direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (A.P.A.T.),
tre esperti in materia di rischio sismico;
tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico;
tre esperti in materia di rischio vulcanico;
un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale;
un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario;
cinque esperti in materia di protezione civile.
Art. 2
Nomina dei componenti
(Omissis).
Art. 3
Organizzazione e
funzionamento
1. La Commissione,
incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e
proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche
relative ai settori di rischio indicati all'art. 1, si riunisce di regola
con cadenza bimestrale.
2. Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con
preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di emergenza
in cui puo' essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini e' resa disponibile la
relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo ordine del
giorno e' data comunicazione al capo del Dipartimento della protezione
civile. Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione
alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i
direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture
competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente
vicario di intesa con il capo del Dipartimento.
3. Qualora si rilevasse la necessita' di approfondire problematiche
specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su
determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario
possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche
esperti esterni o autorita' competenti in materia di protezione civile. A
tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile,
sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un
registro di nominativi di personalita' competenti nei settori specifici
di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.
4. Il Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle relative
funzioni in caso di suo impedimento o assenza.
5. Alle riunioni della Commissione puo' partecipare, senza diritto di
voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta
del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli
argomenti posti all'ordine del giorno.
6. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento
della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti
e delibera a maggioranza dei presenti.
7. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della
Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza
motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, alle quali siano stati
regolarmente invitati.
8. Qualora la Commissione ritenga necessaria l'esecuzione di specifici
studi, indagini o analisi, il Presidente o il Presidente vicario ne
rappresentano l'esigenza al capo del Dipartimento al fine degli ulteriori
seguiti di competenza.
9. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio
incombenti o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile
puo' richiedere al Presidente o al Presidente vicario la convocazione
urgente della Commissione.
10. Il capo del Dipartimento puo', altresi', richiedere in ogni momento
ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed
indagini. 11. Il servizio segreteria, relazioni con il pubblico e organi
collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di
segreteria per il funzionamento della commissione.
2. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di
missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative
spese si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che
presenta le necessarie disponibilita'.
Art. 4
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 12
aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2002, n.
91, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2002, n. 264,
sono abrogati.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei
conti il 7 settembre 2006 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 10, foglio n. 187
|