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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLA
SALUTE
Vista la legge 23 aprile
1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34,
concernente la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visti gli articoli 44 e 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
che prevedono, rispettivamente, l'istituzione del comparto sanitario
della Guardia di finanza, nonche' le competenze degli ufficiali medici
della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, che
ha approvato il regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo
della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
Ritenuto di dover individuare le aree riservate e operative e quelle che
presentano analoghe esigenze, nonche' le modalita' di effettuazione del
controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti
nell'ambito del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'art. 23,
comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10 del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia di finanza
provvede con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare i
controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari ed
a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro, secondo le disposizioni vigenti.
2. I servizi sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche
avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei
requisiti culturali e professionali prescritti, appositamente incaricato
in base a specifiche convenzioni da stipulare anche a titolo oneroso. Il
predetto personale deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio
dell'apposito nulla osta di segretezza. Si puo' ricorrere ai privati,
oltre che a organismi nazionali competenti per legge, dopo aver
riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica
amministrazione.
Art. 2
1. I servizi sanitari e
tecnici di cui all'art. 1, comma 1, espletano, mediante personale
appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale,
attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attivita' di carattere
riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo le
indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalita' stabilite dalle
disposizioni vigenti.
2. Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l'attivita' di
vigilanza di cui al comma 1, non puo' fare parte del servizio di
prevenzione e protezione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
3. Costituiscono, in particolare, aree riservate od operative, oltre alle
caserme e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi e gli organi di
esecuzione del servizio di ogni ordine e grado, ai comandi, istituti e
centri di reclutamento e addestramento, ai comandi, reparti e alle
strutture di supporto tecnico, logistico e amministrativo ed ai comandi e
organi dei reparti speciali:
a) l'ufficio del generale addetto;
b) il II reparto del Comando generale;
c) la centrale operativa;
d) il centro elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e la sala
stampa del Comando generale;
e) le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza, i
centri trasmissione e telecomunicazioni;
f) le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono
conservate armi, munizioni ed esplosivi;
g) i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relative officine
meccaniche e luoghi di rimessaggio;
h) gli schedari ed archivi;
i) il laboratorio scientifico;
j) il centro tipografico;
k) le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti.
4. Sono considerati luoghi aventi caratteristiche analoghe alle aeree
riservate ed operative i manufatti riconducibili, nelle proprie finalita',
alla difesa militare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 4, comma 3, della legge 1 dicembre
1986, n. 831, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, ed ogni altro luogo individuato come militare ai sensi
dell'art. 230 del codice penale militare di pace, con esclusione di
quelli non direttamente condotti e gestiti dal Corpo della guardia di
finanza.
Art. 3
1. L'esatta ubicazione
delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2 del presente decreto e dei
restanti ambienti ordinari di lavoro e' portata a conoscenza dei
competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di
lavoro.
Roma, 14 febbraio 2002
Il Ministro dell'economia
e delle finanze Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro della salute Sirchia
NOTE AL D.M. 14/2/2002 Decreto
corretto con l'Errata-Corrige del 14.05.2002
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