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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della
Costituzione, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 17 maggio 1999, n.
144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2,
cosi' come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per
l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti
alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla
valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con
revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro
e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
Vista la
legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Visto il decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
Visti i decreti ministeriali in data 30
maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;
Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei
lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
aprile 2002;
Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le
disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi
fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e
razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione
del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la
valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per
l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di
promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le
condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a
promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della
disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a)
"adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto
anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b)
"giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a
venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario
di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore
eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c)
"stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata , coloro che,
dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici
mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga
durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita'
lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o
da piu' di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento
lavorativo , quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano
rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g)
"servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste
funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare
l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45,
comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000.
- Il testo dell'art.
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il
seguente:
"1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed
organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la
ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e
dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi
contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi
compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego,
con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle
aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione
del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni,
tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini
dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare
riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure:
giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori
del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente
lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2)
alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali
di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di
renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva
situazione di disagio con revisione e razionalizzazione del collocamento
ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23
dicembre l997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di
informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto
previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la
stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della
misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove
tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli
impianti;".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della
Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 117 della
Costituzione come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, e' il seguente: "Art. 117. - La potesta' legislativa e'
esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento
sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti
civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la
regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.".
- Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a),
numeri 1 e 2 della citata legge n. 144 del 1999, si veda la nota al
titolo.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato di lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
- Il
testo dell'art. 45, comma 5, della citata legge n. 144 del 1999, e' il
seguente: "5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri
direttivi indicati ai commi 1 e 2.".
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001. -
Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di
scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e
delle classificazioni dei lavoratori ed art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Modalita' di
trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001.
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di
scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
- Il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita',
il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Per il
citato decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si vedano i
riferimenti normativi alle premesse.
- Il testo dell'art. 4, comma 1,
lettera e), del citato decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e'
il seguente: "1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente
decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra
i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a)-d) (Omissis);
e) gestione ed erogazione da parte
delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego ;".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente: "Art.
1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento). -
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con
la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il
formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati
contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei
lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo
lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano
i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio
2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono
soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di
quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4.
Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare,
prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal
presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento
obbligatorio.".
Note all'art. 2:
- Il testo vigente
dell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' stato
introdotto dall'art. 1 del presente decreto.
- Per i citati decreti
ministeriali del 30 maggio 2001 si vedano i riferimenti normativi alle
premesse. - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di
collocamento per i lavoratori dello spettacolo) e' il seguente: "Art.
1. - Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali,
ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli
spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi
dell'art. 11, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono
investiti di funzioni direttive, e' stabilito su base nazionale. A tal
fine e' istituito un ufficio speciale con sede in Roma e proprie sezioni
in Milano, Napoli e Palermo.".
- Il testo dell'art. 6, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro) e' il seguente:
"Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti
della Commissione regionale per l'impiego). - 1. L'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte
dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita',
sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per
individuare la professionalita', la preferenza per una mansione diversa
da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio;
in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli
11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta
dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.".
- Il testo
dell'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili) e' il seguente: "Art. 8 (Elenchi e
graduatorie). - 1. Le persone di cui al comma 1, dell'art. 1, che
risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie
capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli
uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'art. 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le inclinazioni,
nonche' la natura e il grado della minorazione e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del
presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici
competenti e' istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili
che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della
perdita della capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai
commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al
comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili,
licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo
oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Art. 3
1. All'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1.
La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere
comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio
competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del
medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
3.
Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la
verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione e'
effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalita':
a) sulla
base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre
informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al
rispetto delle misure concordate con il disoccupato.";
b) al comma
5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.";
c) al comma 6, la parola: "inferiori" e'
sostituita dalla seguente: "fino";
d) il comma 7 e' soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo
1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio
competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al
comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa prestate ai sensi della precedente
normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Stato di disoccupazione).
- 1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), dev'essere
comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio
competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del
medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
2.
In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati
all'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a
rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono gli
indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di
disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica
dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione e' effettuata dai
servizi competenti con le seguenti modalita':
a) sulla base delle
comunicazioni di cui al successivo art. 4-bis o di altre informazioni
fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle
misure concordate con il disoccupato.
5. Nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo
stato di disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi,
nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La durata dello stato di
disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni
quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i
periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
7.
(comma soppresso).".
- Il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Testo A), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si veda l'art. 1 del
presente decreto.
Art. 4
1. L'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente: "Art.
3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata). - 1. Le Regioni definiscono gli
obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi
competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al
fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare
la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di
politica attiva secondo le modalita' definite ed offrendo almeno i
seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad
iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra misura che favorisca
l'integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei
giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti
degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non
oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.".
Art. 5
1. L'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente: "Art.
4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i
criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure
uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla
base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di
disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti
di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio
competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge
24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a
otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei
bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici,
stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in
caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di
lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi
se si tratta di giovani.".
Note all'art. 5:
- Il
testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
"2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali
di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario
settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e
il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono
attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e
comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non piu' di 8 ore
giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite
del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo
integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello
retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed
assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe
presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle
attivita' di lavori socialmente utili ovvero nelle attivita' formative
previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti
previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000, denominato
assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno e' erogato
dall'I.N.P.S. previa certificazione delle presenze secondo le modalita'
fissate dall'I.N.P.S. a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano
applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in
materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono impegnati per un
orario settimanale di 20 ore e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel
caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il
corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.".
- Il testo
della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.
Art. 6
1. Dopo l'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente: "Art.
4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). - 1. I datori
di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di
lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente
previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le
disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non
comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle
previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto
dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta
contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola,
nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di
lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a
particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4.
Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare,
entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al
servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro
privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per
quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di
lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine
inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d)
trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente
articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori
di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da
parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al
comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il
tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle
quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti
delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
2. All'articolo
9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. In caso di instaurazione del rapporto
di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di
lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche
Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei
dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della
tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in
giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza,
la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il
primo giorno utile successivo.".
3. All'articolo 21 della legge 29
aprile 1949, n. 264, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I
datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di
rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia
avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le
parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei
mesi".
Note all'art. 6:
- Il testo vigente
dell'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' stato
introdotto dall'art. 5 del presente decreto.
- Il testo del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998. - Il testo della legge 3 ottobre
1987, n. 398 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori
italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle
pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
- Il testo della legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23
marzo 1999. - Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
(Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore
di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997. - Il testo vigente dell'art. 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), e' stato introdotto dal comma 2 del presente articolo.
-
Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n.
264, e' stato introdotto dal comma 3 del presente articolo.
- Il testo
dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' il seguente: "Art.
1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro).
- Tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a
norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo
art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli
ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale
intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I dipendenti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato
servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro
presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per
esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non
potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio
se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo
di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita
abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8
della presente legge. Le imprese considerate artigiane ai sensi della
legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in
forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui
al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle
rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle
predette associazioni. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e
stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per
l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui
al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari
ai fini I.V.A., ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi
professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne
possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione
od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu'
soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e
collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed
occupazionale del settore.".
- Il testo dell'art. 5, primo comma,
della citata legge n. 12 del 1979, e' il seguente: "Per lo
svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2 della presente legge i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei
consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di
lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del
libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni
previste all'art. 20, primo comma, n. 2, del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
- Si riporta il testo
dell'art. 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
in materia di lavoratori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), come modificato dal decreto qui
pubblicato: "Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). -
1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza
delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in
materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonche'
le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e
dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in
forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di
cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al
servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di
lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione,
della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica
professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni
possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del
rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero
in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve
essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
3. A decorrere
dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al
lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta,
contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in
uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di
lavoro e' altresi' tenuto ad indicare la durata delle ferie, la
periodicita' della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento
e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata
consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il
mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della
comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi
indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione e'
punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da
quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il registro sia
stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del
lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti
tramite la denuncia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione
circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda
beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione,
la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione
degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per
l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle
predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le
predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha
facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai
commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del
personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione
sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca
mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di
cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto
incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.
7. Il datore di lavoro che
assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore
riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al
predetto obbligo, non puo' godere dei benefici previsti dalla
legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori
che abbia assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali
di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei,
funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del
lavoro, puo' essere temporaneamente adibito anche personale di profilo
professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. A
quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9.
Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi
all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e'
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere,
comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a carico del Fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le
convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo
diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego,
assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori
da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o
periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per
l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di
informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste
pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei
lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di
cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianita'
di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali
possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge
28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in
materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini
della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate
dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate
disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare
i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le
compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il
relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346
del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non
superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato
decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994, e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei
criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena
attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro
dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro
e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire i
compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi
di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.
La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520, e' aumentata di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali,
novanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unita'
ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo,
ventinove unita' appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere
derivante dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in lire
1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle
residue quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti del
decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in
data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati
dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei
cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli
ispettori provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di
lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore
dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti
provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad
essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264
(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati), come modificato dal decreto
qui pubblicato: "Art. 21. - I datori di lavoro sono tenuti altresi'
a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni
successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei
casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella
comunicata all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro dell'agricoltura
non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si
tratti di braccianti giornalieri.". - Per il testo del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda la nota
all'art. 3. - Il testo dell'art. 15, sesto comma, della citata legge n.
264 del 1949, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale
hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro
sei mesi.".
Art. 7
1. All'articolo 5 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di
cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente la" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi
4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui
al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data
il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, e' soppresso.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 5
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente: "Art. 5. - In attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano
a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti
previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennita'
di mobilita', di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In
sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati
criteri e modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta dai servizi
competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private
autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4-bis, commi 4, 5 e 6, si
applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7
del medesimo art. 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2
dell'art. 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e'
soppresso.".
- Il testo del comma 2, dell'art. 14, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144), e' il seguente: "2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando
le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo testo unico, il codice
fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso
di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa
di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla
comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.".
Art. 8
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
b) il titolo I ed il
titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma,
21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive integrazioni e modificazioni;
c) gli articoli 23, primo comma,
lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955,
n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) gli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
1970, n. 83;
f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19,
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;
g) l'articolo 25,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
h)
gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
i) articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.
Note all'art. 8:
- Il testo della legge 10
gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1935. - Il testo della legge
29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro
e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1
giugno 1949.
- Il testo della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina
dell'apprendistato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14
febbraio 1955.
- Il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale
e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27
maggio 1970.
- Il testo della legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori
agricoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 20 marzo
1970.
- Il testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987.
-
Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Il testo della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del
30 novembre 1996.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di collocamento
per i lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1964.
Art. 9
1. Dal presente decreto
legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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