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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria
2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista
la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disciplina
della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II
del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il
seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo
disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono
equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del
presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona
fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c)
venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante
di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio
della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come
produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro
segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno
di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o
nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di
conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano
alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso
normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto).
- Il venditore
ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei
all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono
conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita'
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o
modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi'
idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da
questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione
del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o
non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il
venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma
secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a)
non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente
corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da
essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene
di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di
conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo
e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione
e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore
o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel
caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore,
sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza
delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore).
- Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del
bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero
ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore puo'
chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare
eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il
bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del
difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo
possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le
riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il
quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi
secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere
conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese
effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il
consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla
riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui
al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel
determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene
conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il
venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia'
richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del
termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore
non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve
accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi
del presente articolo. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il
quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i
rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla
risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso).
- Il
venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a
causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad
un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima
catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini).
- Il venditore e' responsabile, a norma
dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore
decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se
non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di
due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e'
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha
occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita'
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura
del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a
far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto,
puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo
1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del
termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia
convenzionale).
- La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo
le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno
indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto
della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere,
compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il
nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del
consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro
supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in
lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali
altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi
secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo'
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies
(Carattere imperativo delle disposizioni).
- E' nullo ogni patto,
anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita',
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti
riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel
caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un
periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni
clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di
una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare
il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo,
laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad
altre disposizioni).
- Le disposizioni del presente paragrafo non
escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da
altre norme dell'ordinamento giuridico".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti. - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B
della suddetta legge: "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia,
nonche', nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della
Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e
4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni".
"Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE:
direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del
Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie. 96/97/CE:
direttiva del Consiglio, del 20
dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa
all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini
e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE:
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'.
1999/29/CE:
direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
1999/31/CE:
direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche. 1999/44/CE:
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 1999/45/CE:
direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE:
direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva
77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 1999/63/CE:
direttiva del
Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE:
direttiva della
Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al
fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive
via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone
giuridiche distinte. 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante
modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi
comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali".
- La
legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
L'art. 14 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 14 (Decreti
legislativi).
- 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del
decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti
giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad
una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina,
il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu'
degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla
legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui
criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In
ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro
trenta giorni.".
Art. 2
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti
equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.
Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies
del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non
si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli,
Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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