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SENATO DELLA REPUBBLICA
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XIV
LEGISLATURA ———–
N. 1047
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del
senatore BASTIANONI
COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002
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Disciplina di alcune figure
professionali della sicurezza del lavoro e delega al Governo in materia
di sorveglianza sanitaria
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Onorevoli Senatori. – Dall’indagine conoscitiva sull’igiene e
sicurezza del lavoro, svolta congiuntamente dalla 11ª Commissione
(lavoro, previdenza sociale) del Senato e dalla XI Commissione (lavoro
pubblico e privato) della Camera, nel corso della XIII legislatura, è
emersa con estrema chiarezza la necessità di puntare, ai fini di una
efficace prevenzione, sulla qualità e sulla formazione dei soggetti
destinati ad occuparsi della sicurezza e dell’igiene del lavoro. «L’esercito
di addetti alla sicurezza», come è stato talvolta definito dalla
stampa, deve essere altamente qualificato per far fronte ai compiti
sempre più complessi che sono imposti dalle trasformazioni dei processi
produttivi, dal delinearsi di nuovi rischi accanto a quelli tradizionali,
dall’esigenza di conoscere per tempo quelle malattie «da lavoro», che
gli studiosi hanno più volte definito come «malattie perdute» (appunto
perchè non tempestivamente individuate e combattute).
Tutto
questo comporta la necessità di una corretta e compiuta definizione
delle figure professionali degli addetti alla sicurezza e dei requisiti
che di volta in volta vengono richiesti per ricoprire determinati ruoli,
nonchè di una definizione pertinente dei percorsi formativi necessari
per tutti questi soggetti, nessuno escluso.
Peraltro, la normativa in vigore, a partire dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, definisce con chiarezza alcune figure professionali (ad
esempio il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza), ma sfuma i contorni per quanto riguarda altri soggetti (basti
pensare alla generica indicazione dei requisiti richiesti per svolgere
l’importantissima funzione di responsabile del servizio di prevenzione)
e infine tace del tutto per ciò che attiene ad altre figure (ad esempio
i consulenti della sicurezza e gli ergonomi). Nè mancano casi in cui la
normativa vigente fornisce indicazioni imprecise nella loro complessità
e nel loro riferimento ad una molteplicità di soggetti (è il caso del
tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro).
Il presente disegno di legge cerca di fornire una
prima risposta ai numerosi interrogativi che sono emersi
dall’esperienza di questi anni, da studi, ricerche, convegni di
operatori e addetti, indicazioni di associazioni operanti sul campo.
Non tutte le figure rientrano nella previsione
del disegno di legge, non già perchè si sia voluta compiere una scelta
di priorità, ma perchè in alcuni casi – ad esempio, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza – in cui compiti e funzioni sono già
definiti con sufficiente chiarezza, i problemi relativi alla formazione
appartengono all’autonomia delle parti sociali e rientrano comunque
nell’ambito operativo degli organismi paritetici di cui all’articolo
20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994. Sicchè è
apparso inopportuno ed inutile soffermarsi ulteriormente sugli aspetti
relativi a questa figura, di cui è nota la rilevantissima importanza e
per la quale è sicuramente richiesto un complesso di requisiti che sono
ormai sufficientemente definiti anche nella pratica sindacale.
È sembrato invece più utile e necessario
cercare di sostituire ad una formula eccessivamente generica, come quella
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, per
ciò che attiene al responsabile del servizio di prevenzione, una
definizione delle competenze e dei requisiti assai più precisa.
Nel contempo si è cercato di disciplinare il «consulente
per la sicurezza», non tanto nel senso di creare un’altra categoria
professionale con un proprio albo, quanto nel senso di delineare una
figura professionale compiuta, con requisiti ben precisi e indispensabili
per poter esercitare tale funzione, che nel passato si è prestata anche
a molti abusi, da varie parti segnalati, nel totale silenzio della legge.
Per la prima volta, si è cercato di delineare
anche la figura professionale dell’ergonomo, tenendo conto del fatto
che il citato decreto legislativo n.–626 del 1994 – con una forte
carica innovativa rispetto al passato – ha fatto finalmente riferimento
ai criteri ergonomici, ma non ha definito i soggetti dotati di conoscenze
ed esperienze adeguate in quel campo, ai quali sia consentito di
fregiarsi di tale qualifica.
Si è inoltre cercato di definire meglio la
figura del tecnico della prevenzione, sulla quale le indicazioni fornite
dalla normativa vigente e soprattutto dal decreto del Ministro della
sanità 17 gennaio 1997, n. 58, sono apparse tutt’altro che
esaurienti, forse anche perchè il decreto si riferiva indistintamente a
tutti gli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali (ASL), sia che operassero nel campo della sicurezza e
dell’igiene del lavoro, sia in quello della sanità pubblica ed igiene
degli alimenti, laddove il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro
ha e deve avere un proprio specifico profilo.
Il metodo che si è seguito, nella
predisposizione del disegno di legge, è quello di fornire un definizione
delle singole figure professionali, ogni volta che ciò si rendeva
necessario, in relazione a evidenti carenze della disciplina vigente, di
indicare analiticamente i requisiti richiesti per lo svolgimento delle
specifiche funzioni a ciascuno assegnate, come per lo psicologo del
lavoro, di prevedere un sistema di «accreditamento» o certificazione
per il riconoscimento – nei singoli soggetti – della sussistenza dei
requisiti richiesti.
La forma dell’accreditamento è apparsa la più
adeguata, alla luce di altre recenti esperienze normative ed anche in
riferimento a pratiche largamente utilizzate nei Paesi dell’Unione
europea. Proprio il riferimento a quest’ultimo aspetto ha suggerito di
non attribuire la funzione di accreditamento solo ad organismi ed enti
pubblici, ma di investirne anche e soprattutto associazioni ed
organizzazioni private, dotate di requisiti ben precisi. In questo modo,
si dovrebbero evitare inutili appesantimenti burocratici e formalità non
necessarie, consentendo – in definitiva – lo svolgimento di una così
rilevante funzione proprio agli organismi di natura privatistica più
direttamente interessati ad evitare abusi, che creerebbero discredito
sull’intera categoria o settore. Ad ogni modo, nell’indicazione dei
requisiti richiesti per ottenere il «marchio di qualità», si è avuto
cura – di volta in volta – di evidenziare l’impossibilità di
definire regole rigide e valevoli per tutte le situazioni, sottolineando
invece l’esigenza di rapportare i requisiti richiesti alla specificità
delle situazioni, alle dimensioni delle imprese, alla maggiore o minore
pericolosità delle lavorazioni.
Nell’intento di non creare appesantimenti
burocratici e difficoltà per le aziende e per i singoli, si sono
previste norme transitorie di notevole larghezza, tali da consentire un
progressivo adeguamento alla nuova normativa.
Sono previsti anche percorsi formativi e di
aggiornamento e sistemi di verifica periodica – sia pure a maglie
sufficientemente ampie – della persistenza dei requisiti richiesti e
del loro adeguamento alle necessità via via emergenti dal progresso e
dalla tecnologia.
Una considerazione particolare è dedicata alla
figura del medico competente, che resta uno dei soggetti fondamentali
dell’intero sistema della prevenzione. In questo caso non c’è
bisogno di definizioni nè di precisazione di requisiti, essendo tutto
chiaramente già definito dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e
non essendovi alcuna necessità di recare modifiche sul punto. Una
specifica indagine conoscitiva della Commissione lavoro, previdenza
sociale del Senato condotta nella scorsa legislatura, conclusa con il
documento XVII, n. 11, approvato il 22 aprile 1999, ha messo
chiaramente in evidenza i contorni di questa figura, il ruolo che essa è
destinata a svolgere secondo la normativa vigente, l’esigenza di
integrare la disciplina al fine di rendere più facile – per le aziende
– l’individuazione dei medici competenti disponibili e la necessità
di dettare disposizioni per la formazione e l’aggiornamento. Da quella
indagine è emersa, sulla base delle indicazioni pervenute dalle
associazioni degli operatori, a tutti i livelli, dalle regioni e dagli
studiosi, l’esigenza di coordinare la sorveglianza sanitaria prevista
dal decreto n. 626 del 1994 con le previsioni, in gran parte
superate, delle norme generali per l’igiene del lavoro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
Il disegno di legge cerca di raccogliere quelle
indicazioni, anzitutto prevedendo la creazione di albi regionali dei
medici competenti, evidenziando peraltro che non si tratta di un
ulteriore requisito richiesto per svolgere tale funzione, ma solo di una
modalità di conoscenza e pubblicità delle risorse disponibili.
Vengono altresì fornite precise indicazioni per
un ulteriore ampliamento dei posti di specializzazione post-universitaria
nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, per lo svolgimento di periodi di tirocinio pratico presso
le ASL, per l’attuazione di processi formativi, e di aggiornamento per
tutti coloro che svolgono la funzione di medico competente.
Infine, si prevede una delega al Governo affinchè
coordini e riordini la normativa vigente in materia di sorveglianza
sanitaria, con una puntuale specificazione dei criteri da seguire
nell’attuazione della delega. Nell’intento del disegno di legge, non
si tratta tanto di alleggerire i medici competenti di alcune attività
ormai superflue, quanto e piuttosto di consentire una sorveglianza
sanitaria a tutto campo, quindi sia sui lavoratori sia sull’ambiente di
lavoro, fondata più che su criteri rigidi e precostituiti, come era nel
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, su
precisi riferimenti alla valutazione del rischio e rapportata non solo
alla classica visita medica, ma anche a tutti gli accertamenti ed esami
che di volta in volta si rendano necessari.
È del tutto evidente che se l’intento cui si
è ispirato il disegno di legge si realizzasse, aumenterebbero le
responsabilità del medico competente e quindi si imporrebbe una
professionalità sempre più adeguata, approfondita ed aggiornata. Ma è
proprio per questo che il tema è trattato contestualmente a quello
relativo ai processi formativi.
Si può affermare che il decreto legislativo n. 626
del 1994, e successive modificazioni, ha affrontato il problema della
sicurezza sul lavoro intendendola come difesa attiva e passiva contro le
minacce all’integrità psico-fisica di chi opera in tutti i settori
dell’attività umana e come fattore strategico della ricerca di una
qualità più alta della vita sul lavoro.
Si tratta di una rilettura del concetto di
sicurezza lavorativa che enfatizza l’interazione dinamica di molteplici
fattori di carattere tecnico, organizzativo, umano ed ambientale e che
rende pertanto necessaria la costituzione di équipe multidisciplinari
in grado di programmare e realizzare interventi in materia. Il contributo
della psicologia del lavoro può essere molto significativo e utile per
assicurare a questi interventi un carattere di completezza.
L’importanza di un approccio multidisciplinare appare evidente, ad
esempio, nelle funzioni del responsabile del servizio di protezione e
prevenzione il quale deve avere sia una specifica formazione di tipo
tecnico e normativo, sia una formazione di tipo relazionale. Possedere
competenze relazionali significa infatti saper gestire adeguatamente i
rapporti personali, con il datore di lavoro, con gli altri componenti di
servizio e con i lavoratori dell’azienda.
Un ambito essenziale di intervento legato alla
normativa in esame è dunque quello della formazione alla gestione delle
relazioni interpersonali. Si tratta di un tipo di formazione sicuramente
di competenza dello psicologo, infatti si pone come obiettivo quello di
insegnare a comunicare procedure di sicurezza e motivare i lavoratori
nonché a partecipare e a condurre gruppi di lavoro che si propongono di
elaborare progetti e procedure a tutela della salute e a favore della
sicurezza. Un secondo ambito di intervento dello psicologo è quello
della valutazione del rischio derivante da un eccessivo affaticamento
mentale e dalle disfunzioni nelle dinamiche interpersonali in azienda.
Secondo il decreto legislativo n. 626 del 1994 il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione è tenuto ad individuare i fattori
di rischio dell’ambiente di lavoro al fine di poter predisporre gli
interventi necessari per neutralizzarli. Tra tali rischi, quello
psicologico non può essere certo trascurato.
Il presente disegno di legge pertanto si
inserisce nel quadro delle modificazioni al decreto legislativo n. 626
del 1994 finalizzate a conferire alla normativa sulla sicurezza maggiore
chiarezza e applicabilità. In particolare intende disciplinare alcune
figure professionali operanti nel campo della sicurezza, definendone le
funzioni e i requisiti in modo più puntuale rispetto a quanto fatto in
passato.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE
Art. 1
(Definizione e funzioni)
1.
Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è la persona
designata dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
per coordinare e sovrintendere il servizio di prevenzione e di protezione
nell’ambito di un sistema di sicurezza aziendale.
Art. 2
(Requisiti)
1.
Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve essere
in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità adeguati di
carattere tecnico, gestionale, organizzativo e in materia di tecniche
della comunicazione e, in particolare, dei seguenti requisiti:
a)
competenza tecnica nel campo specifico dell’attività svolta dal datore
di lavoro;
b)
conoscenza della normativa e delle tecniche di prevenzione degli
infortuni, sicurezza degli impianti, ergonomia, igiene del lavoro,
prevenzione incendi, protezione ambientale;
c) conoscenza
delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle
misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali e di verifica
dell’efficienza e dell’efficacia nel tempo delle misure di sicurezza
adottate, nonchè, ove necessario, in relazione alle dimensioni
dell’impresa e alla pericolosità dell’attività svolta, capacità di
scegliere ed organizzare i soggetti competenti per la valutazione dei
rischi e per l’individuazione e progettazione dei provvedimenti;
d) capacità
organizzative necessarie per definire una politica aziendale riguardante
la sicurezza e per impartire le direttive necessarie riguardanti la sua
attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani che incidono sulle
condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le misure di
sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e le
registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonchè, ove
necessario in relazione alle dimensioni dell’impresa e alla pericolosità
dell’attività svolta, capacità organizzative e gestionali necessarie
per realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale nel
quale siano definite le politiche e le strategie dell’azienda,
l’articolazione del sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità
e gli strumenti operativi necessari per raggiungere efficacemente gli
obiettivi della prevenzione;
e) conoscenza
delle metodologie e delle tecniche di informazione e formazione dei
lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso.
2. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con
il Ministro della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i titoli di studio, la
formazione e l’esperienza occorrenti in relazione alle dimensioni
dell’impresa e al tipo di attività svolta dal datore di lavoro per
assicurare al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione la
competenza necessaria. Il decreto si informa ai seguenti criteri:
a) per i casi in
cui il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del servizio di
prevenzione e di protezione ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
definisce i corsi di formazione necessari, relativi alle materie di cui
al comma 1, con una durata minima di trentadue ore;
b)
per le aziende artigiane e industriali con oltre trenta addetti, per le
aziende agricole e zootecniche con oltre dieci addetti, per le aziende
della pesca con oltre venti addetti e per le altre aziende con oltre
duecento addetti, individua, in relazione alla pericolosità
dell’attività svolta, i titoli di studio di scuola media superiore di
carattere scientifico e tecnico, i diplomi di laurea o i diplomi di
laurea specialistica, la durata dei corsi di formazione relativi alle
materie di cui al comma 1 e l’esperienza professionale nel campo della
sicurezza necessari;
c) per gli
stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i cui gestori sono soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto stesso, per le centrali
termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, per le aziende per
la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, per le aziende industriali con oltre duecento dipendenti, per
le industrie estrattive con oltre cinquanta dipendenti, per le strutture
di ricovero e cura sia pubbliche, sia private, individua, in relazione al
tipo di attività svolta, i diplomi di scuola media superiore di
carattere tecnico e scientifico e i diplomi universitari e di laurea, i
corsi di specializzazione e formazione, il tirocinio e l’esperienza
professionale necessari;
d) stabilisce che
l’esperienza professionale richiesta ai sensi delle lettere b) e
c) debba risultare da documentazione che attesti il tipo e la
durata della specifica esperienza avuta, rilasciata dal datore di lavoro
o dal committente e dalla quale risultino con chiarezza il periodo e le
funzioni relative alla sicurezza svolte.
Art. 3
(Accreditamento)
1.
Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 deve risultare da
idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi e dalle associazioni
riconosciuti ai sensi del presente articolo.
2.
L’accreditamento può essere rilasciato solo da organismi e
associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 3.
3. I requisiti richiesti per lo svolgimento
dell’attività di accreditamento sono i seguenti:
a)
disponibilità di uffici e competenze professionali idonee allo
svolgimento dell’attività;
b)
svolgimento di attività nel campo della prevenzione infortuni, igiene
del lavoro, sicurezza degli impianti, ergonomia, prevenzione incendi o
protezione ambientale da almeno tre anni, oppure adesione ad associazioni
professionali operanti nell’Unione europea e applicazione dei codici
deontologici internazionali vigenti, ovvero riconoscimento da parte di
organismi comunitari operanti nel campo della prevenzione;
c) applicazione
delle norme UNI ed EN in materia di organizzazione e di certificazione
del personale;
d) svolgimento
dell’attività di accreditamento con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica;
e) possesso, da
parte del personale incaricato dell’accreditamento, di una buona
formazione tecnica e professionale.
4.
Possono altresì rilasciare l’accreditamento:
a) l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
b)
le aziende sanitarie locali che hanno svolto corsi di formazione
professionale conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2
dell’articolo 2, limitatamente ai frequentanti i predetti corsi;
c) le associazioni
dei datori di lavoro che hanno promosso corsi di formazione per i datori
di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, limitatamente ai frequentanti i corsi
organizzati in collaborazione con le aziende sanitarie locali in
conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2
dell’articolo 2.
5.
L’accreditamento è rilasciato dall’organismo o dall’associazione
autorizzati sulla base della valutazione della documentazione presentata
dal richiedente ed eventualmente di un colloquio effettuato, a livello
centrale o decentrato, con un comitato di valutazione appositamente
costituito.
6.
L’accreditamento ha validità di cinque anni. Il rinnovo è rilasciato
sulla base della documentazione presentata dal richiedente.
7. Le spese relative all’accreditamento sono a
totale carico del richiedente.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modificazioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione
della domanda e di rilascio dell’autorizzazione, ai sensi del presente
articolo.
Art. 4
(Disposizioni
transitorie)
1.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino designati quali responsabili del servizio di prevenzione e di
protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, da almeno tre anni, possono continuare a
svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione
all’organo di vigilanza territorialmente competente, corredata della
documentazione di cui al comma 2.
2.
L’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione deve risultare dalle dichiarazioni trasmesse
ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, all’organo di vigilanza
territorialmente competente.
Capo II
CONSULENTE PER LA SICUREZZA
Art. 5
(Definizione)
1.
Il consulente per la sicurezza è la persona esterna all’azienda che,
sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro
contratto, stipulato anche con società, associazioni o altre strutture,
collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione nelle attività di valutazione dei rischi, di
individuazione e di attuazione delle misure di sicurezza necessarie, e in
ogni altra attività rilevante ai fini della sicurezza e dell’igiene
del lavoro, nonchè la persona esterna all’azienda designata dal datore
di lavoro responsabile o membro del servizio di prevenzione e di
protezione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 6
(Requisiti)
1.
Il consulente per la sicurezza deve possedere adeguata esperienza e
specializzazione nel settore della prevenzione degli infortuni,
dell’igiene del lavoro, della sicurezza degli impianti e della
prevenzione degli incendi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro della salute
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i diplomi di scuola media superiore di carattere
scientifico o tecnico, i diplomi universitari, di laurea e i corsi di
specializzazione richiesti, nonchè la formazione specifica di base,
riguardante le materie di cui all’allegato A) e un periodo di
esperienza documentata nel campo, comunque non inferiore ai tre anni.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì
i titoli di studio e i requisiti di formazione e di esperienza
professionale necessari per lo svolgimento dell’attività di consulenza
degli specialisti in protezione ambientale, prevenzione grandi rischi e
sicurezza delle attività marittime.
Art. 7
(Accreditamento)
1.
Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 deve risultare da
idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi o associazioni
riconosciuti a norma dell’articolo 3, commi 2 e 3, agli specialisti che
dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore
è pari ad almeno il 50 per cento dell’attività svolta.
2.
Possono altresì rilasciare l’accreditamento:
a)
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
b)
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente, limitatamente alle materie di propria
competenza.
3.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 7.
Art. 8
(Disposizioni
transitorie)
1.
In deroga a quanto stabilito all’articolo 6, possono richiedere
l’accreditamento i consulenti per la sicurezza che alla data di entrata
in vigore della presente legge abbiano maturato un’esperienza specifica
nel campo di almeno tre anni o che abbiano superato il colloquio con il
comitato di valutazione previsto dall’articolo 3, comma 5.
2.
L’esperienza professionale richiesta a norma del presente articolo deve
risultare da una documentazione che attesti il tipo e la durata della
specifica esperienza maturata, rilasciata dal datore di lavoro o dal
committente, e dalla quale risultino con chiarezza il periodo e le
funzioni relative alla sicurezza svolte.
Capo III
ERGONOMO
Art. 9
(Definizione)
1.
L’ergonomo è la persona competente a progettare e valutare i requisiti
ergonomici di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro,
prodotti, servizi e attività.
2.
Ai fini della presente legge si intende per progettazione e valutazione
ergonomica l’azione volta sia alla concezione di nuovi ambienti,
strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi, attività,
nonchè alla definizione di materiali di lavoro e produzione, sia
all’intervento su sistemi esistenti, allo scopo di ottenere
l’adattamento di tali sistemi alle esigenze dell’uomo oltre ad un
miglioramento dell’efficienza dell’attività lavorativa complessiva,
in condizioni di sicurezza e di tutela della personalità dei singoli.
Art. 10
(Requisiti)
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
di concerto con il Ministro della salute entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi
universitari, i corsi di laurea, le specializzazioni post-laurea o i
dottorati di ricerca necessari per lo svolgimento dell’attività di
ergonomo.
2.
L’ergonomo deve avere svolto due periodi di tirocinio, ciascuno dei
quali della durata di un semestre, in ambiti di esperienza diversi
l’uno dall’altro e sotto la supervisione di due ergonomi in possesso
dell’accreditamento di cui all’articolo 11.
Art. 11
(Accreditamento)
1.
Lo svolgimento dell’attività di ergonomo è subordinato al possesso di
idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi e associazioni operanti
nel campo dell’ergonomia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, agli ergonomi che dimostrino che il tempo
dedicato alla pratica professionale nel settore specifico è pari ad
almeno il 50 per cento dell’attività svolta e che possiedano almeno
una pubblicazione a stampa sui temi dell’ergonomia, su riviste o su
testi accreditati a livello nazionale o internazionale.
Art. 12
(Disposizioni
transitorie)
1.
In deroga a quanto stabilito all’articolo 10, possono altresì
richiedere l’accreditamento gli ergonomi che dimostrino di avere svolto
la pratica professionale per almeno tre anni e abbiano seguito un corso
di formazione di almeno trecentoventi ore; nonchè i laureati che abbiano
seguito un corso di formazione della durata minima di un anno a tempo
pieno, per un minimo di ottocento ore teoriche nelle materie di cui
all’allegato B), e il periodo di tirocinio previsto dall’articolo 10,
comma 2.
Capo IV
TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 13
(Definizione)
1.
Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro opera con rapporto di
lavoro dipendente nell’ambito dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio pubblico di
prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro.
Art. 14
(Funzioni)
1.
Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è responsabile di
tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di
igiene e sicurezza del lavoro riconducibili alle seguenti aree:
a)
informazione e formazione;
b) assistenza;
c) vigilanza e
controllo;
d) valutazione di
progetti.
2.
Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, il tecnico della
prevenzione svolge, autonomamente o cooperando con altre professionalità,
i seguenti compiti:
a) analisi e
ricostruzione dei cicli lavorativi, dei processi produttivi e dei sistemi
di organizzazione aziendale, con particolare riferimento al sistema di
prevenzione aziendale;
b) valutazione del
sistema di prevenzione aziendale e degli altri sistemi di impresa che
possono avere ricadute sul processo di prevenzione;
c) valutazione in
sede di progettazione – per quanto di competenza – di strumenti
urbanistici, nuovi insediamenti produttivi, piani di rimozione amianto,
ristrutturazioni, riconversioni, adeguamenti;
d) analisi delle
valutazioni dei rischi operate dalle imprese e delle conseguenti misure
di prevenzione e di protezione adottate;
e) valutazione
delle azioni e dei programmi informativi messi in atto dalle imprese;
f) valutazione dei
percorsi e delle iniziative formative messi in atto dalle imprese;
g) controllo della rispondenza delle
situazioni esaminate alla legislazione ed alla normativa tecnica di
riferimento;
h) individuazione
dei pericoli e valutazione delle situazioni di rischio;
i) esecuzione di
indagini strumentali di primo livello e valutazione della necessità e
utilità di attivare indagini ed analisi specialistiche di secondo
livello;
l) interazione con
figure specialistiche;
m) individuazione
delle misure di prevenzione e di protezione più aggiornate e più idonee
per l’eliminazione o la riduzione dei rischi individuati, anche al fine
di emanare prescrizioni specifiche;
n) attivazione
delle procedure di polizia giudiziaria per le contestazioni di
irregolarità;
o) supporto
dell’azione della Magistratura;
p) progettazione e
realizzazione di azioni e di programmi informativi per tutti i componenti
del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle competenze di
carattere tecnico e per gli altri operatori della prevenzione presenti
sul territorio;
q) progettazione e
realizzazione di iniziative e di percorsi formativi per tutti i
componenti del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle
competenze di carattere tecnico e per gli altri operatori della
prevenzione presenti sul territorio;
r) utilizzazione
di sistemi informativi e dei relativi supporti informatici.
3. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di
lavoro è responsabile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e
competenze, dell’organizzazione, della pianificazione,
dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio
della propria attività professionale.
4. Il tecnico della prevenzione collabora con le
altre figure professionali all’attività di programmazione e
organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.
Art. 15
(Requisiti)
1.
Il tecnico della prevenzione deve essere in possesso di diploma
universitario di tecnico della prevenzione o di diploma di maturità
tecnica e di specializzazione. Con decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità ed i contenuti dei corsi di
specializzazione, sulla base di quanto indicato all’articolo 10 e
all’allegato C) della presente legge.
2. L’abilitazione allo svolgimento
dell’attività di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è
subordinata allo svolgimento di un periodo di tirocinio teorico-pratico
di almeno un anno, che deve svolgersi obbligatoriamente presso i
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali o presso un
altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e vigilanza sugli
ambienti di lavoro e deve essere articolato sulla base delle funzioni
definite all’articolo 14.
3. L’attribuzione della qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria è subordinata alla verifica della professionalità
acquisita.
Art. 16
(Disposizioni
transitorie e finali)
1.
I dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali e di altri servizi pubblici di prevenzione, controllo e vigilanza
sugli ambienti di lavoro in possesso del diploma di maturità che alla
data di entrata in vigore della presente legge svolgono compiti
riconducibili a quanto indicato nell’articolo 9 sono direttamente
inquadrati nella qualifica di tecnico della prevenzione nei luoghi di
lavoro.
2. Restano ferme le disposizioni stabilite dal
decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, concernente
l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, che
trovano applicazione nei confronti degli operatori sanitari responsabili
delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di
sicurezza e igiene ambientale nei luoghi di vita, di igiene degli
alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria.
Le disposizioni del presente titolo individuano la figura del tecnico
della prevenzione nei luoghi di lavoro anche ai fini stabiliti
dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da emanare di concerto con il
Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i criteri generali per la
predisposizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti degli studi dei
corsi di diploma universitario di tecnico della prevenzione, tenendo
conto dell’esigenza di una formazione specifica per il tecnico della
prevenzione nei luoghi di lavoro di carattere interdisciplinare, attuata
con la collaborazione di più facoltà universitarie, e adeguata alle
competenze di cui all’articolo 14 della presente legge.
Capo V
MEDICO COMPETENTE
Art. 17
(Istituzione di un albo
regionale
dei medici competenti)
1.
In ogni regione è istituito un albo dei medici competenti nel quale
devono essere iscritti tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e che
effettivamente intendono esercitare tale attività.
2. Con decreto del Ministro della salute, da
emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di inserimento nell’albo di cui al
comma 1, nonchè le modalità di formazione, di aggiornamento e di
pubblicazione dell’albo, assicurando la pubblicità delle informazioni
necessarie per la conoscenza, da parte degli interessati, delle
disponibilità effettive dei medici competenti.
Art. 18
(Disposizioni per la
formazione professionale e l’aggiornamento dei medici competenti)
1.
In relazione al presumibile fabbisogno di medici competenti, sulla base
delle segnalazioni del Ministro della salute, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina
annualmente, per le scuole di specializzazione, nelle materie previste
dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i posti relativi
e la loro ripartizione tra le scuole, tenendo conto di un corretto
equilibrio territoriale e della necessità di soddisfare alle esigenze ed
alle necessità che si manifestano, ai fini della prevenzione, nelle
varie aree. Resta fermo, per gli ulteriori posti da realizzare anche
mediante convenzioni, quanto disposto dall’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive
modificazioni.
2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo
13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il
Ministro della salute, sono definiti i criteri generali affinchè tra i
titoli di ammissione alle scuole di specializzazione nelle materie
previste dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
sia considerata, in modo adeguato, anche l’esperienza pratica –
comprovata da idonea documentazione attestante il tipo di attività
svolta e i risultati conseguiti – eventualmente svolta dal candidato.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il
Ministro della salute, sono definiti i criteri generali affinchè gli
ordinamenti dei corsi di specializzazione nelle materie di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, assicurino ai
soggetti che frequentano i corsi adeguate conoscenze in materia di
ergonomia e di epidemiologia occupazionale.
4. Sulla base di apposite linee-guida predisposte
dal Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i protocolli d’intesa tra le regioni e le università e le
strutture del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, stabiliscono le modalità per assicurare ai soggetti che
frequentano i corsi di specializzazione lo svolgimento di un periodo di
tirocinio pratico presso i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie
locali.
5. I protocolli d’intesa tra le regioni e le
università e le strutture del Servizio sanitario nazionale di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, stabiliscono le modalità per assicurare ai
medici competenti iscritti all’albo di cui all’articolo 17 della
presente legge la frequenza a corsi di aggiornamento e perfezionamento
istituiti dalle università ai sensi dell’articolo 6 della legge 19
novembre 1990, n. 341.
Art. 19
(Disposizioni in materia
di sorveglianza sanitaria)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare
e coordinare le disposizioni che prevedono la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori, di cui all’articolo 33 e all’allegato del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, al decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza
e igiene del lavoro, nella parte relativa alla sorveglianza sanitaria e
alle visite mediche, sulla base dei seguenti criteri:
a) aderenza alle
indicazioni che emergono dall’insieme delle direttive comunitarie in
materia di sicurezza e igiene del lavoro;
b) superamento del
sistema rigido di periodicità delle visite, in relazione a criteri
puramente tabellari, considerando invece come presupposto indispensabile
per una corretta programmazione degli accertamenti sanitari la
valutazione del rischio;
c) considerazione
della sorveglianza sanitaria come un complesso di attività, dalle visite
mediche agli esami strumentali, al monitoraggio biologico, alla
sistematica raccolta dei dati anamnestici, con specifico riferimento ai
precedenti lavorativi, alla elaborazione dei dati ai fini epidemiologici,
alla valutazione ed al controllo degli ambienti di lavoro;
d) riferimento
della sorveglianza sanitaria non solo a singoli fattori di rischio, ma
anche all’insieme di esposizioni a rischio ed alla concomitanza di
fattori di rischio anche diversificati;
e) riferimento
della sorveglianza sanitaria non solo alle lavorazioni e ai rischi
tabellati, ma anche a tutte le situazioni in cui appaia il sospetto di
esposizione a rischi quanto meno potenziali, in rapporto di casuualità
con le lavorazioni svolte;
f) attribuzione al
medico competente della scelta tra le varie tipologie di accertamento e
controllo sanitario sugli individui e sugli ambienti di lavoro e
dell’individuazione dei livelli di periodicità, in relazione alla
valutazione del rischio originario e ad ogni successiva modifica o
sopravvenienza, con predisposizione di appositi protocolli di
sorveglianza sanitaria;
g) individuazione
delle ipotesi specifiche di particolare rischiosità, per le quali si rende
necessaria una previsione normativa più rigorosa e generalizzata, anche
con periodicità prestabilite, all’interno della quale siano previste
anche possibilità di deroghe motivate da parte del medico competente.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari almeno
sessanta giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio della
delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato con
lo stesso procedimento di cui al comma 2 ogni qualvolta ciò sia
necessario in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Il decreto può essere altresì aggiornato, in caso di acquisizioni ed
esperienze segnalate da enti o istituti specializzati, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro
della salute, secondo le procedure di cui al presente comma.
Capo VI
PSICOLOGO DEL LAVORO
Art. 20
(Definizione di
psicologo del lavoro)
1.
Lo psicologo del lavoro è la persona competente a diagnosticare e ad
intervenire sugli aspetti psicosociali delle organizzazioni pubbliche e
private produttive di beni e servizi, nonché a valutare le situazioni di
rischio per la salute causate da disfunzioni organizzative proprie
dell’ambiente di lavoro e del relativo affaticamento mentale.
Art. 21
(Funzioni)
1.
Lo psicologo del lavoro assolve ai compiti di:
a) insegnare a
comunicare procedure di sicurezza e di salute nell’ambiente di lavoro;
b) valutare la
necessità di elaborare con cura le informazioni date ai lavoratori sul
sistema di sicurezza;
c) valutare le
conoscenze e le capacità del personale relativamente alle situazioni di
rischi da macchinari o ambientali;
d) valutare la
corrispondenza dei comportamenti individuli alle norme;
e) far fronte in
condizioni mutevoli ad una soddisfacente comunicazione e ad istruzioni
corrette;
f) motivare il
lavoratore alla sicurezza;
g) motivare i
lavoratori a partecipare e a condurre gruppi di lavoro che si propongono
di elaborare progetti e procedure a tutela della salute;
h) valutare le
difficoltà di lavoro (monotonia, intensità, burn out);
i) analizzare
situazioni conflittuali o ambiguità di ruoli;
j) dare un
contributo al processo decisionale con conseguenze sul lavoro e sulle
mansioni;
k) intervenire in
situazioni di lavoro molto esigente o di scarso controllo;
l) facilitare
accordi adeguati per far fronte agli incidenti e a situazioni di
emergenza;
m) prevenire e
curare disagi e malesseri di salute mentale;
n) contribuire al
miglioramento dei climi psicologico e organizzativo dell’ambiente di
lavoro.
Art. 22
(Requisiti e
certificazione)
1.
Per svolgere le funzioni e i compiti relativi, lo psicologo del lavoro
deve essere in possesso di:
a) iscrizione
all’albo professionale degli psicologi;
b) specializzazione
post-lauream nell’ambito della psicologia del lavoro;
c) esperienza
biennale, guidata da uno psicologo del lavoro;
d) idonea
certificazione rilasciata dall’Ordine nazionale degli psicologi di cui
alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni.
Art. 23
(Disposizioni
transitorie)
1.
In fase di prima applicazione della presente legge possono richiedere la
certificazione anche gli iscritti all’albo professionale degli
psicologi che abbiano svolto per almeno tre anni anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge pratica professionale nel campo
della psicologia del lavoro con particolare riferimento alla:
a) valutazione
delle conoscenze dei lavoratori relativamente alle situazioni di rischio
sia di natura impiantistica sia ambientale;
b) valutazione
delle resistenze psicologiche all’applicazione delle norme per la
sicurezza in uffici o imprese;
c) analisi del
clima organizzativo esistente in uffici o imprese in relazione alle
variabili che condizionano i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allegato A)
CONTENUTI DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER GLI SPECIALISTI IN PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE DEL
LAVORO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI
a)
Normativa prevenzionistica, con particolare riguardo al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, e successive modificazioni, al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
b) metodologie per
la valutazione dei rischi sui posti di lavoro;
c) metodologie per
l’analisi degli infortuni/incidenti e per la adozione di provvedimenti
migliorativi e correttivi;
d) metodologie per
l’analisi e il controllo del fenomeno infortunistico e delle malattie
da lavoro;
e) valutazione,
scelta, addestramento all’uso dei dispositivi di protezione
individuale;
f) segnaletica di
sicurezza;
g) valutazione e
scelta della etichettatura, delle apparecchiature e linee che contengono
sostanze pericolose;
h) adempimenti
amministrativi in materia di impianti elettrici, apparecchi a pressione,
di sollevamento, idroestrattori centrifughe e scale aeree; ulteriori
adempimenti documentali;
i) procedure di
sicurezza per lavori pericolosi;
l) normativa
antincendio;
m) metodologie per
la valutazione dei rischi incendio;
n) progettazione,
realizzazione e controllo dell’impiantistica antincendio: valutazione,
scelta, idoneità, conformità agli standard e alla normativa;
o) agenti
estinguenti;
p) controlli
periodici degli impianti fissi e mobili antincendio e delle uscite di
sicurezza;
q) addestramento
sull’utilizzo degli estintori e dei mezzi mobili antincendio;
r) adempimenti
amministrativi;
s) primo soccorso.
Allegato B)
CONTENUTI DEI CORSI DI
FORMAZIONE DI ERGONOMIA
a)
Principi ergonomici;
b) caratteristiche
dell’uomo;
c) strumenti
operativi;
d) relazioni
uomo/tecnologia/organizzazione;
e) metodologie e
pratiche di progettazione e intervento;
f) procedure di
prevenzione e sicurezza;
g) princìpi
giuridici e diritto dell’ergonomia;
h) aspetti
deontologici e professionali.
Allegato C)
CONTENUTI DEI CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE PER IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
a)
Legislazione:
1)
il quadro normativo in materia di prevenzione e sicurezza;
2)
compiti del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
3)
il servizio di prevenzione e protezione:
4)
il medico competente;
5)
i servizi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto
soccorso;
6)
i lavoratori e le organizzazioni sindacali; il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
7)
il consulente per la sicurezza;
8)
gli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
b)
aspetti organizzativi:
1)
analisi organizzativa e gestionale;
2)
articolazione delle deleghe;
3)
le procedure per la gestione della sicurezza:
procedure
operative;
procedure
di manutenzione;
procedure
di controllo;
procedure
di intervento;
procedure
di emergenza;
4)
gli strumenti informatici per la gestione della sicurezza;
c)
aspetti economici:
1)
elementi di economia;
2)
analisi dei costi della sicurezza;
3)
strategie di intervento e priorità operative;
d)
analisi dei cicli di lavoro;
e)
analisi dei rischi:
1)
tecniche di risk assessment;
2)
requisiti di sicurezza degli ambienti, delle macchine, delle
apparecchiature e degli impianti;
3) metodologia
di analisi e individuazione dei rischi per la sicurezza;
4)
norme di buona tecnica;
5)
tecniche di valutazione degli infortuni;
6)
epidemiologia;
7)
tossicologia;
8)
patologie del lavoro;
9)
limiti di esposizione;
10) tecniche
di verifica dell’esposizione agli agenti chimici;
11) tecniche
di verifica dell’esposizione agli agenti fisici;
f)
ergonomia;
g) analisi dei
rischi rilevanti;
h) la gestione
delle emergenze;
i) metodologie di
comunicazione:
l) programmazione
dei corsi di formazione, informazione e addestramento.
Allegato D)
CONTENUTI DEL CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE
PER LO PSICOLOGO DEL LAVORO PER LA SICUREZZA
1.
Legislazione sulla sicurezza:
il
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni;
fattori
di rischio;
fattori
nocivi;
le
direttive comunitarie;
gli
standard della qualità.
2.
Psicologi del lavoro e delle organizzazioni:
clima
psicologico;
clima
organizzativo;
la
psicopatologia;
lo
stress;
il
burn-out;
le
malattie psicosomatiche.
3.
Ergonomia cognitiva:
le
basi psicologiche della job evaluation;
lo
schema di job analysis;
lo
schema di job specification;
lo
schema di task analysis;
psicometria;
la
struttura, il clima e la cultura: fattori, diagnosi e interventi;
antropometria
e prossemica, ovvero lo studio delle distanze culturali e
socio-lavorativi.
4.
Psicosociologia dei gruppi:
stili
di comando e task forces;
la
negoziazione applicata alla sicurezza.
5.
La comunicazione di sicurezza:
pragmatica
della comunicazione umana;
il
problema solving.
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