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DECRETO-LEGGE
25 ottobre 2002, n. 236 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2002) |
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Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Emana Art. 1 Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura 1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005. Art. 2 Norme in materia di edilizia Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio 1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: "per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di trentasei mesi". Art. 3 Rapporti di lavoro a tempo parziale Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli 1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004. Art. 4 Entrata in vigore Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria 1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005". Art. 5 Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti". Art. 6 Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, gia' differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 7 Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza 1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003. Art. 8 Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono
prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo
rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione
gia' espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Art. 9 Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse 1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". Art. 10 Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003. Art. 11 Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD 1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". Art. 12 Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Art. 13 Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage 1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2002 CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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