DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138
Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

(Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8/7/2002)

  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi per la trasformazione ed il riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonche' per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1

Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2002".
Entro quest'ultimo termine e' data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 2

Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualita' successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresi', alle formalita' relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attivita' di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalita' previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonche' l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3

Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

(omissis)

Art. 4

Unificazione delle competenze in materia di giochi

(omissis)

Art. 5

Monitoraggio dei crediti di imposta

(omissis)

Art. 6

Disposizioni in materia di societa' e associazioni sportive dilettantistiche

(omissis)

Capo III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Art. 7

ANAS

(omissis)

Art. 8

Riassetto del CONI

(omissis)

Capo IV

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

(omissis)

Capo V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE
SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

Art. 10

Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del citato Trattato, nonche' nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.
Per le aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla predetta Carta. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attivita' da realizzare in economia.
1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze di cui al comma 1-bis secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 1-sexies.
Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";
c) il comma 3 e' abrogato. 2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' abrogato. 3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, e' versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalita' ed iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzioni di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Contributi per gli investimenti in agricoltura

1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:
quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12

Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonche' al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.

Art. 13

Disposizioni in materia idrica

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti.

Art. 14

Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. Le parole:
"si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi":
qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso":
la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi":
l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

Art. 15

Norma di copertura

1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3;
quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 luglio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

   
  
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