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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in materia
tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti
petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attivita'
di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai crediti
di imposta ed alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di operare
interventi per la trasformazione ed il riassetto di enti pubblici, per la
razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e per il
sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonche' per
l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro per gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROROGHE DI TERMINI
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 1
Proroghe di
termini in materia di accise e in materia finanziaria
1. Le disposizioni
in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo
3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente
prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge
1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con
l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente
prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2002.
5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
6. Nell'articolo
128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2002".
Entro quest'ultimo termine e' data attuazione al
provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo
145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai
fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi
dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge
15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
TRIBUTARIA
Art. 2
Esenzione dall'imposta
provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica
1. Non sono dovute
l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il
primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante
modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato
con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le
due annualita' successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti
dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al
decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle
formalita' connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati
per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle
direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione
che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo
non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive,
sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario
dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi
alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto
veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per
l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al
comma 1, si applicano, altresi', alle formalita' relative agli atti di
acquisto da imprese esercenti attivita' di commercio di autoveicoli usati
di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12
sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente
decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento
dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme
alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato
allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di
locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli
autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti
prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per
la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti
a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le
modalita' previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna
dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai
commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di
consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non
conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere,
direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per
demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il
locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante
l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso,
tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato
composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle
province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto
interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti
interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, nonche' l'ACI, delle minori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate
risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con
cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle
regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I
trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente
articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 3
Potenziamento dell'attivita'
di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio
nazionale della riscossione
(omissis)
Art. 4
Unificazione delle
competenze in materia di giochi
(omissis)
Art. 5
Monitoraggio dei crediti di
imposta
(omissis)
Art. 6
Disposizioni in materia di
societa' e associazioni sportive dilettantistiche
(omissis)
Capo III
TRASFORMAZIONE DI ENTI
PUBBLICI
Art. 7
ANAS
(omissis)
Art. 8
Riassetto del CONI
(omissis)
Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA
(omissis)
Capo V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA NELLE AREE
SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA
Art. 10
Contributi per gli
investimenti nelle aree svantaggiate
1. All'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle
aree svantaggiate";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive
e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle
costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla
chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,
effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del citato Trattato, nonche'
nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella
forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870
milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.
Per le aree ammissibili alla deroga
ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito
compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto
previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il
periodo 2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e
Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensita' di aiuto
prevista dalla predetta Carta. Il credito d'imposta non e' cumulabile con
altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis.
Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza
contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare
complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli
stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad
avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di
presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla
predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende
l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attivita' da
realizzare in economia.
1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze
di cui al comma 1-bis secondo l'ordine cronologico di presentazione e,
entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via
telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli
elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte
dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo
alla data di chiusura dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di
cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione
contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti
effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata,
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data
e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater. 1-sexies.
Per le modalita' delle trasmissioni
telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito
dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";
c) il comma 3 e'
abrogato. 2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e' abrogato. 3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli stanziamenti autorizzati
dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della
legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317
milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del
credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono
ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760
milioni di euro, e' versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata
nell'esercizio 2004 all'unita' previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli oneri
derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
a) quanto a 870 milioni
di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
sulle risorse preordinate per le medesime finalita' ed iscritte
sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzioni di
proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno
2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse
resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 4.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. 6. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 11
Contributi per
gli investimenti in agricoltura
1. Il contributo nella forma di credito
di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore della
produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di
cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Le tipologie degli investimenti
ammissibili del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi
dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
3. Le
imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora
abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai
sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purche' la
domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.
4. Per le
imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi
dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione
degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore
di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi
coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31
dicembre 1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e
175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:
quanto a 75
milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di
cui all'articolo 3;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20
milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte
sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno
2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.
6. Per
quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 12
Adeguamento a
sentenza della Corte Costituzionale
1. Al fine di dare attuazione alla
sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio, nonche' al personale, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere facoltativo al
Consiglio di Stato.
Art. 13
Disposizioni in
materia idrica
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento
dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente
un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e
la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo"
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico
integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative
disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi
idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso
finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del
finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite
societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra
azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a
pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti.
Art. 14
Interpretazione
autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1.
Le parole:
"si disfi", "abbia deciso" o "abbia
l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, di seguito denominato:
"decreto legislativo n.
22", si interpretano come segue:
a) "si disfi":
qualsiasi
comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una
sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita'
di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo n. 22;
b) "abbia deciso":
la volonta' di destinare
ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C
del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia
l'obbligo di disfarsi":
l'obbligo di avviare un materiale, una
sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito
da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche
autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e
del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei
rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma
1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo
ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono
essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o
in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun
intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio
all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza
che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle
individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Art. 15
Norma di
copertura
1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1,
2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020
milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno
2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002,
297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno
2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 3;
quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante
utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8
luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della
salute
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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