|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 18 ottobre
2001, n. 383, cosi' come modificata ed integrata dal decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23
aprile 2002, n. 73, che al capo primo reca norme per incentivare
l'emersione dell'economia sommersa;
Visti, in particolare, l'art, 1, comma 7, e l'art. 1-bis della predetta
legge n. 383/2001 che prevedono che il CIPE definisce, rispettivamente,
il piano straordinario di accertamento per intensificare l'azione di
contrasto all'economia sommersa, e le linee generali per l'approvazione,
da parte del sindaco, dei piani individuali di emersione progressiva per
i lavoratori subordinati;
Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 100 (Gazzetta Ufficiale n.
41/2002), con la quale e' stato approvato il documento concernente le
linee guida per l'attuazione della procedura di emersione dell'economia
sommersa secondo quanto disposto dalla predetta legge n. 383/2001;
Vista la nota n. 6186/2002/DPF/UGT del 5 giugno 2002, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali -
concernente il programma straordinario di accertamento e di emersione di
cui alla predetta legge n. 383/2001;
Considerata la necessita' di definire le linee guida per consentire
l'avvio immediato del predetto piano straordinario di accertamento e la
sollecita utilizzazione della nuova procedura di emersione;
Considerata la necessita' di prevedere adeguate forme di coordinamento
tra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, al
fine di garantire la massima efficacia dell'azione di contrasto
dell'economia sommersa, di assicurare l'assistenza e l'informazione nei
confronti dei soggetti che intendono aderire ai programmi di emersione e
di fornire supporto e assistenza tecnica ai sindaci in relazione
all'istruttoria delle proposte di piani individuali di emersione;
Ritenuto opportuno stabilire che il decreto da emanare secondo l'art. 1,
comma 8, della predetta legge n. 383/2001, determini, in via prioritaria,
la quota da destinare alla copertura degli oneri relativi alla
ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei
programmi di emersione; Su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Delibera:
1. E' approvato il documento, allegato alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante, concernente le linee guida
per il programma straordinario di accertamento finalizzato ad
intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' le
linee generali per l'approvazione dei piani individuali di emersione
progressiva per i lavoratori subordinati di cui, rispettivamente,
all'art. 1, comma 7, e all'art. 1-bis della legge n. 383/2001 citata in
premessa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con gli
altri Ministri interessati, informa semestralmente questo comitato
sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera.
3. Le
risorse affluite al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono destinate, con priorita' rispetto alle altre finalita'
previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 383/2001, alla copertura
degli oneri relativi alla ricostruzione della posizione previdenziale dei
lavoratori impegnati nei programmi di emersione, prevista dall'art. 1,
comma 4, della legge n. 383/2001. A tanto si provvede con il decreto da
emanare secondo l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 383/2001.
Roma, 6 giugno 2002
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri
economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 221
Allegato
LINEE GUIDA PER
IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALLA
INTENSIFICAZIONE DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA E PER
L'EMERSIONE PROGRESSIVA PER I LAVORATORI SUBORDINATI (art. 1, comma 7, e
art. 1-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383).
Gli obiettivi della
legge. La legge 383/2001 (articoli 1, 1-bis, 2 e 3) mira a fare emergere
il cosiddetto "lavoro sommerso", ossia a promuovere la
regolarizzazione dei rapporti di lavoro che non rispettano le norme
fiscali, previdenziali e assicurative; mira, dunque, a fare rientrare
nella legalita' i datori di lavoro e i lavoratori che ne sono fuori.
Oltre che recuperare gettito per l'erario, l'obiettivo e' assicurare
tutela previdenziale ai lavoratori nonche' promuovere, attraverso il
rispetto delle regole, condizioni di corretta concorrenzialita' nella
competizione economica. Per raggiungere i suoi obiettivi la legge prevede
da un lato agevolazioni fiscali e contributive per coloro che emergono,
sia per sistemare il passato sia per il triennio 2002-2004, dall'altro un
piano straordinario di accertamento. Le agevolazioni fiscali e
contributive. Le agevolazioni si ottengono con la presentazione, entro il
30 novembre 2002, di una dichiarazione di emersione, nella quale i datori
di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore che emerge, il costo del
lavoro utilizzato nel 2002 e negli anni precedenti. I vantaggi per i
datori di lavoro e per i lavoratori che emergono consistono, oltre che
nella regolarizzazione per gli anni passati (attraverso il versamento di
un'imposta sostitutiva), in "sconti" sul pagamento di imposte e
contributi per il triennio agevolato 2002-2004. Il piano straordinario di
accertamento. Accanto ai benefici per coloro che emergono, per
contrastare il lavoro irregolare prendera' il via un piano straordinario
di accertamento sulla base delle linee guida che seguono. A questo scopo,
l'Agenzia delle entrate inviera' una richiesta di informazioni a tutti i
datori di lavoro per i quali, dall'analisi dei dati risultanti dai
sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e di altri sistemi
informativi pubblici o privati, risultino situazioni che possano
configurare lo svolgimento di attivita' sommersa. La richiesta di
informazioni non preclude la possibilita' di presentare la dichiarazione
di emersione e di beneficiare, quindi dei vantaggi della legge. E'
introdotta, inoltre, una nuova sanzione amministrativa di misura
variabile dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro dipendente
impiegato ma non risultante dalle scritture o documentazioni
obbligatorie, calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali.
Tale sanzione sara' applicata dagli uffici dell'Agenzia dell'entrate. Il
piano di emersione individuale. Con la nuova procedura individuale, oltre
alle situazioni concernenti la materia fiscale e previdenziale,
l'imprenditore puo' far emergere e regolarizzare l'intera attivita'
produttiva esercitata, attraverso un piano individuale di emersione che
va presentato, entro il 30 settembre 2002, al sindaco del comune dove ha
sede l'unita' produttiva. Per conservare l'anonimato, l'imprenditore puo'
fare presentare il piano a un intermediario abilitato (professionista,
associazione di categoria). Attraverso il piano individuale
l'imprenditore ha la possibilita' di adeguare in modo progressivo la
propria attivita' alle norme diverse da quelle fiscali e previdenziali
(in 18 mesi, prorogabili a 24 per motivate esigenze); di adeguarsi
progressivamente (entro il triennio agevolato) agli obblighi contrattuali
in materia di trattamento economico, impegnandosi a presentare l'apposita
dichiarazione di emersione entro il 30 novembre 2002. Con l'approvazione
del piano, secondo le linee guida indicate piu' avanti, il sindaco
consente la prosecuzione dell'attivita', anche senza le prescritte
autorizzazioni amministrative. Il coordinamento delle iniziative. Per
assicurare l'applicazione della legge, le amministrazioni statali e
locali, dovranno attuare un programma coordinato e organico per la lotta
all'economia sommersa e per assicurare l'informazione e l'assistenza ai
soggetti interessati alla procedura di emersione. In particolare, i
Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute, l'agenzia delle entrate,
l'INPS e l'INAIL, d'intesa tra di loro e con gli altri soggetti
interessati, curano:
a) entro il 20 giugno 2002, l'adozione di
provvedimenti amministrativi e di un'unitaria circolare esplicativa che
individui anche, per ciascuna amministrazione, le strutture operative
responsabili dell'attuazione del piano coordinato e competenti a fornire
chiarimenti e informazioni;
b) entro il 30 giugno 2002, l'entrata in
funzione di "numeri verdi" dedicati a fornire chiarimenti ed
indicazioni sulla procedura per l'emersione dell'economia sommersa;
c)
entro il 30 giugno 2002, l'invio di materiale informativo ai sindaci,
nonche' la predisposizione di procedure per fornire supporto ed
assistenza tecnica ai sindaci medesimi, per l'istruttoria delle proposte
di piani di emersione;
d) entro il 15 luglio 2002, l'attivazione presso i
propri uffici operativi di appositi sportelli che costituiscono una rete
capillare per l'informazione e l'assistenza ai cittadini interessati alla
emersione;
e) entro il 30 luglio 2002, la realizzazione di apposite
pagine internet dedicate alla raccolta sistematica e coordinata delle
disposizioni normative ed amministrative nonche' le istruzioni ed i
chiarimenti interpretativi. I cittadini che vogliono informazioni in
merito alle procedure di emersione possono rivolgersi, con la garanzia
dell'assoluto anonimato, agli uffici locali delle amministrazioni
statali, ai comitati provinciali e regionali per l'emersione, agli uffici
comunali, e alle strutture territoriali delle associazioni di categoria
ovvero ai singoli professionisti.
Linee guida per il piano straordinario
di accertamento
1) Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, adotta entro il 15 giugno 2002 specifiche direttive
di indirizzo finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti e le
risorse da dedicare direttamente all'obiettivo di far emergere l'economia
sommersa.
2) Gli organismi preposti alla vigilanza e al controllo degli
adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale procedono
al sistematico scambio di informazioni finalizzato a potenziare le
rispettive capacita' d'indagine.
3) Per le medesime finalita', i soggetti
gestori di servizi di pubblica utilita' provvedono, mediante sistemi
telematici, al sistematico e tempestivo invio delle informazioni
riguardanti la titolarita' dei contratti di utenze telefoniche,
elettriche, per il gas e idriche non riconducibili ad uso domestico.
4)
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 20 giugno 2002, sentite le amministrazioni interessate, sono
definiti i tempi e le modalita' nonche' le specifiche tecniche per la
trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle informazioni
indicate al punto 3.
5) L'Agenzia delle entrate, sulla base delle
informazioni disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria,
nonche' di quelle che pervengono per effetto di quanto previsto ai
precedenti punti 2 e 3, individua i contribuenti per i quali emergano
specifiche anomalie anche correlabili all'utilizzo di lavoro non
regolare.
6) Ai contribuenti individuati mediante gli incroci indicati al
punto 5, l'Agenzia medesima invia, a partire dal 20 giugno 2002, apposita
richiesta di informazioni con la evidenziazione degli indicatori
adottati.
7) I contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni
relative all'emersione del lavoro irregolare di cui agli articoli da 1 a
3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero non forniscono elementi significativi idonei a
confutare le anomalie indicate al punto 5, sono inseriti, con priorita',
nel piano dei controlli e di vigilanza degli organi preposti al contrasto
dell'evasione previdenziale e fiscale.
8) Ai fini dell'applicazione delle
prescrizioni previste al punto 7, l'Agenzia delle entrate fornisce le
informazioni disponibili agli organi competenti.
9) L'Agenzia delle
entrate, il comando generale della Guardia di finanza, le competenti
direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL, tenuto conto delle direttive previste al punto 1,
indicono periodiche riunioni di indirizzo e di coordinamento delle
strategie di controllo finalizzate ad assicurare la tempestivita'
dell'azione ed a conseguire la massima efficacia dell'azione
amministrativa; la prima riunione e' indetta entro il 15 luglio 2002.
10)
Le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, i comandi regionali
della Guardia di finanza, le direzioni regionali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e le strutture periferiche dell'INPS e
dell'INAIL, indicono periodiche riunioni per il coordinamento delle
specifiche attivita' di vigilanza e controllo nonche' per la concreta
attuazione del presente piano; la prima riunione e' indetta entro il 20
luglio 2002.
11) Le riunioni sono convocate dal direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate e dallo stesso presiedute. La predetta
prescrizione si applica separatamente per le province autonome di Bolzano
e di Trento.
12) Le iniziative di vigilanza e controllo saranno
caratterizzate dalla puntuale valutazione delle posizioni soggettive
interessate, tenuto anche conto degli elementi forniti dal contribuente a
seguito delle richieste di informazioni indicate al punto 6.
Linee guida
per il programma di emersione progressiva
1) i soggetti interessati
ovvero gli intermediari indicati nel comma 2 dell'articolo 1-bis della
legge n. 383 del 2001, presentano una proposta di piano di emersione al
sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva intesa come luogo o
locali nei quali si svolge in concreto l'attivita' aziendale o
professionale. Nell'ipotesi in cui nell'ambito del medesimo comune vi
siano piu' unita' produttive, il piano di emersione deve riferirsi a
tutte le unita' produttive irregolari ubicate nel comune stesso. In
presenza di unita' produttive insediate in piu' comuni deve essere
presentato un distinto piano individuale di emersione per ciascun comune;
2) la proposta di piano di emersione e' presentata, in via ordinaria,
entro il 30 settembre 2002, a mezzo posta mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero direttamente al sindaco del comune
competente con le modalita' che saranno stabilite dal comune medesimo;
3)
il sindaco adotta le direttive necessarie per l'espletamento dell'attivita'
di ricevimento, istruttoria e valutazione delle proposte di piano, anche
relativamente a quelle pervenutegli eccezionalmente, per motivate
ragioni, dopo la predetta data del 30 settembre 2002, in modo da
consentire agli interessati la presentazione della dichiarazione di
emersione entro, e non oltre, il previsto termine del 30 novembre 2002;
4) le proposte per la progressiva regolarizzazione degli obblighi
previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' sono
classificate in base alle seguenti tipologie:
a) ambiente;
b) sicurezza;
c) igiene e salute;
d) edilizia;
e) agricoltura;
f) altro;
5) per
ciascuna proposta di regolarizzazione e' indicata:
a) le irregolarita' da
sanare e la normativa cui occorre adeguarsi;
b) il termine proposto per
l'adeguamento, ordinariamente previsto in un periodo non superiore a 18
mesi;
c) le motivate esigenze per le quali si richiede il prolungamento a
24 mesi del termine per l'adeguamento;
6) il piano individuale di
emersione proposto contiene i seguenti ulteriori elementi:
a) attivita'
svolta dall'impresa o lavoratore autonomo e il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile;
b) il numero dei lavoratori che si
intende regolarizzare suddivisi in base all'inquadramento contrattuale
spettante e, nell'ambito di ciascun inquadramento, in base a trattamenti
economici identici, indicando, per ciascun lavoratore, da non individuare
nominativamente, la retribuzione di partenza, nonche' le eventuali
proposte di cui ai punti 7) e 8);
c) l'impegno a presentare, a seguito
dell'approvazione del piano, la dichiarazione di emersione, che deve
corrispondere interamente ai contenuti del piano;
7) se il piano
individuale di emersione proposto prevede il graduale allineamento delle
retribuzioni ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la proposta deve rispettare i seguenti limiti:
a) la retribuzione
lorda di emersione di ognuno dei lavoratori regolarizzati deve essere
almeno pari al 70 % del minimo contrattuale;
b) la retribuzione
corrisposta deve comunque essere adeguata a quella minima contrattuale,
con progressivi aumenti della retribuzione lorda, entro la fine del
triennio di emersione;
8) il graduale allineamento delle retribuzioni ai
minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro deve,
comunque, tenere conto di eventuali modifiche intervenute, nel corso del
triennio agevolato, alle misure dei minimi stessi;
9) relativamente alle
proposte di cui ai punti 7) e 8), il parere alla commissione regionale o
provinciale sull'economia sommersa, fornisce al sindaco indicazioni ed
elementi utilizzabili ai fini della decisione in merito all'approvazione
della proposta;
10) il piano di emersione puo' riguardare anche aspetti
in materia di trattamento economico diversi dall'allineamento ai minimi
retributivi contrattuali;
11) il piano individuale di emersione proposto
deve contenere la dichiarazione che, in caso di sua approvazione, verra'
presentata apposita dichiarazione di emersione;
12) nell'approvazione dei
piani individuali di emersione il sindaco:
a) si attiene a criteri di
omogeneita', tenendo comunque conto della specificita' dell'attivita'
svolta e della situazione soggettiva del richiedente, e, possibilmente, a
fini di uniformita', anche con riferimento a valutazioni di proposte
relative a realta' economiche simili;
b) da' disposizioni per l'esame
delle proposte in relazione all'ordine cronologico di presentazione;
c)
stabilisce i tempi dell'adeguamento degli obblighi e della eliminazione
delle irregolarita' secondo il principio della ragionevole gradualita' in
relazione alle difficolta' obiettive evidenziate dal richiedente, e,
comunque, con priorita' per la rimozione delle irregolarita' ritenute
piu' rilevanti;
13) nel caso in cui siano richieste modifiche o
integrazioni al piano individuale di emersione, il sindaco emana le
eventuali opportune direttive al fine di garantire che la conclusione
della procedura consenta di rispettare il termine perentorio del 30
novembre 2002 previsto per la presentazione, da parte degli interessati,
della dichiarazione di emersione;
14) il sindaco approva il piano
individuale di emersione con propria ordinanza, e ne da' comunicazione
all'interessato o all'intermediario che lo ha presentato, disponendo,
contestualmente, in ordine alla prosecuzione dell'attivita';
15) il
richiedente, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del piano
individuale di emersione: a) presenta la dichiarazione di emersione
all'Agenzia delle entrate;
b) presenta al comune l'integrazione del piano
di emersione contenente l'indicazione di tutti i dati precedentemente
mantenuti riservati;
c) allega all'integrazione copia della dichiarazione
di emersione trasmessa all'Agenzia delle entrate; 16) il sindaco
trasmette agli organi competenti nelle materie interessate alla procedura
di graduale regolarizzazione la copia della dichiarazione di emersione e
il relativo piano di emersione approvato;
17) il sindaco, entro i termini
stabiliti, provvede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e
regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per
l'esercizio dell'attivita', secondo quanto previsto dal piano approvato,
e ne da' formale comunicazione agli interessati;
18) il prefetto esercita
le funzioni di coordinamento e vigilanza secondo quanto disposto
dall'articolo 1-bis, comma 4, della legge n. 383 del 2001, anche
avvalendosi della conferenza permanente di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.
|