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E' noto che lo sfruttamento del lavoro minorile, in
particolare dei minori degli anni quindici (o bambini, secondo il decreto
legislativo 345/1999), costituisce una delle più gravi lesioni dei
valori universali della convivenza sociale, privando il minore di diritti
fondamentali quali l'educazione, il gioco, il rispetto dei tempi di
crescita. Preoccupa inoltre la presenza di bambini nel lavoro sommerso,
lavoro marginale sotto il profilo della dimensione economica complessiva
ma consistente per quanto riguarda l'attività svolta e i rischi
derivanti.
Da parte di questo Ministero più volte è stato osservato come la
complessità delle cause socio-economiche e culturali sottostanti al
fenomeno e la difficoltà di acquisire informazioni certe sui casi
specifici abbiano limitato l'efficacia dell'azione di contrasto al
fenomeno, che va quindi reimpostata con nuovi strumenti. La stretta
relazione tra povertà materiale, abbandono scolastico e lavoro minorile
rende ora necessario un intervento integrato e coordinato, sia per il
monitoraggio delle situazioni a rischio, sia per realizzare politiche
attive di ausilio alle famiglie bisognose e di rilancio del sistema
scolastico attraverso il raccordo operativo tra gli organi di controllo,
le istituzioni scolastiche e formative, le amministrazioni locali e le
forze sociali.
Nel quadro della funzione di coordinamento, attribuita in materia alla
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro dalla
Direttiva del Ministro per l'anno 2002, massimo rilievo va attribuito a
tutte le iniziative preordinate a integrare i compiti ispettivi con
azioni e interventi di sensibilizzazione delle famiglie, nell'obiettivo
che le situazioni di disagio evidenziate vengano ricomposte in vista di
tutelare l'evoluzione psicofisica del minore, quando allontanato dalla
scuola prima dei quindici anni o dal percorso formativo fino ai diciotto
per entrare nel mondo del lavoro, non di rado in modo illegale.
In tale ottica, nel richiedere la migliore collaborazione dei soggetti
istituzionali interessati o da coinvolgere, si forniscono qui di seguito
prime indicazioni operative, come predisposte in collaborazione tra la
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e la Direzione
generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire a questa Amministrazione una
più precisa e puntuale conoscenza ed un più efficace contrasto del
fenomeno del lavoro minorile, nonché la predisposizione e divulgazione
dei dati statistici ad esso relativi, si invitano codeste Direzioni
Regionali e Provinciali del lavoro ad effettuare apposita rilevazione,
dalla quale risultino, oltre agli elementi già emergenti in sede di
ordinaria relazione semestrale ed annuale, i seguenti ulteriori dati,
limitatamente al lavoro minorile:
- tipologia dimensionale delle aziende in cui siano stati trovati minori
intenti al lavoro;
- settore merceologico delle aziende medesime.
In considerazione inoltre della necessità di esaminare l'intero contesto
familiare di provenienza del bambino, trovato illegalmente al lavoro, si
invita il personale ispettivo, nell'ambito di un necessario rapporto di
stretta collaborazione con gli altri organi competenti in materia, a
voler comunicare senza ritardo la situazione del minore abusivamente
occupato ai Servizi sociali competenti, ferma restando, nelle situazioni
di vero e proprio sfruttamento, la segnalazione all'Autorità
giudiziaria, ai sensi dell'art 26, comma 6 della legge n. 977/67.
Si richiama in questa sede l'attenzione anche sul fenomeno troppo poco
contrastato, sebbene sotto gli occhi di tutti, dei bambini sfruttati per
l'accattonaggio. Tale fattispecie, prevista dall'art. 671 del codice
penale, dovrebbe a pieno titolo rientrare tra le peggiori forme di lavoro
vietate ai sensi dell'art. 3 lett. d) della Convenzione OIL n. 182/1999,
ratificata in Italia dalla legge n. 148/2000. Si tratta, infatti, di una
tipologia di attività che, per sua natura e per le circostanze in cui
viene svolta, rischia di compromettere la salute, la sicurezza e la
moralità del minore.
Una maggiore attenzione a questo fenomeno da parte del personale
ispettivo appare peraltro necessaria alla luce della recente evoluzione
organizzativa del Ministero, le cui competenze non sono più limitate
alla sfera del lavoro in senso stretto, ma si estendono alle tematiche
sociali. Questa profonda trasformazione coinvolge necessariamente anche
le articolazioni periferiche: queste ultime dovranno, quindi, prevedere
le modalità organizzative più idonee ad operare anche in detto settore,
in stretta connessione con i servizi sociali degli Enti locali.
Contatti, sia pure informali, andranno intrattenuti, inoltre, con le
Autorità scolastiche territorialmente competenti, oltre che con le
Questure, affinché – nelle more della stipula di un Protocollo
d'Intesa interministeriale sui temi dell'evasione scolastica e del
contrasto del lavoro minorile irregolare, attualmente allo studio di
apposito Gruppo di lavoro istituito presso la Direzione Generale per le
Tematiche familiari e sociali e la Tutela dei diritti dei Minori - le
Autorità scolastiche medesime provvedano a comunicare i dati relativi
all'evasione scolastica. Ciò consentirebbe infatti un più tempestivo e
incisivo intervento sul territorio da parte di codesti uffici,
considerata la stretta connessione che spesso si riscontra tra evasione
dell'obbligo scolastico e prestazione irregolare di lavoro da parte di
minori.
Per ciò che concerne, infine, il diverso aspetto degli infortuni occorsi
a minori – regolarmente o irregolarmente impiegati – sui luoghi di
lavoro, si invitano codeste Direzioni a voler accordarsi con le sedi
locali dell'INAIL e le AUSL territorialmente competenti affinché
segnalino tempestivamente gli episodi infortunistici sopra citati, ancora
una volta ai fini della predisposizione di vigilanze mirate, da
effettuarsi in base a valutazioni di opportunità circa le modalità
temporali dell'intervento ispettivo.
Si chiede cortese cenno di assicurazione di pronto adempimento da parte
delle Direzioni del lavoro, nonché di ricezione da parte delle
Amministrazioni che leggono per conoscenza.
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