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INDICE
1 Categorie di lavoratori regolarizzabili: lavoratori stagionali
2 Lavoratori "in grigio" e procedura di emersione progressiva
3 Effetti della dichiarazione di emersione per i datori di lavoro -
Definizione degli anni pregressi
4 Adempimenti a cura del datore di lavoro in materia previdenziale
4.1 Datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denunce mensili
4.2 Datori di lavoro agricoli
Premessa
Con
la circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002, l'Agenzia
delle Entrate, i Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e
delle politiche sociali, dell'interno, l'INPS e l'INAIL hanno
fornito i primi chiarimenti unitari sulle procedure da adottare ai fini
dell'emersione del lavoro sommerso.
Ad integrazione della citata circolare, si rende opportuno chiarire
ulteriori aspetti inerenti la disciplina contenuta nella legge 18 ottobre
2001, n. 383 - di seguito legge.
1 Categorie di lavoratori regolarizzabili: lavoratori stagionali
Nell'individuare le categorie dei lavoratori regolarizzabili occorre
valutare la posizione dei lavoratori "stagionali", in un primo
tempo esclusi dalla regolarizzazione (cfr. circolare n. 56/E, par. 2),
nel presupposto che per gli stessi non e' ravvisabile un rapporto
lavorativo pregresso svolto in maniera continuativa.
Non puo' trascurarsi, tuttavia, la specificita' di taluni settori
economici (aziende agricole, aziende conserviere, tabacchifici,
zuccherifici, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc.) che
operano a cicli stagionali, nei quali a periodi di attivita'
caratterizzati da assunzione di personale seguono periodi di sospensione
con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della
conclusione del ciclo di produzione medesimo.
Pertanto, in base ad un'interpretazione sistematica della norma in esame
volta a favorire l'emersione della generalita' dei lavoratori senza
discriminazioni in funzione del settore di appartenenza e delle modalita'
di svolgimento dell'attivita' lavorativa, si ritiene che tali aziende
possano ricorrere alla procedura di emersione per quei lavoratori
stagionali che siano stati utilizzati in "cicli di produzione"
svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001)
ancorche' successivamente interrotti, purche' il rapporto di lavoro con i
medesimi lavoratori sia pendente alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione, posto che la norma non e' finalizzata alla
mera sanatoria di irregolarita' pregresse, ma a regolarizzare i rapporti
di lavoro ancora attuali.
2 Lavoratori "in grigio" e procedura di emersione progressiva
Sempre con riferimento alle categorie di lavoratori rientranti
nell'ambito applicativo della legge, nella citata circolare n. 56/E e'
stato precisato che e' ammessa la regolarizzazione dei lavoratori
dipendenti impiegati in violazione anche soltanto parziale delle
disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale (cosiddetti
"lavoratori in grigio") sia pure limitando tale
regolarizzazione ai datori di lavoro che accedono alla procedura di
emersione automatica.
Si osserva tuttavia come quest'ultima limitazione comporta una
penalizzazione nei confronti di quei datori di lavoro che, in presenza di
soli lavoratori "in grigio" o di entrambe le tipologie di
lavoratori ("in nero" e "in grigio"), non possono
accedere alla procedura di emersione progressiva, pur avendo necessita'
di regolarizzare adempimenti diversi da quelli fiscali e previdenziali.
Pertanto, considerato che detta limitazione non e' in alcun modo
desumibile dal disposto della norma, si ritiene che sia possibile
accedere alla procedura progressiva anche con riferimento ai lavoratori
"in grigio" e che il piano di emersione possa riguardare anche
aspetti in materia di trattamento economico diversi dall'allineamento ai
minimi retributivi contrattuali.
La proposta per la progressiva regolarizzazione agli obblighi
contrattuali in materia di trattamento economico puo' pertanto riguardare
sia i lavoratori ai quali non siano stati corrisposti i minimi
contrattuali anche in presenza di specifici contratti di riallineamento,
sia quei lavoratori gia' in organico ai quali siano stati corrisposti
compensi "in nero", come ad esempio:
Q emolumenti previsti come accessori dai contratti collettivi nazionali
di riferimento;
Q somme corrisposte per attivita' lavorative effettivamente svolte e non
previste dallo specifico contratto stipulato (lavoratore con contratto
part-time utilizzato a tempo pieno);
Q maggiorazioni della retribuzione previste per il lavoro straordinario
qualora siano corrisposte in misura inferiore rispetto a quanto previsto
dai contratti di lavoro di riferimento e a condizione che tali somme
siano comunque erogate anche nei successivi periodi d'imposta agevolati
(2003 e 2004) al fine del riallineamento progressivo con quanto previsto
dai medesimi contratti;
Q maggiori somme corrisposte in caso di interruzione del percorso di
riallineamento retributivo ai minimi contrattuali.
Si precisa, altresi', che per i datori di lavoro che presentano la
proposta per l'adeguamento progressivo alle misure delle retribuzioni
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il costo del
lavoro emerso, anche con riferimento alle somme corrisposte
irregolarmente ai lavoratori "in grigio", e' assunto secondo un
importo comunque non inferiore a quello stabilito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro al quale il datore di lavoro deve
adeguarsi entro il termine del triennio agevolato sulla base del piano
individuale di emersione approvato dal sindaco.
3 Effetti della dichiarazione di emersione per i datori di lavoro
- Definizione degli anni pregressi
Come
noto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge, i datori di
lavoro che lo richiedano espressamente, compilando l'apposito quadro
della dichiarazione di emersione, possono far valere la medesima
dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale ai
fini della definizione degli anni pregressi.
Ai fini del concordato, la dichiarazione di emersione deve essere
presentata prima della notifica di un avviso di accertamento o di
rettifica ovvero prima dell'inizio di un'attivita' istruttoria
finalizzata al controllo sostanziale della posizione fiscale, ossia prima
che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita' di
accertamento tributario di cui il contribuente abbia avuto formale
conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli
articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo
32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tal caso la proposta di concordato non produce effetti con riferimento
all'anno o agli anni per i quali sia iniziata un'attivita' ispettiva di
verifica fiscale.
A quest'ultimo proposito e' stato specificato che, nell'ipotesi in cui le
ispezioni, gli accessi e le verifiche fiscali siano stati conclusi senza
dar luogo a rilievi, e' comunque consentito far valere, anche per
quell'anno, la dichiarazione di emersione come proposta di concordato.
Inoltre, non e' considerata una causa ostativa alla proposta di
concordato fiscale la comunicazione delle richieste di chiarimenti
effettuata dall'Amministrazione finanziaria a seguito del controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle
dei sostituti d'imposta, a norma dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600
del 1973, nonche' la comunicazione derivante dalla liquidazione delle
imposte in base alle medesime dichiarazioni, effettuata
dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973.
Pertanto, considerato che l'attivita' di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria configura una causa ostativa alla
produzione degli effetti della dichiarazione di emersione connessi
esclusivamente con il concordato per gli anni pregressi, si fa presente
che, per converso, l'avvio di un'attivita' di controllo non preclude la
possibilita' di presentare la dichiarazione di emersione al fine di
conseguire gli altri effetti previsti dalla norma, diversi dalla
definizione delle annualita' pregresse.
Anche nel corso di un'attivita' di verifica e' consentito, quindi,
presentare la dichiarazione di emersione per usufruire, ad esempio, delle
agevolazioni applicabili per il triennio, oltre che - come si e' detto -
per concordare annualita' pregresse non interessate dall'attivita' di
verifica fiscale.
Si ricorda, inoltre, che la proposta di concordato tributario e
previdenziale si concretizza mediante l'indicazione da parte del datore
di lavoro nella dichiarazione di emersione del costo del lavoro
irregolare utilizzato in ciascuno dei periodi d'imposta pregressi (a
partire dal 2001), tenendo conto dell'ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute in detti periodi per i
lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura,
indipendentemente dai limiti di deducibilita' previsti dal testo unico
delle imposte sui redditi.
Il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da
indicare nella dichiarazione di emersione, non puo' essere superiore al
costo complessivo del lavoro emerso nell'anno 2002 per effetto della
dichiarazione medesima.
Per ciascuno dei periodi d'imposta regolarizzati, il concordato ha
effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali relativi
all'attivita' di impresa o di lavoro autonomo, fino a concorrenza del
triplo del costo del lavoro irregolare che in questa sede viene
dichiarato.
Al riguardo, si fa presente che la predetta franchigia, pari al triplo
del costo del lavoro emerso, e' applicabile a ciascuno dei maggiori
imponibili accertati relativi all'attivita' di impresa o di lavoro
autonomo con riferimento alle singole imposte e contributi previdenziali
e assicurativi. Nell'ipotesi in cui a seguito di controllo dovesse essere
emanato un avviso di rettifica per imposta sul valore aggiunto
indebitamente detratta, la franchigia utilizzata per inibire l'avviso di
rettifica medesimo deve essere tradotta nel corrispondente imponibile
concernente l'Iva indebitamente detratta. Quindi, ad esempio, se viene
eccepita una indebita detrazione Iva di 20 euro, relativa ad Iva con
aliquota 20 per cento oggettivamente indetraibile ai sensi dell'articolo
19-bis-1 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, la franchigia rileva con riferimento ad un
maggiore imponibile di 100 euro.
4 Adempimenti a cura del datore di lavoro in materia previdenziale
Con la circolare interamministrativa n. 56/E, al punto 4.1.2 avente
titolo "Effetti in materia previdenziale", e' stata illustrata,
tra l'altro, la norma di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge
383/2001. In particolare e' stato chiarito che la contribuzione
sostitutiva del 7 per cento sui redditi di lavoro dipendente emersi,
dovuta dal datore di lavoro per i periodi di paga di competenza da
gennaio 2002 e fino ai periodi di paga in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, puo' essere versata,
oltre che in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della
dichiarazione di emersione (30 novembre 2002), in sessanta rate mensili a
partire da tale termine, senza interessi.
A parziale modifica delle istruzioni appena richiamate, si fa presente
che da una piu' puntuale interpretazione della norma in questione
discende che, indipendentemente dalla data di presentazione della
dichiarazione di emersione (il cui termine scade il 30 novembre 2002), il
versamento della contribuzione sostitutiva in argomento afferente i
periodi di paga di competenza da gennaio 2002 e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione e cioe' fino al 30
novembre 2002, puo' essere versata entro lo stesso termine di
presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2002) sia in
unica soluzione che in 60 rate mensili senza interessi.
Anche i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di
emersione prima del 25 aprile 2002 potranno usufruire delle disposizioni
di maggior favore contenute nell'art. 1, comma 2bis della legge 383/2001.
Pertanto tali soggetti, entro il termine di presentazione della
dichiarazione di emersione (30 novembre 2002), dovranno versare la
contribuzione sostitutiva dovuta per l'anno 2001 (7%) e per il 2002 (9%)
fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30
novembre 2002), o in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili senza
interessi.
4.1 Datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denunce mensili
Per effetto di quanto sopra chiarito, la prima denuncia DM10 puo' essere
presentata con riferimento al periodo "novembre 2002"; il
versamento della contribuzione sostitutiva dovuta per l'anno 2001 o per
l'anno 2002 e fino al 30 novembre 2002 dovra' avvenire entro il 16
dicembre 2002, in unica soluzione ovvero con il versamento della prima
rata.
A partire dal periodo di paga di dicembre 2002 la contribuzione
sostitutiva deve essere versata entro le normali scadenze delle denunce
mensili (sedicesimo giorno del mese successivo al periodo di paga di
riferimento).
Per le modalita' di compilazione delle denunce DM10 restano confermate le
istruzioni riportate al punto 4.1.2.2. della predetta circolare 56/E.
4.2 Datori di lavoro agricoli
Per effetto di quanto precisato al precedente punto 3, le aziende che
hanno presentato la dichiarazione di emersione devono quantificare la
contribuzione sostitutiva dovuta per i periodi fino al 30 novembre 2002.
Tale contribuzione, calcolata secondo le aliquote contributive indicate
al punto 4.1.2.3. della circolare 56/E, deve essere comunicata alla
competente Sede INPS corredata dalle informazioni previste nelle
istruzioni riportate allo stesso punto 4.1.2.3, integrate dalla
"categoria OTD" per i lavoratori assunti a tempo determinato.
La contribuzione di cui trattasi puo' essere versata entro lo stesso
termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre
2002) sia in unica soluzione che in 60 rate mensili senza interessi.
Per le modalita' di versamento si richiamano le istruzioni riportate
sempre al punto 4.1.2.3 della circolare 56/E.
Per i periodi successivi al 30 novembre 2002, le aziende devono
presentare all'Istituto i modelli di dichiarazione trimestrale, tramite
il modello "DMAG UNICO" opportunamente predisposto. Restano
confermate le
relative modalita' per la riscossione della contribuzione riportate al
predetto punto 4.1.2.3.
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